L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’invio della fattura immediata oltre il dodicesimo giorno comporta la sanzione per tardiva trasmissione, anche se tale ritardo non incide sulla liquidazione periodica dell’IVA.
L’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce le regole di emissione della fattura, evidenziando le tempistiche da rispettare a seconda dell’operazione effettuata e, quindi, del momento impositivo.
Per non incorrere in sanzioni, alcune fatture dovranno essere emesse entro il dodicesimo giorno dall’operazione effettuata e altre entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è eseguita l’operazione.
Per comprendere meglio quale sia il momento impositivo, ossia il momento in cui va emessa la fattura, si deve fare riferimento a quanto stabilito all’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972:
- le cessioni di beni si considerano genericamente effettuate nel momento della stipulazione, se riguardano beni immobili, e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo;
- se anteriormente al verificarsi degli eventi sopra indicati, o indipendentemente da essi, sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
A seconda del momento impositivo, quindi, l’emissione della fattura deve seguire regole diverse, infatti:
- la fattura immediata va emessa entro le ore 24 del medesimo giorno o, al più tardi, entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, così come sopra riportato (art. 21, comma 4);
- in caso di fattura differita la stessa va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Si ricorda che la fattura differita è emessa per le cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulta da DDT o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.
Nel caso in cui la trasmissione delle fatture avvenga in un termine superiore a quello stabilito dalla legge, si è soggetti all’applicazione della sanzione, anche se la trasmissione avviene entro la data prevista per effettuare la liquidazione periodica IVA.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, a fronte della tardiva emissione della fattura, si rende applicabile la sanzione in misura fissa, corrispondente ad un importo:
- fra il 90% e il 180%, con un minimo di 500 euro, dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato;
- da 250 a 2.000 euro, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Tali principi sono stati richiamati di recente dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 528/2019.
Nel caso in esame, il contribuente emetteva a fine mese la fattura elettronica per prestazioni di servizi, al fine di riscuotere il corrispettivo entro un certo lasso di tempo dalla data di emissione, procedendo poi alla trasmissione della fattura entro il 15 del mese successivo.
L’Agenzia ha ribadito che, in presenza di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo coincide con l’emissione della fattura stessa, il contribuente deve trasmettere la fattura entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. In tal caso, non essendo ancora intervenuto il pagamento del servizio, il momento impositivo coincide con la data di emissione della fattura.
Per tali motivi, l’Ufficio chiarisce che alla fattura emessa tardivamente, ma entro il quindicesimo giorno del mese successivo, si applicano le sanzioni in misura fissa da 250 a 2.000 euro, poiché la violazione non incide sulla corretta liquidazione dell’imposta.
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