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Forlì, 28/01/2020
Prot. n. 38/2020

Dal 2020 detrazioni IRPEF solo per spese tracciabili


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A decorrere dal 1° gennaio 2020, per detrarre gli oneri è necessario che la spesa sia sostenuta per mezzo di metodi di pagamento diversi dal contante.

La tracciabilità diventa quindi elemento fondamentale per la detrazione del 19% dell’imposta lorda dei seguenti oneri:

  • interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
  • spese per istruzione;
  • spese funebri;
  • spese per l'assistenza personale;
  • spese per attività sportive per ragazzi;
  • spese per intermediazione immobiliare;
  • spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
  • erogazioni liberali;
  • spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
  • spese veterinarie;
  • premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
  • spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Si potrà invece continuare ad utilizzare i contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

La disposizione, contenuta nella Legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 679 e 680), prevede l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per la detrazione degli oneri previsti all’art. 15 del TUIR con le uniche eccezioni sopra menzionate.

Per quanto riguarda i metodi di pagamento ritenuti idonei, la Legge di Bilancio 2020 fa riferimento all’articolo 23 del D.Lgs. n. 241 del 09/07/1997, ossia a:

  • bancomat;
  • carte di credito o carte prepagate;
  • bonifico bancario o postale;
  • bonifico online tramite computer o cellulare;
  • assegno.

Sarà necessario controllare che nel documento commerciale (scontrino o ricevuta) sia evidenziata la modalità di pagamento (e che sia indicato che è stato utilizzato un metodo tracciabile).

Il contribuente è tenuto a conservare la prova che il pagamento sia avvenuto non in contanti e dovrà allegare tale prova al documento di spesa detraibile. Non vi è alcun obbligo, invece, di dimostrare la provenienza dei fondi.

Rimodulazione delle detrazioni

A partire dal 2020, il legislatore ha introdotto anche un sistema a scalare per la fruizione delle detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR.

Il comma 629 della Legge 160/2019 prevede infatti che:

  • la detrazione spetta per intero ai soggetti con reddito complessivo fino a 120.000 euro;
  • se il reddito complessivo supera 120.000 euro, la detrazione compete per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.

Ai fini del calcolo del reddito complessivo non si tiene conto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Rimborsi su conto corrente

Da quest’anno, così come stabilito dal Decreto 22 novembre 2019, il pagamento dei rimborsi di imposte e tasse deve avvenire mediante bonifico su conto corrente bancario o postale. Pertanto il beneficiario deve comunicare all’Agenzia delle Entrate le coordinate del proprio conto corrente, bancario o postale.

In caso di mancata comunicazione da parte del contribuente delle suddette coordinate, il rimborso verrà erogato sotto forma di titoli di credito, a copertura garantita emessi da Poste Italiane Spa.



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