Dal 1° gennaio 2020 è entrato “quasi” a regime l’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Infatti, anche se il primo comma, dell’articolo 2, del D.Lgs. n. 127/2015 dispone che, dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano attività di vendita al minuto ed assimilate, hanno l’obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente, all'Agenzia delle Entrate, i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, come vedremo vi sono ancora delle condizioni che consentono, di fatto, di posticipare il termine di tale obbligo senza incorrere in sanzioni.
Esoneri e new entry dal mese di gennaio 2020
Occorre preliminarmente ricordare che la disposizione, già in vigore dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari relativo all’anno 2018 superiore a 400.000 euro, prevede alcune casistiche che ne consentono la disapplicazione. Infatti, la norma indica che “con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti, di cui al presente comma, in ragione della tipologia di attività esercitata”.
Così, con il D.M. 10/05/2019, modificato con D.M. 24/12/2019, il MEF ha disposto che, nella prima fase di applicazione, l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi non si applica:
a) alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015;
b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
b-bis) alle prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri;
c) alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a), b) e b-bis), nonché alle operazioni di cui all'art. 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a), b) e b-bis), o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione, ai sensi dell'art. 21 del medesimo Decreto. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'1% del volume d'affari dell'anno precedente;
d) alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno, nel corso di un trasporto internazionale.
Pertanto, in base alla lettera a), articolo 1, del D.M. 10/05/2019, fino a quando non verrà diversamente stabilito, continuano a non essere soggette all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, in quanto non soggette all’obbligo di certificazione, diverse attività che possono essere svolte dalle imprese agricole, tra le quali vi sono:
- le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale IVA, previsto dall'articolo 34, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, previo rilascio di apposita documentazione (DDT, ricevute), per le quali è possibile procedere alla fatturazione differita entro il giorno 15 del mese successivo;
- le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;
- le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie, nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
- le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
- cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche, di cui all'articolo 2 della Legge 9 febbraio 1963, n. 59, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'articolo 34, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Come detto, il D.M. 24/12/2019, pubblicato il 31/12/2019, modifica il D.M. 10/05/2019 rubricato “specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi”.
Con riguardo alle operazioni che possono essere svolte anche dalle imprese agricole, è stato eliminato il termine del 31/12/2019 con cui si fissava il limite temporale entro il quale ricadevano nel regime di esonero dall’obbligo di emissione dello “scontrino telematico” anche le operazioni marginali effettuate dai soggetti in regime speciale.
Pertanto, dal 1° gennaio 2020, i produttori agricoli in regime speciale IVA, qualora effettuino anche operazioni accessorie/marginali per le quali vi sarebbe l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, possono continuare a certificare tali operazioni con gli strumenti in uso.
La definizione di attività accessorie è riportata nel Decreto: “sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno precedente”
Va inoltre evidenziato che la disposizione, così come modificata, non indica più un termine perentorio per l’applicazione delle deroghe, ma riporta solo l’indicazione “in fase di prima applicazione”. Pertanto, con un successivo provvedimento, sarà comunicato il termine dal quale non sarà più possibile derogare a tale obbligo.
Dal 1° gennaio 2020, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda anche i soggetti che applicano il regime forfettario (articolo 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014 e ss. mm.) che, come noto, possono adottare tale regime anche nel caso di contemporaneo svolgimento di un’attività agricola, purché quest’ultima produca esclusivamente redditi di natura fondiaria.
Per tali soggetti l’obbligo dei corrispettivi telematici può essere derogato attraverso la fatturazione delle operazioni, che potrà continuare ad essere effettuata anche in forma cartacea.
Corrispettivi telematici per il settore agricolo
In base a quanto indicato dal D.M. 10/05/2019, gli esoneri dall’obbligo di certificazione e conseguentemente di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, includono:
- le imprese agricole che, indipendentemente dalla forma giuridica (persone fisiche, società di persone, società di capitali, ecc.), applicano il regime speciale (art. 34) e limitatamente alle cessioni di prodotti agricoli di cui alla prima parte della Tabella A) allegata al D.P.R. n. 633/1972;
- i produttori agricoli che effettuano la cessione di prodotti agricoli in regime di esonero (art. 34, comma 6).
Il riferimento ai prodotti agricoli, presenti nella parte prima della Tabella A), non comporta quindi che tutti i prodotti agricoli oggetto della cessione consentano di evitare l’obbligo dei “corrispettivi telematici”, in particolare nel caso in cui non si possa invocare il requisito della marginalità.
Pertanto, non vi rientrano operazioni sovente poste in essere dalle imprese del settore, come ad esempio la cessione di prodotti agricoli oggetto di operazioni occasionali di mera commercializzazione o nel caso di cessione di prodotti diversi da quelli elencati nella prima parte della tabella A).
Cosicché, potrà essere soggetto all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi il vitivinicoltore che commercializza anche le castagne acquistate da altro produttore, oppure il cerealicoltore che provvede alla panificazione utilizzando esclusivamente la propria materia prima.
Le imprese agricole che hanno optato per il regime IVA ordinario, gli agriturismi e le altre attività di natura commerciale svolte in aggiunta a quelle agricole, per le operazioni soggette a certificazione dei corrispettivi, dal 1° gennaio 2020, dovranno provvedere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Deroga ai termini di trasmissione dei dati
I dati dei corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione.
Relativamente ai soggetti per i quali il suddetto obbligo decorre dal 1° gennaio 2020, nel primo semestre, per non incorrere in sanzioni, la trasmissione deve avvenire entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.
Tale deroga non vale per i soggetti per i quali l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi è decorso il 1° luglio 2019.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 15/E/2019, ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche introdotte all’art. 2 del D.Lgs. 127/2015 che disciplina l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
In particolare, la Circolare 15/E, per i soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi a decorre dal 1° gennaio 2020, indica la possibilità, fino a quando essi non disporranno del registratore telematico attivato e comunque non oltre il primo semestre 2020, di procedere alla certificazione dei corrispettivi a mezzo del registratore fiscale attualmente in uso (scontrino cartaceo), ovvero, tramite l’emissione di ricevute fiscali.
In tal caso, senza incorrere in sanzioni, il contribuente provvederà a trasmetterli entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, facendoli comunque concorrere alla liquidazione IVA del periodo di competenza (comma 6-ter, art. 2 D.Lgs. n. 127/2015).
Come precisato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019, tali soggetti possono adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, nei termini previsti dal comma 6-ter, mediante i seguenti servizi online, messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”:
- servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate;
- servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”;
- mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS, ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP.
La trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata direttamente dal contribuente, ovvero da un intermediario di cui all’ articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
Registratore telematico “condiviso”
Per i soggetti che svolgono contemporaneamente più attività con la stessa partita IVA, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di utilizzare un unico registratore telematico per certificare i corrispettivi (ad es. agricoltura in IVA ordinaria REPARTO-1 e agriturismo con IVA forfait REPARTO-2), ma solo a condizione che il giornale di fondo del registratore telematico consenta di ricostruire i ricavi di ogni attività e di liquidare separatamente l’IVA.
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