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Forlì, 30/01/2020
Prot. n. 42/2020

Imposta di bollo su fatture elettroniche 2020


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Con l'approvazione definitiva del Decreto Fiscale 2020, convertito in Legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrano in vigore le novità sull'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche datate 2020.

Le novità introdotte sono due:

  • che la scadenza trimestrale potrà avere anche cadenza semestrale;
  • che in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento, l’Amministrazione finanziaria può comunicare telematicamente al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare con relative sanzioni ed interessi.

Nuove scadenze per i versamenti

Sono stati modificati i termini di versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2020 che potranno avere cadenza semestrale o trimestrale a seconda che l’importo complessivo dovuto superi la soglia dei 1.000 euro annui.

Se l’importo annuo non supera i 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche potrà essere assolto con cadenza semestrale, ossia:

  • entro il 16 giugno 2020 per il primo semestre;
  • entro il 16 dicembre 2020 per il secondo semestre.

Qualora l’importo complessivo annuo da versare sia maggiore di 1.000 euro, i termini di versamento rimangono trimestrali e l’imposta andrà versata entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre, quindi:

  • entro il 20 aprile 2020 per il primo trimestre;
  • entro il 20 luglio 2020 per il secondo trimestre;
  • entro il 20 ottobre 2020 per il terzo trimestre;
  • entro il 20 gennaio 2021 per l’ultimo trimestre.

Per il versamento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito appositi codici tributo per chi opta per i versamenti tramite modello F24:

  • “2521” per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inerenti al 1° trimestre;
  • “2522” per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inerenti al 2° trimestre;
  • “2523” per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inerenti al 3° trimestre;
  • “2524” per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inerenti al 4° trimestre.

Omesso, tardivo o insufficiente versamento

L’art. 17 del Decreto Fiscale 2020 prevede che, in caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle Entrate comunichi al contribuente con modalità telematiche:

  • il totale dell’imposta dovuta;
  • la sanzione amministrativa ridotta a 1/3 se il pagamento avviene nei 30 giorni dalla notifica della comunicazione;
  • gli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Per il versamento di sanzioni e interessi i codici tributo da utilizzare saranno “2525” (per le sanzioni) e “2526” (per gli interessi).

  



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