banner-stampe Tartufi: regime speciale IVA “zoppo” per la mancanza dell’aliquota compensativa


Forlì, 27/02/2020
Prot. n. 89/2020

Tartufi: regime speciale IVA “zoppo” per la mancanza dell’aliquota compensativa


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La Legge 145/2018, con il comma 698, ha integrato l’elenco dei prodotti inseriti nella tabella A, parte I, allegata al D.P.R. 633/1972, comprendendo i tartufi.

L’inclusione di tale prodotto nella prima parte della Tabella A allegata al Decreto IVA consente di applicare il regime speciale IVA per l’agricoltura, rispettando i limiti e i requisiti richiesti dal legislatore quali:

  • requisito soggettivo: occorre verificare la natura di produttore agricolo del soggetto che attua le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta; ai fini IVA, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 8/E/2019, aveva precisato che l’estensione del regime speciale IVA è destinata ai soli coltivatori di tartufo che possono qualificarsi come imprenditori agricoli e non anche i meri raccoglitori di tartufo;
  • requisito oggettivo: l’appartenenza del tartufo nell’elenco della Tabella A, parte I, non è sufficiente per applicare il regime speciale IVA, infatti, sono stati individuati dal Ministero dei quantitativi standard producibili di tale prodotto.

Proprio in merito al requisito oggettivo è necessario ricordare che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, sono entrate in vigore le disposizioni introdotte dal MIPAAF che, con apposito decreto, ha indicato i quantitativi standard entro cui la cessione di tartufo è soggetta al regime speciale IVA.

Nello specifico, tali limiti variano a seconda del luogo in cui avvengono le produzioni. Se le produzioni si svolgono su terreni agricoli, i quantitativi sono individuati come di seguito:

  • 60 kg/ha per tartufo bianco pregiato e quello nero liscio;
  • 80 kg/ha per il bianchetto;
  • 120 kg/ha per il nero pregiato, il brumale e il nero ordinario;
  • 400 kg/ha per il tartufo estivo.

Se la produzione di tartufo avviene, invece, nelle zone boschive i quantitativi sono ridotti:

  • 20 kg/ha per tartufo bianco pregiato e quello nero liscio;
  • 50 kg/ha per il bianchetto;
  • 35 kg/ha per il nero pregiato, il brumale e il nero ordinario;
  • 100 kg/ha per il tartufo estivo.

Inoltre, l’aliquota IVA viene diminuita dal 10% al 5% per la cessione di tartufi freschi o refrigerati e viene fissata al 10% per gli altri prodotti quali tartufi congelati, essiccati o preservati, immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato.

Nonostante la norma indichi i presupposti oggettivi e soggettivi per l’applicazione del regime speciale IVA, per la cessione dei tartufi, ad oggi non è ancora stato individuato il coefficiente compensativo di tale prodotto, necessario per poter applicare la detrazione ex art. 34 D.P.R. 633/1972.



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