La Legge di Bilancio, per il 2020, interviene in materia di riscossione coattiva degli enti locali, incidendo sulla procedura temporale di riscossione, sopprimendo la fase di notifica del titolo esecutivo.
Le disposizioni della nuova disciplina intervengono principalmente sui seguenti aspetti:
- l’obbligo di incasso diretto per tutte le fasi della riscossione delle entrate dell’ente;
- l’avviso di accertamento esecutivo con forza precettiva;
- la disciplina della dilazione di pagamento;
- la determinazione degli oneri e spese di riscossione.
L’accertamento esecutivo
Dal 1° gennaio, il termine per pagare le somme dovute coincide con quello di proposizione del ricorso; decorso tale termine, l’atto acquista qualifica di titolo esecutivo e, a decorrere dal 31° giorno successivo alla scadenza del termine per ricorrere, il carico può essere affidato al riscossore che, ricevuta la trasmissione del carico, ne dà notizia al debitore.
Questa novità ha come caratteristica principale la concentrazione in un unico atto della funzione accertativa e della qualifica di titolo esecutivo, strettamente relazionata all’attivazione delle procedure di recupero coattivo.
Dal 1° gennaio, quindi, una volta notificato l’accertamento esecutivo, per poter procedere alla riscossione forzata delle somme non sarà più necessario notificare la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale, ma il carico affidato al riscossore locale potrà essere messo in esecuzione decorsi i termini di legge.
Le entrate interessate sono la totalità dei tributi nonché le entrate patrimoniali. Restano esclusi dalla riforma:
- gli accertamenti con notifica avviata entro il 31 dicembre 2019 e perfezionata (anche successivamente al 31 dicembre 2019 in caso di applicazione del principio di scissione della notifica) nei termini di legge;
- le entrate non incluse nel comma 792 che, secondo il dossier della Legge di Bilancio, sono le contravvenzioni stradali.
Tempistica
L’innovazione trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020, con riferimento a tutte le entrate non decadute o prescritte a tale data, quindi anche relativamente a tributi pregressi non ancora accertati.
La tempistica dei nuovi accertamenti è la seguente:
- il termine per pagare le somme dovute coincide con quello della proposizione del ricorso;
- decorso il suddetto termine l’atto acquista ope legis qualifica di titolo esecutivo;
- a decorrere dal 31° giorno successivo alla scadenza del termine per ricorrere, il carico può essere affidato al riscossore, che avvisa il debitore;
- le azioni di recupero possono iniziare, in linea teorica, dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine di pagamento.
Comunicazioni tra riscossore e contribuente
Al fine di prevenire eventuali azioni esecutive “a sorpresa”, prima di promuovere le operazioni di riscossione coattiva, per somme non superiori a 1.000 euro, l’ente incaricato della riscossione deve inviare, per posta ordinaria, il dettaglio degli importi dovuti con la relativa causale e attendere sessanta giorni (il termine originario di centoventi giorni è stato dimezzato con la Legge n. 160/2019).
Inoltre, è disposto innovativamente rispetto alla omologa procedura vigente per i tributi statali, che per il recupero di somme non superiori a 10.000 euro, le azioni cautelari ed esecutive, devono essere precedute dall’invio di un sollecito di pagamento, contenente l’intimazione a versare le somme dovute entro trenta giorni, nonché l’avvertenza che, in difetto, si provvederà agli atti esecutivi.
La dinamica delle comunicazioni tra riscossore e contribuente prevede pertanto l’invio dei seguenti tre documenti:
- l’informativa della presa in carico della pretesa;
- il dettaglio delle somme dovute, per importi non superiori a 1.000 euro;
- l’intimazione a pagare entro trenta giorni, per somme inferiori a 10.000 euro.
La disciplina dell’aggio
Ai sensi dell’art. 1, comma 803, Legge n. 160/2019, qualora la riscossione dei tributi comunali venga effettuata in proprio dal Comune oppure da un privato da questi incaricato ai sensi di Legge, gli oneri di riscossione sono pari, al più, al 6% delle somme, con un tetto massimo in valore assoluto di 600 euro. Al contrario, non vi è alcun limite di importo qualora il Comune si sia rivolto all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
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