La Legge 145/2018, con il comma 698, ha integrato l’elenco dei prodotti inseriti nella tabella A, parte I, allegata al D.P.R. 633/1972, comprendendo i tartufi.
L’inclusione di tale prodotto nella prima parte della Tabella A allegata al Decreto IVA consente di applicare il regime speciale IVA per l’agricoltura, rispettando i limiti e i requisiti richiesti dal legislatore quali:
- requisito soggettivo: occorre verificare la natura di produttore agricolo del soggetto che attua le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta; ai fini IVA, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 8/E/2019, aveva precisato che l’estensione del regime speciale IVA è destinata ai soli coltivatori di tartufo che possono qualificarsi come imprenditori agricoli e non anche i meri raccoglitori di tartufo;
- requisito oggettivo: l’appartenenza del tartufo nell’elenco della Tabella A, parte I, non è sufficiente per applicare il regime speciale IVA, infatti, sono stati individuati dal Ministero dei quantitativi standard producibili di tale prodotto.
Proprio in merito al requisito oggettivo è necessario ricordare che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, sono entrate in vigore le disposizioni introdotte dal MIPAAF che, con apposito decreto, ha indicato i quantitativi standard entro cui la cessione di tartufo è soggetta al regime speciale IVA.
Nello specifico, tali limiti variano a seconda del luogo in cui avvengono le produzioni. Se le produzioni si svolgono su terreni agricoli, i quantitativi sono individuati come di seguito:
- 60 kg/ha per tartufo bianco pregiato e quello nero liscio;
- 80 kg/ha per il bianchetto;
- 120 kg/ha per il nero pregiato, il brumale e il nero ordinario;
- 400 kg/ha per il tartufo estivo.
Se la produzione di tartufo avviene, invece, nelle zone boschive i quantitativi sono ridotti:
- 20 kg/ha per tartufo bianco pregiato e quello nero liscio;
- 50 kg/ha per il bianchetto;
- 35 kg/ha per il nero pregiato, il brumale e il nero ordinario;
- 100 kg/ha per il tartufo estivo.
Inoltre, l’aliquota IVA viene diminuita dal 10% al 5% per la cessione di tartufi freschi o refrigerati e viene fissata al 10% per gli altri prodotti quali tartufi congelati, essiccati o preservati, immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato.
Nonostante la norma indichi i presupposti oggettivi e soggettivi per l’applicazione del regime speciale IVA, per la cessione dei tartufi, ad oggi non è ancora stato individuato il coefficiente compensativo di tale prodotto, necessario per poter applicare la detrazione ex art. 34 D.P.R. 633/1972.
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