Con il D.M. 24/12/2019 è stato esteso l’esonero dall’invio di corrispettivi anche per le attività marginali svolte dai produttori agricoli in regime speciale IVA.
Tale Decreto ha modificato il D.M. 10/05/2019 rubricato “specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi”.
La norma ha confermato l’esclusione di tutte le operazioni elencate all’art. 2 del D.P.R. 696/1996, ossia quelle già esonerate dalla certificazione con rilascio di scontrino o ricevuta fiscale.
Inoltre, tra le varie modifiche apportate, è stato eliminato il termine del 31/12/2019, entro il quale ricadevano nel regime di esonero dall’obbligo di emissione dello “scontrino telematico” anche le operazioni marginali effettuate dai produttori agricoli in regime speciale (art. 34 D.P.R. n. 633/1972).
La definizione di attività marginali/accessorie è riportata nel testo del decreto secondo cui “sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno precedente”.
Pertanto, anche dal 1° gennaio 2020 i produttori agricoli in regime speciale IVA, qualora effettuino anche operazioni accessorie/marginali come sopra descritte, sono esonerati dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.
Tale esenzione però non è permanente: la disposizione, così come modificata, non indica più un termine perentorio, ma stabilisce che l’esonero si applicherà “in fase di prima applicazione”, pertanto, con un successivo provvedimento, sarà comunicato il termine di tale periodo di esenzione.
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