I titolari di Partita IVA, salvo determinate esclusioni, devono presentare annualmente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, la dichiarazione IVA annuale, con la quale si comunicano le operazioni IVA effettuate nell’anno d’imposta precedente.
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa (sotto qualsiasi forma giuridica), ovvero attività artistiche o professionali (anche in forma associata). Sono inoltre obbligati alla dichiarazione IVA annuale i soggetti (agricoltori esonerati, esercenti attività di intrattenimento) che in precedenza abbiano optato per l’applicazione dell’IVA in modo ordinario, gli eredi, il curatore fallimentare, le società incorporanti, le società beneficiarie in caso di scissione.
Rimangono invece esclusi dalla presentazione del Modello determinati soggetti che, ancorché titolari di Partita IVA, non sono tenuti, per disposizione normativa, all’adempimento, quali ad esempio i contribuenti che nell'anno d'imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti e i contribuenti forfettari. La dichiarazione IVA deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all’anno d’imposta precedente.
Ogni anno l’Agenzia delle Entrate approva i modelli dichiarativi ufficiali aggiornati alle novità fiscali previste dal legislatore. Relativamente alla dichiarazione IVA da presentare quest’anno, il modello, assieme alle istruzioni, è stato approvato con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2020 e, oltre al Modello IVA 2020, viene approvata anche la sua versione semplificata, ovvero il Modello IVA Base 2020, da utilizzare in specifici casi.
Una novità da segnalare è il quadro VP, riservato ai contribuenti che intendevano avvalersi della facoltà di comunicare i dati contabili riepilogativi della liquidazione periodica (LIPE) relativa al quarto trimestre 2019, con la dichiarazione IVA annuale.
Per fare ciò si sarebbe dovuta anticipare la presentazione del Modello IVA 2020 entro la fine di febbraio (data prorogata al 2 marzo poiché il 29 febbraio è stato un giorno festivo). Con tale opzione era possibile evitare l’adempimento della trasmissione della liquidazione periodica relativa al quarto trimestre 2019.
Il quadro VP non potrà essere compilato se la dichiarazione viene presentata successivamente al 2 marzo. Per integrare i dati omessi, incompleti o errati, nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, si dovrà utilizzare il quadro VH.
Analizziamo di seguito le principali novità del Modello IVA 2020 relativo all’anno d’imposta 2019.
Il quadro VQ per versamenti periodici omessi
Un quadro interessante da analizzare nel Modello IVA 2020 è il nuovo quadro VQ, che serve per determinare il credito IVA maturato a seguito di versamenti periodici non spontanei. I versamenti periodici omessi sono segnalati al contribuente e, in genere, sono recuperati dall’Agenzia delle Entrate attraverso la procedura di liquidazione automatica. Gli uffici possono controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale e, se emerge un’imposta a debito, emettere un avviso bonario.
Il nuovo quadro permette, ai contribuenti interessati, di calcolare il credito IVA maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei, ovvero eseguiti fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale, il cui mancato pagamento ha condizionato il saldo emergente.
In alternativa alla possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per l’anno considerato, viene introdotto il quadro VQ, previsto per consentire di determinare il credito maturato a seguito di versamenti periodici, effettuati dopo il ricevimento di una comunicazione di irregolarità e/o della notifica di una cartella di pagamento.
Il quadro è composto da cinque righi uguali, da compilare in base alle annualità dei crediti IVA da gestire. I dati da indicare in ciascun rigo sono:
- l’anno d’imposta cui si riferisce l’IVA periodica non versata (colonna 1);
- la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata (colonna 2);
- con riferimento all’anno d’imposta indicato, la differenza, se positiva, tra il credito potenziale, ovvero il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della relativa dichiarazione annuale, e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33 della stessa dichiarazione (colonna 3).
