L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, introdotto lo scorso 1° luglio per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, pur se ammorbidito nella prima fase, ha messo in evidenza diversi casi in cui i contribuenti hanno omesso di trasmettere i dati all’Agenzia, divenendo passibili di pesanti sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 15/E/2019, con riferimento al primo semestre di introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, aveva illustrato la possibilità per i contribuenti di procedere alla certificazione dei corrispettivi a mezzo del registratore fiscale attualmente in uso (scontrino cartaceo), ovvero, tramite l’emissione di ricevute fiscali.
In tal caso, il contribuente doveva comunque provvedere a trasmettere i dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, facendoli comunque concorrere alla liquidazione IVA del periodo di competenza (comma 6-ter, art. 2, D.Lgs. n. 127/2015).
Il dubbio che ci si poneva da tempo era relativo alla sanzione applicabile a quei contribuenti che, pur avendo certificato i corrispettivi e liquidato correttamente l’IVA, avessero dimenticato di provvedere nei termini alla trasmissione dei dati all’Agenzia.
La sanzione applicabile in questi casi è quella prevista dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ovvero, 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente certificato, con un minimo di 500 euro e, in caso di reiterazione, sospensione della licenza o dell’autorizzazione.
Con la Risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una precisazione che sarà di grande sollievo per tutti coloro che hanno trasmesso in ritardo i dati dei corrispettivi o ne avevano omesso l’invio. Tra questi, citiamo i numerosi contribuenti che hanno ricevuto nei giorni scorsi le comunicazioni di compliance aventi ad oggetto la mancata trasmissione dei corrispettivi relativi al secondo semestre 2019.
L’Agenzia ha precisato che, qualora l’unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2019, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione attraverso l’invio dei corrispettivi, entro il termine della presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2019, ovvero, entro il prossimo 30 aprile 2020.
In tale ipotesi, non sarà dovuta alcuna sanzione amministrativa.
La sanzione pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente certificato, con un minimo di 500 euro, troverà applicazione nell’ipotesi di trasmissione dei corrispettivi relativi al secondo semestre 2019, poste in essere dopo il 30 aprile 2020, ferma restando la possibilità di applicare l’istituto del ravvedimento operoso.
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