Per le cooperative, così come stabilito dall’art. 2511 c.c., l’iscrizione all’Albo Nazionale ha carattere costitutivo ed è, quindi, elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica dell’ente.
Infatti, così come chiarito dal MISE, in assenza di questa iscrizione, la società cooperativa non è tale e non può invocare le agevolazioni previste per il proprio settore.
Per l’iscrizione nell’Albo Nazionale sarà necessario depositare il bilancio nel Registro delle Imprese nella parte “Deposito per l’Albo cooperative” aggiungendo, rispetto al passato, una serie di dati e informative previste dalla modulistica.
I nuovi dati richiesti sono i seguenti:
- l’eventuale eliminazione dallo statuto sociale delle clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 c.c. Tale modifica, infatti, richiede la redazione di un apposito bilancio al fine di valutare l’ammontare dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili;
- il numero dei soci svantaggiati, informativa che assume rilievo per le cooperative sociali di tipo B alle quali la L. 381/1991 impone che nella compagine sociale i soci lavoratori svantaggiati siano minimo 1/3 del totale dei soci;
- il numero dei lavoratori, sia soci che non, ai fini della corretta misurazione della condizione di mutualità per le cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell’art. 2513 c.c.;
- l’ammontare del capitale versato, anche se presente e rilevabile direttamente dal bilancio.
Mentre i primi due punti hanno rilevanza ai fini dell’iscrizione nell’Albo Nazionale delle società cooperative, gli ultimi due punti rappresentano informative che non rivestono interesse per l’Albo ma saranno utilizzabili solo ai fini statistici.
Rimangono comunque le informative precedenti utili per le finalità dell’Albo, come:
- il numero totale dei soci;
- l’unità di misura della condizione di mutualità per le cooperative agricole e relativa quantità o valore dei prodotti agricoli conferiti dai soci e la percentuale di prevalenza della mutualità;
- la dichiarazione di permanenza o meno della condizione di mutualità prevalente;
- l’eventuale imputazione a conto economico dei ristorni e l’imponibile per il calcolo della quota dell’utile degli stessi;
- l’indicazione di una eventuale aderenza della cooperativa ad una centrale cooperativa, informativa quest’ultima che non rileva ai fini dell’Albo ma unicamente ai fini della revisione ex D.Lgs. 220/2002 e del versamento del relativo contributo e del 3% dell’utile dell’esercizio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA