Con il provvedimento del 3 dicembre 2019 Prot. n. 1415522/2019, l’Agenzia delle Entrate ha dato disposizioni riguardo alle Partite IVA inattive da più di tre anni.
Al punto 1 il Direttore dispone che: “al fine di garantire l’attuazione dell’art. 35, comma 15-quinques del D.P.R. 633/72 l’Agenzia delle Entrate procede d’ufficio alla chiusura delle Partite Iva dei soggetti che sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali“.
Individuazione delle Partite IVA inattive
Tali partite IVA sono individuate sulla base di riscontri automatizzati dell’Ufficio che confronterà tutte le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, al fine di verificare che, nelle tre annualità precedenti, non abbiano presentato la Dichiarazione IVA o la Dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa, ovviamente qualora tali dichiarazioni fossero dovute dal titolare di Partita IVA.
Procedura
L’Agenzia delle Entrate invierà a tutti i soggetti interessati una comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della Partita IVA. Tale comunicazione avverrà a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il soggetto ricevente ha 60 giorni di tempo dalla ricezione di tale raccomandata per rivolgersi ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate per fornire chiarimenti e, qualora fosse ancora attivo, per produrre elementi che ne dimostrino l’attività.
L’ufficio, previa verifica della documentazione e delle argomentazioni prodotte dal titolare della Partita IVA, può archiviare la comunicazione di chiusura della Partita IVA, lasciando quindi il soggetto in stato di attività, oppure può rigettare la sua richiesta con diniego motivato.
Contestale estinzione del codice fiscale
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l’ufficio provvederà contestualmente alla cancellazione anche del codice fiscale, previa verifica che dall’Anagrafe tributaria non emergano segnali che dimostrano comunque un’operatività del soggetto.
Qualora tale soggetto, diverso dalla persona fisica, ritenga che il codice fiscale non debba essere estinto, potrò esporre la richiesta che lo stesso venga riattivato adducendo le motivazioni del caso.
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