Con la Risposta ad Interpello n. 68/2020, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi della delicata e controversa materia relativa alle agevolazioni PPC, previste per gli operatori professionali del settore agricolo dall’art. 2, comma 4-bis del D.Lgs. n. 194/2009.
Il caso
Un contribuente aveva acquistato alcuni terreni agricoli usufruendo delle agevolazioni per l’accorpamento della piccola proprietà contadina, che prevedono la possibilità, in caso di acquisto a titolo oneroso, di terreni e relative pertinenze, di applicare all’operazione l’imposta catastale nella misura dell’1%, nonché quelle di registro e ipotecaria in misura fissa.
Nell’anno successivo all’acquisto, il soggetto avrebbe voluto costituire una Srl unipersonale e conferire al suo interno i fondi precedentemente acquistati in regime agevolato. Tuttavia, prima di procedere al conferimento, il notaio rogante chiedeva lumi all’Amministrazione finanziaria sulla compatibilità dell’operazione con l’obbligo quinquennale, di conduzione diretta e coltivazione dei terreni, previsto dalla norma ai fini della conservazione dei benefici fiscali.
Nessuna agevolazione per le società di capitali
Chiamata a fornire il proprio orientamento sulla questione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le agevolazioni PPC non possono essere mai fatte salve nel caso in cui, prima della fine del periodo vincolativo di cinque anni, il terreno, acquistato usufruendo dei predetti benefici fiscali, venga conferito all’interno di una società di capitali.
A nulla rileva, quindi, che il 100% della formazione societaria coincida con il soggetto titolare delle agevolazioni tributarie: il conferimento, infatti, andrebbe a vantaggio di un nuovo soggetto, la Srl, diverso dall’avente diritto dei benefici fiscali previsti dalla disciplina PPC.
Secondo l’Agenzia, quindi, il caso non può essere assimilato a quello già analizzato con la Risoluzione 455/E del 2008, quando si era affermato che il conferimento di un fondo rustico ad una Sas era da ritenersi inidoneo alla decadenza dalle agevolazioni PPC in quanto:
- il contribuente, titolare della qualifica di CD/IAP, continuava direttamente la conduzione diretta del fondo per mezzo della società di persone;
- il contribuente era entrato a far parte della società in accomandita come accomandatario, lasciando a moglie e figlio le restanti quote della società.
Secondo quanto affermato negli anni dall’Agenzia, nemmeno la concessione in affitto del fondo acquistato in maniera agevolata comporta la decadenza dai benefici, purché l’affitto avvenga da parte del contribuente nei confronti di una società di persone di cui lui stesso è socio amministratore e purché questi continui a condurre direttamente il terreno oggetto del contratto (Risoluzione n. 279/E/2008).
Al contrario, invece, l’ultimo chiarimento offerto dall’Amministrazione finanziaria offre una posizione di segno diverso, che si pone in continuità con quanto affermato nella Risoluzione n. 227/E/2009, quando l’Ufficio aveva precisato che il conferimento di un fondo rustico all’interno di una newco Srl è da ritenersi atto idoneo alla decadenza delle agevolazioni PPC, se posto in essere prima di cinque anni dal suo acquisto.
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