Vi sono altre quattro colonne (4,5,6,7) nella quali bisognerà indicare rispettivamente:
- l’IVA periodica relativa all’anno d’imposta, indicato all’inizio e versata a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. (La colonna non dovrà essere compilata quest’anno);
- l’IVA periodica relativa all’anno d’imposta indicato all’inizio (colonna 1), a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità (con codice 9001 e anno indicato all’inizio del quadro), nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2018 (Modello IVA 2019) e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta (Modello IVA 2020);
- l’IVA periodica relativa all’anno d’imposta indicato all’inizio (colonna 1), versata a seguito della notifica di cartelle di pagamento, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2018 (Modello IVA 2019) e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta (Modello IVA 2020);
- l’ammontare del credito che matura per effetto dei versamenti esposti nelle colonne 5 e 6. L’importo del credito è pari al risultato, se positivo, del seguente calcolo: (col. 5 + col. 6) – il maggiore tra (col. 2 – col. 3 – col. 4) e 0, e deve essere indicato nel rigo VL 12. (Si fa presente che, qualora l’anno indicato nella colonna 1 sia il 2019, le colonne 5, 6 e 7 non possono essere compilate).
Le ultime tre colonne, in particolare la 8 (Codice fiscale) e la 9 (Modulo), sono connesse alla presenza di trasformazioni sostanziali soggettive, mentre la colonna 10 (gruppo), deve essere compilata dalla società controllante per specificare che i pagamenti evidenziati ai campi 5 e 6 riguardano la liquidazione dell’IVA di gruppo.
Il quadro VL
Le novità hanno interessato anche il quadro VL (Liquidazione dell’imposta annuale), con l’introduzione, nella sezione 2, del rigo VL12. Nel rigo si indicherà il credito maturato a seguito dei versamenti IVA periodica non spontanei, evidenziati nella colonna 7 del nuovo quadro VQ (righi da VQ1 a VQ5).
Si utilizzeranno i due diversi spazi, a seconda se ci si trova in una liquidazione dell’IVA di gruppo. Infine, nella sezione 3 del quadro (Determinazione dell’IVA a debito o a credito), nel rigo VL30 sono stati introdotti i campi 4 e 5, per indicare l’IVA periodica relativa al 2019 versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito, rispettivamente, del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, nonché al seguito della notifica delle cartelle di pagamento riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche.
Regime premiale ISA
Anche il regime premiale ha trovato posto nel Modello IVA 2020, la novità la troviamo nel frontespizio con l’inserimento della casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” nel riquadro Firma della dichiarazione.
La casella va barrata dai contribuenti soggetti agli ISA, che hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale pari almeno ad 8 per il periodo d’imposta 2018. Questi sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per i rimborsi del credito IVA per un importo fino a 50.000 euro annui.
Ricordiamo che l’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, disciplina gli indici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti di attività d’impresa, arti o professioni, che rappresentano la sintesi di indicatori diretti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, ed esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentirgli l’accesso ad un regime premiale.
Attività enoturistica (Quadro VO)
Nel quadro VO, sezione 3, è stato inserito il rigo VO35, riservato ai contribuenti che esercitano l’attività enoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari, e pertanto, di non essersi avvalsi della determinazione forfettaria dell’imposta prevista dall’art. 5, della Legge n. 413 del 30 dicembre 1991. Per esercitare l’opzione bisogna barrare la relativa casella, vincolante per un triennio e valida fino a revoca.
L’articolo 1, commi da 502 a 505 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, nel disciplinare l’attività enoturistica, le cui linee guida e indirizzi sono stati definiti con Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 12 marzo 2019, prevede che, alle imprese agricole che esercitano la predetta attività, si applica il particolare sistema di determinazione forfettaria dell’IVA dovuta, previsto dal citato art. 5.
L’imposta dovuta si determina quindi per differenza, applicando la detrazione forfettaria del 50% all’imposta relativa alle operazioni imponibili registrate o soggette a registrazione nel periodo. Il sistema di determinazione forfettaria dell’imposta, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 5, è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi.
Contribuenti che partecipano ad un gruppo (quadro VA)
Anche chi partecipa ad un gruppo, dovrà darne informazioni nella dichiarazione IVA. Nello specifico, nel quadro VA (Informazioni e dati relativi all’attività), il rigo VA11 della sezione 2, è stato denominato “gruppo IVA art. 70-bis” ed è riservato ai contribuenti che, a partire dal 1° gennaio 2020, partecipano ad un gruppo IVA di cui agli articoli 70-bis e ss. del D.P.R. 633/1972.
