Dalla lettura del testo della Legge di Bilancio 2020, approvato al Senato, è emerso che la cedolare secca sui negozi e botteghe non sarà prorogata.
Lo scorso anno, con la Legge 145/2018, era stata introdotta la possibilità di optare per il regime agevolato della cedolare secca per:
- le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni;
- le unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 metri quadrati;
- le pertinenze dei negozi, anche se locate con un contratto separato, purché il contratto, concluso tra le stesse parti, menzioni il vincolo di pertinenzialità e il contratto di locazione principale (cioè quello del negozio). Ciò significa che la stipula del contratto di locazione della pertinenza può avvenire anche nel 2020 o 2021, purché il contratto “principale” abbia i requisiti per ottenere la cedolare.
Tale regime, che prevede una tassa piatta al 21% in sostituzione dell’IRPEF, delle sue addizionali comunale e regionale, dell’imposta di registro e quella di bollo, è applicabile ai contratti che presentano le seguenti caratteristiche:
- devono essere stipulati entro il 31 dicembre 2019;
- devono essere nuovi e, quindi, non si applica la cedolare secca in caso di subentro di un altro soggetto;
- prorogati nel corso del 2019 (cioè un “+6” nell’ambito della formula “6+6”).
Alla luce di quanto emerge dalla nuova Legge di Bilancio, però, la tassa fissa al 21% sulle locazioni commerciali non sarà prorogata nel 2020 ma potrà comunque essere applicata affrettando la firma del contratto entro il 31 dicembre 2019 (fermo restando il successivo termine di 30 giorni per la registrazione del contratto stesso).
In altre parole, se locatore e locatario sono già in fase di trattativa, affrettare la stipula del contratto può permettere di bloccare la tassa piatta.
La cedolare secca dal 1° gennaio 2020
Dal prossimo anno la cedolare potrà continuare ad applicarsi alle locazioni poste in essere da parte di persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
Da gennaio, pertanto, la cedolare si applica agli immobili appartenenti alle categorie catastali da A/1 a A/11 (esclusa l’A/10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione.
Qualora le pertinenze siano oggetto di un contratto successivo (o comunque separato) a quello relativo all’immobile abitativo, qualora il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, potrà applicarsi la cedolare secca a condizione che, nel relativo contratto di locazione, vi sia il riferimento al contratto relativo all’unità abitativa, con evidenza del vincolo di pertinenzialità tra gli immobili oggetto della locazione.
La Legge di Bilancio del 2018 aveva prorogato per le annualità 2018 e 2019 l’aliquota ridotta al 10% (invece del 15%) per i contratti a canone concordato. La Legge di Bilancio 2020 rende permanente il passaggio dal 15% al 10% della misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti a canone concordato.
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