Il decreto “Milleproroghe”, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rinvia al 31 dicembre 2020 i termini per la detrazione delle spese sostenute per interventi volti alla sistemazione a verde di giardini, terrazzi e balconi.
La disposizione, introdotta dalla Legge n. 205/2017, ne prevedeva l’applicazione solo per l’anno 2018, ma il legislatore, per ben due volte, è intervenuto per prorogarne gli effetti, pur non rendendola permanente. Si presume pertanto che vi sia un’attenzione su tale provvedimento al fine di valutarne gli effetti diretti ed indiretti.
Cos’è e come accedere all’incentivo “bonus verde”
Come anticipato, l’articolo 10 del D.L. 162/2019 consentirà anche per il 2020 la detrazione del 36% delle spese sostenute per la sistemazione del verde di edifici privati fino ad un massimo di spesa di 5.000 euro.
Il Bonus consente la detrazione delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari abitative private, purché già esistenti. L’agevolazione compete anche per gli interventi effettuati su terrazzi, giardini, la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (comma 12, art. 1, L. 205/2017).
Inoltre, la detrazione spetta sulle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In tal caso, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia ha inoltre precisato che sono agevolabili le spese aventi oggetto interventi straordinari che possono riguardare:
- sistemazione del verde: giardini, terrazzi, balconi anche condominiali. Rientrano in questa fattispecie le spese di rifacimento di impianti di irrigazione, le spese per la sostituzione di una siepe, le spese per le grandi potature, spese di riqualificazione dei prati;
- interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale. Si tratta degli alberi salvaguardati dalla Legge 10/2013 e la cui conservazione è legata alla tutela del territorio;
- recupero del verde di giardini di interesse storico;
- fornitura di piante o arbusti.
Quindi, per beneficiare della detrazione le opere devono inserirsi in un intervento relativo all’intero giardino o all’area interessata. Sono agevolabili sia la sistemazione a verde ex novo, sia il radicale rinnovamento dell’area verde esistente.
Invece, non possono beneficiare della detrazione del 36% le spese sostenute per:
- il semplice acquisto di piante o altro materiale;
- la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti qualora non sia complementare ad un intervento innovativo o modificativo dell’area;
- i lavori in economia.
Comunque, come precisato nella Circolare 13/E/2019, il contribuente può “rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione, come detto, che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione”.
Qualora gli interventi che danno diritto all'agevolazione vengano realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio di arti, professioni oppure all'esercizio di un'attività commerciali, la detrazione spettante è ridotta del 50%.
Soggetti interessati e documenti da conservare
Possono fruire della suddetta detrazione i contribuenti soggetti all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) che possiedono o detengono l’immobile oggetto di intervento, in qualità di proprietari oltreché in qualità di nudi proprietari, locatari (affittuari) o comodatari, titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie).
Tali soggetti potranno indicare le spese ammissibili, sostenute nel 2020, nella dichiarazione dei redditi che presenteranno nell’anno 2021. L’importo massimo delle spese detraibili ammonta a 5.000 euro per unità immobiliare e la corrispondente detrazione del 36% potrà essere fruita in 10 quote costanti annuali e di pari importo.
La detrazione spetta solo se i pagamenti sono effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (bonifici, assegni non trasferibili, bancomat, carte di credito). Inoltre, nel documento di spesa, deve apparire il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e la descrizione dell'intervento.
Il contribuente dovrà conservare:
- le fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili;
- l’autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese, sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto, non ecceda il limite massimo ammissibile;
- la dichiarazione dell’amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla Legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente alla spesa sostenuta;
- in mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.
Gli interventi agevolati, in taluni casi, possono anche migliorare il comfort ed il risparmio energetico delle abitazioni grazie all’ombreggiamento di alberature e pensili o alla naturale coibentazione offerta dai manti erbosi. L’incentivo offre anche l’opportunità di predisporre gli impianti tecnologici necessari per la gestione automatizzata di tali aree.
La proroga della detrazione al 31 dicembre 2020 rappresenta per le imprese agricole e florovivaistiche un’ulteriore opportunità di vendita dei loro prodotti e l’offerta di servizi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA