È stata pubblicata la Circolare 1/E, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti in relazione alla nuova disciplina introdotta, dal 1° gennaio 2020, per contrastare il fenomeno degli omessi o insufficienti versamenti delle ritenute, anche mediante indebite compensazioni, da parte delle imprese affidatarie di appalti o subappalti di opere o prestazioni di servizi.
L’articolo 4 del D.L. 124/2019 ha introdotto un complesso meccanismo di verifica in capo ai committenti che rivestono la qualifica di sostituti d’impostae fiscalmente residenti in Italia, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nei confronti delle imprese a cui affidano il compimento di opere o di servizi di importo complessivo, per anno solare, superiore a 200.000 euro, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
In tali ipotesi, la committente deve richiedere, all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe F24 relative al versamento delle ritenute riguardanti i lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Parallelamente, al fine di consentire l’attività di controllo da parte della committente, le imprese affidatarie o appaltatrici, entro i cinque giorni successivi ai termini per provvedere al versamento, devono trasmettere le deleghe di pagamento e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati, nel mese precedente, direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio:
- delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
- dell'ammontare della retribuzione, corrisposta al dipendente, collegata a tale prestazione;
- delle ritenute fiscali eseguite, nel mese precedente, nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
In questo contesto, sono poi previste delle responsabilità in capo alla committente che, in caso di inadempienze, possono determinare delle sanzioni anche nei propri confronti.
Soggetti esclusi
Nella Circolare n. 1/E/2020 è stato precisato che sono esclusi dal nuovo adempimento, oltre ai soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione, in quanto non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta, anche i soggetti che non svolgono attività di impresa, agricola, arte o professione. Per tali soggetti, non potendo sussistere la condizione di possesso di beni strumentali da concedere in uso agli appaltatori o agli affidatari, la disposizione non si applica e, pertanto, tra i soggetti esclusi vi sono:
- i condomini;
- gli enti non commerciali pubblici e privati, limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale.
L’Agenzia ha inoltre precisato che la norma fa esplicito riferimento all’“impresa”, cosicché sono esclusi anche gli affidatari lavoratori autonomi esercenti arti o professioni. Viceversa, non sono esclusi i contratti d’opera stipulati con imprese nel caso in cui le stesse, per l’esecuzione dell’opera o del servizio commissionato, utilizzino lavoratori aventi diritto alla percezione di redditi di lavoro dipendente o assimilati.
In presenza di contratti complessi, che prevedano la ripartizione dell’affidamento di opere o servizi a più soggetti, la verifica del limite annuale di 200.000 euro andrà effettuata con riferimento ai rapporti contrattuali tra le singole parti.
Nel caso di imprese associate in un’associazione temporanea di imprese, l’ATI sarà da intendersi unitariamente.
Non rientrano nell’ambito di applicazione della norma i contratti di somministrazione di lavoro, stipulati ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. n. 81/2015, in quanto le agenzie mettono a disposizione dell’utilizzatore dei lavoratori che svolgono la propria attività sotto la direzione ed il controllo dello stesso utilizzatore.
Sono parimenti esclusi i contratti aventi ad oggetto la fornitura di manodopera, in base a leggi speciali (es. lavoratori portuali di cui alla L. 84/1994).
Tali esclusioni operano solo qualora i contratti siano “genuini”, pertanto, in caso di violazione e conseguente somministrazione illecita di lavoro, tornano applicabili i nuovi adempimenti.
Il comma 5 dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 prevede che i nuovi obblighi previsti non trovino applicazione qualora le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, comunichino al committente la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente, dei seguenti requisiti:
- risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi/compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione, relativi a IRPEF, IRES, IRAP, ritenute e contributi previdenziali, per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
In tale ipotesi, le suddette imprese dovranno fornire una specifica certificazione (“DURC fiscale”) rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Tale documento, nella prima fase permetterà il rilascio con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente rispetto alla data della richiesta. Pertanto, le imprese che intendono richiedere la certificazione per il mese di gennaio, devono presentare la richiesta con urgenza.
Sono comunque previste delle modifiche al software dell’Agenzia che consentiranno di emettere la certificazione con riferimento anche a periodi precedenti.
Calcolo della soglia di 200.000 euro
L’Agenzia ha precisato che la soglia di 200.000 euro, prevista dalla disposizione, va calcolata per anno solare e con riferimento a tutti i contratti in corso con un determinato appaltatore o affidatario.
In presenza di contratti di durata annuale o pluriennale che presentino un prezzo predeterminato, il calcolo della soglia su base annua di 200.000 euro avverrà secondo un meccanismo di pro-rata temporis, conteggiando i diversi periodi in mensilità e non per giorni.
Mentre, in caso di contratti che non prevedono un prezzo predeterminato, gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati dopo il superamento della soglia di 200.000 euro, a seguito del cumulo dei pagamenti effettuati, applicando il criterio di cassa.
Per illustrare meglio il concetto, l’Agenzia ha rappresentato l’esempio di un committente che affida un servizio il 1° marzo 2020 con scadenza 28 febbraio 2022 senza prevedere un prezzo predeterminato. In tale ipotesi, i nuovi adempimenti introdotti dal D.L. 124/2019 decorrono successivamente al superamento della soglia di 200.000 euro dei pagamenti effettuati dal committente e cesseranno il 28 febbraio 2022.
Calcolo della prevalenza di manodopera
Con riferimento al metodo da adottare per verificare il requisito di utilizzo prevalente di manodopera, previsto per l’assoggettamento del contratto all’obbligo di monitoraggio, l’Agenzia ha precisato che si dovrà fare il seguente rapporto:
Retribuzione lorda riferita ai percettori di lavoro dipendente e assimilato x100
____________________________________________________________________
Prezzo complessivo dell’opera
La prevalenza sarà quindi superata qualora il rapporto tra le suddette componenti restituisca un valore superiore al 50%.
Per “manodopera” deve intendersi sia quella per la quale vige l’obbligo di applicazione e versamento delle ritenute, sia l’impiego di lavoratori con un formale inquadramento differente (ad esempio lavoratore autonomo) ma che, di fatto, prestino la loro attività alle dipendenze del committente. Inoltre, per “manodopera” si intende sia il lavoro manuale che quello intellettuale.
La prevalenza dell’utilizzo di manodopera deve avvenire presso le sedi della committente. L’Agenzia ha precisato che, con il termine “sedi di attività”, devono intendersi tutte quelle sedi destinate allo svolgimento dell’attività imprenditoriale agricola o professionale. Vi rientrano quindi anche “la sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente svolge l’attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente destinato allo svolgimento dell’attività d’impresa, agricola o professionale”.
Definizione dei beni strumentali della committente
La norma prevede, oltre all’utilizzo di manodopera prevalente, che l’appaltatore/affidatario utilizzi “beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
L’Agenzia ha indicato che la riconducibilità dei beni strumentali ai committenti potrà avvenire a qualunque titolo giuridico: proprietà, possesso, detenzione.
L’utilizzo occasionale di beni strumentali riconducibili al committente, se non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non rileva, al fine del requisito previsto dalla disposizione in commento.
Esclusione dal divieto di compensazione
La Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, precisa che non rientrano tra i crediti per i quali è preclusa la possibilità di compensazione, quelli maturati dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta, in applicazione delle disposizioni inerenti ai rapporti di lavoro, che potranno essere utilizzati però solo per compensare il pagamento delle ritenute operate a carico dei percipienti. Ne sono un esempio i crediti che i sostituti d’imposta maturano per aver anticipato somme di denaro per conto dello Stato (es. rimborsi mod. 730, i conguagli di fine anno o per cessazione di rapporti di lavoro, i crediti per versamenti di ritenute operati in eccedenza dell’importo dovuto). L’elenco dei crediti utilizzabili, maturati dai sostituti d’imposta, è stato allegato alla Circolare (si veda pag. 26).
Sono pertanto sempre esclusi dalla possibilità di compensazione le imposte sui redditi (IRPEF, IRES, IRAP) e i contributi previdenziali e assistenziali di fonte legale. Invece, non ricadono nel vincolo imposto dalla disposizione, i contributi di fonte contrattuale (ad es. contributi a casse sanitarie o a forme di previdenza complementare).
Controlli - Sanzioni e moratoria
In base ai commi 1 e 2 dell’articolo 17-bis, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono rilasciare al committente, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del relativo mod. F24, copia delle deleghe di pagamento relative alle ritenute, che le stesse, in qualità di sostituti d’imposta, hanno trattenuto ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, nonché la documentazione correlata che consenta alla committente di verificare la correttezza dei versamenti.
Copia delle deleghe sarà presente nel cassetto fiscale dell’impresa che ha effettuato il versamento, ma anche dell’impresa identificata con il codice fiscale nell’apposito campo del mod. F24 (Ris. 109/E/2019).
L’Agenzia illustra anche i controlli che devono essere effettuati dal committente, in relazione alla documentazione ricevuta per i seguenti elementi:
- congruità della retribuzione oraria in funzione dell’opera prestata dal singolo lavoratore;
- verifica della compensazione dei soli crediti elencanti nella tabella allegata (si veda pag. 26) senza entrare nel merito della congruità dei crediti utilizzati in compensazione;
- congruità delle ritenute fiscali per ciascun lavoratore rispetto all’ammontare della retribuzione corrisposta (“non saranno manifestamente incongrue allorché superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali”).
La committente è passibile di sanzioni qualora non abbia istituito i controlli disposti dalla nuova disposizione o, non avendo ricevuto la documentazione necessaria nei termini predetti, oppure, avendo riscontrato omessi/insufficienti versamenti o indebite compensazioni, non si sia attivata al fine di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio, ovvero, per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione, entro novanta giorni, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
La sanzione consiste nell’obbligo di versare una somma, pari alle sanzioni irrogate all’impresa appaltatrice, calcolata e riferita alla quota parte delle ritenute fiscali non correttamente versate o determinate, afferenti ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Tale sanzione rientra tra quelle di natura amministrativa non tributaria pertanto non trovano applicazioni i principi di cui al D.Lgs. 472/1997, compreso il ravvedimento operoso.
Tuttavia, tale somma non è dovuta dalla committente qualora l’errore o l’omissione sia sanato, anche tramite ravvedimento operoso, dall’impresa appaltatrice o affidataria.
Moratoria
Fino al prossimo 30 aprile, al committente non sarà contestata la violazione appena descritta, a condizione che riceva, entro lo stesso termine, tutta la documentazione secondo le disposizioni previste (elencate al punto 4.2 della Circolare) e che l’appaltatore (o l’affidatario) abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali, senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe.
©RIPRODUZIONE RISERVATA