La casella 1 va barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente l’ingresso nel gruppo. Viene di conseguenza eliminato il rigo VA16 dello scorso anno che aveva contenuto analogo.
Quadri VE e VF
Nella sezione 1 del quadro VE (Operazioni attive e determinazione del volume di affari), al rigo VE3, è stata prevista l’indicazione delle operazioni attive, con percentuale di compensazione del 6% applicabile alle cessioni di legno e di legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, cascami di legno, compresa la segatura in vigore con effetto dal 1° gennaio 2019 per gli imprenditori agricoli in regime speciale IVA. Conseguentemente, i righi successivi della sezione sono stati rinumerati.
Nel quadro VF (Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione) devono invece essere indicati l’imponibile e l’imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, annotate sul registro degli acquisti di cui all’art. 25, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26, registrate nello stesso anno.
Il quadro comprende non solo le operazioni di acquisto poste in essere nel territorio dello Stato, ma anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni da paesi o territori fuori della Unione Europea.
Nel rigo VF4 è stata prevista l’indicazione delle operazioni passive con percentuale di compensazione in agricoltura del 6%.
Le novità, relativamente al quadro VF, fanno anche riferimento all’indicazione degli acquisti annotati nel 2019 in particolare, vi è il rigo VF16 che, quest’anno, è costituito da due campi:
- il campo 1, contenente gli acquisti non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond, acquisti non soggetti ad imposta, nonché quelli effettuati nell’ambito di regimi speciali che prevedono la determinazione dell’imposta con il metodo base da base, ad eccezione degli acquisti da soggetti che, nell’anno 2019, si sono avvalsi di regimi agevolativi da indicare nel rigo VF17. Nel campo devono essere indicati anche gli acquisti afferenti le operazioni svolte in via occasionale e rientranti nel particolare regime previsto per le attività agricole connesse dall’art. 34-bis;
- il campo 2, riguardante gli acquisti all’interno esenti, acquisti intracomunitari esenti (art. 42, comma 1, D.L. 331/1993) e importazioni non soggette all’imposta. Nel campo vanno inclusi anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni di oro da investimento.
Nel rigo VF30 della sezione 3 (Determinazione dell’IVA ammessa in detrazione) è stata invece inserita la casella 9 che va barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di enoturismo di cui alla L. 205/2017.
Nella sezione 3-B (Imprese agricole), che interessa tutti i produttori agricoli sia che si tratti di imprese agricole, semplici o miste, che di cooperative o di altri soggetti di cui al 2° comma, lett. c), dell’art. 34, al nuovo rigo VF41, è stata prevista la percentuale di compensazione del 6%.
Prospetto IVA 26 PR/2020 (Dati liquidazione IVA di gruppo)
Il prospetto IVA 26 PR è riservato, con i quadri VS, VV, VW, VY e VZ, agli enti e società controllanti che riepilogano i dati della liquidazione dell’IVA di gruppo.
Le novità del prospetto riguardano il quadro VS, e nel campo 8 (Esonero garanzia) dei righi, da VS1 a VS12, si dovrà indicare il codice 3, se la controllata ha applicato gli ISA e, avendo conseguito un livello di affidabilità fiscale pari almeno ad 8, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lett. a) e b), D.L. 50/2017 è esonerata:
- dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti, per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IVA;
- dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA, per un importo non superiore a 50.000 euro annui.
Nel quadro VW, alla sezione 2, sono stati introdotti, nel rigo VW30, i campi 4 e 5. Nel campo 4, si dovrà indicare l’ammontare dell’IVA periodica, relativa al 2019, versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 54-bis, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78 del 2010. Occorre indicare la quota d’imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi) e con anno di riferimento il 2019, fino alla data di presentazione della dichiarazione.
Nel campo 5, si indicherà l’ammontare dell’IVA periodica, relativa al 2019, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione, a seguito della notifica di cartelle di pagamento.
Nel rigo VW31 si dovrà infine indicare il credito maturato a seguito dei versamenti IVA periodici non spontanei di cui al nuovo quadro VQ, indicati nella colonna 7 dei righi da WQ1 a WQ5, e per i quali è stata barrata la casella 10 relativa al gruppo.
Dott. Giuseppe Moschella
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