L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello 532 del 20 dicembre 2019, ha confermato la possibilità per i soggetti che gestiscono più attività di certificare i corrispettivi con un unico registratore telematico.
Il caso
Un imprenditore agricolo svolge l’attività di allevamento con vendita diretta dei prodotti trasformati e manipolati, per la quale ha optato per il regime IVA ordinario.
Contemporaneamente, lo stesso imprenditore esercita anche un’attività agrituristica per la quale applica il regime forfettario di cui all’art. 5 della Legge 413/1991, certificando le prestazioni tramite ricevute fiscali.
Ai sensi dell’art. 36, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972, le due attività sono separate per obbligo, pertanto l’imprenditore chiede all’Agenzia delle Entrate se, a partire dal prossimo 1° gennaio, possa sopperire all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi utilizzando un unico registratore per entrambe le attività.
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia ricorda che l’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, introdotto dal prossimo 1° gennaio anche per le imprese con volume d’affari inferiore a 400.000 euro, sostituisce la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi, pur restando fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Secondo l’Agenzia, il D.Lgs. 127/2015, disponendo che la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi sostituisce gli obblighi di registrazione di cui all’art. 24 del D.P.R. 633/1972, ed il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 182017/2016, con il quale sono state individuate le caratteristiche tecniche dei RT e delle informazioni che devono essere memorizzate ed inviate, non impediscono che si possa utilizzare un unico registratore per certificare i corrispettivi di più attività svolte dalla stessa impresa, purché contabilizzate separatamente.
Tuttavia, nel caso di specie, il contribuente determina l’IVA in base a diverse modalità (regime ordinario e forfait), pertanto i corrispettivi relativi a ciascuna delle attività vanno distinti per garantire il corretto adempimento degli obblighi contabili.
Ciò potrà avvenire mediante l’assegnazione a ciascuna attività di un numero di reparto, oppure con l’assegnazione di un codice a ciascuno dei beni o dei servizi resi, sempreché il giornale elettronico di fondo del RT consenta di ricostruire i ricavi per ogni attività e procedere correttamente alla liquidazione dell’IVA.
L’Agenzia conclude segnalando che, al momento, il RT trasmette un solo dato aggregato senza distinguere i corrispettivi alle singole attività, per cui “occorre tenere un prospetto che riepiloghi i codici assegnati ai singoli beni ceduti e ai servizi resi ovvero il numero dei “reparti” assegnati a ciascuna attività”.
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