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Forlì, 22/01/2020
Prot. n. 29/2020

Bonus pubblicità: ecco quando presentare la dichiarazione degli investimenti


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Entro il 31 gennaio si dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva degli investimenti 2019 per usufruire del “bonus pubblicità”, incentivo fiscale introdotto dal D.L. n. 50/2017, poi via via modificato e reso strutturale dal D.L. n. 59/2019.

Possono usufruire di tale agevolazione le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici (nazionali o locali) anche online e su emittenti televisive e radio locali, analogiche o digitali.

Il bonus viene concesso in base al regime “de minimis”, occorre quindi verificare di non aver superato il plafond di 200.000 euro di aiuti ottenuti nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti.

Per accedere al credito di imposta è necessario che vi sia un investimento incrementale, ossia che l’ammontare complessivo dell’investimento superi di almeno l’1% quanto speso, per gli stessi scopi, nell’anno precedente.

Tale incremento deve essere calcolato al netto dei costi accessori alla pubblicità, di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se a esso funzionale o connessa.

La procedura per accedere al “bonus pubblicità” prevede la presentazione di una domanda all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i servizi telematici del portale, identificandosi tramite credenziali:

  • innanzitutto, occorre presentare la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta“, documento contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno per il quale si chiede l’agevolazione;
  • successivamente si dovrà inviare la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato, dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo a quello della domanda;
  • infine sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Grazie alle modifiche apportate dall’art. 3-bis, D.L. n. 59/2019, il bonus pubblicità è stato reso strutturale mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.

L’altra novità è che il bonus è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. È stata eliminata l’elevazione al 90% per microimprese, PMI e startup innovative.

Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019, il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24, indicando il codice tributo “6900”.

 

 



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