Il credito che può risultare dalla dichiarazione IVA, può essere utilizzato in compensazione verticale e/o orizzontale, oppure può essere richiesto a rimborso. Nell’ultima ipotesi, devono sussistere determinati requisiti, con la necessità di prestare un’apposita garanzia, tranne che in alcuni specifici casi di esonero.
Il rimborso del credito IVA annuale per un importo non superiore a 30.000 euro è erogabile senza il visto di conformità o garanzia. Inoltre, i soggetti ISA che hanno ottenuto un “voto” pari almeno a otto, possono invece beneficiare dell'esonero dall'apposizione del visto, o della prestazione della garanzia per i rimborsi IVA, per un importo non superiore a 50.000 euro annui.
L’utilizzo del credito IVA annuale
I soggetti che nel Modello IVA 2020 presentano un credito possono utilizzarlo:
- in detrazione nelle liquidazioni periodiche del 2020;
- in compensazione nel modello F24, a partire dal 1° gennaio 2020, per il pagamento di tributi, contributi o premi.
Relativamente alla compensazione per importi superiori a 5.000 euro annui, questa può essere effettuata solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.
L’utilizzo del credito IVA, per importi superiori a 5.000 euro annui, richiede inoltre il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (salvo l'esonero per i soggetti ISA con un punteggio 2018 almeno pari a otto per un importo fino a 50.000 euro annui).
In presenza di determinati requisiti è possibile richiedere il credito a rimborso. Il credito può comunque essere in parte destinato alla compensazione e in parte richiesto a rimborso.
Nella dichiarazione IVA 2020, il quadro da compilare è il Quadro VX (rigo VX4 - importo di cui si chiede il rimborso - dove, in particolare nel campo 1, si indicherà l’importo di cui appunto si chiede il rimborso).
Quali sono i requisiti per richiedere il rimborso
Il rimborso del credito IVA annuale spetta in presenza di almeno uno dei requisiti previsti dall’art. 30, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, e nello specifico:
- l’aliquota media delle operazioni attive (aumentata del 10%) deve essere inferiore all’aliquota media di acquisti ed importazioni;
- le operazioni non imponibili sono superiori al 25% delle operazioni effettuate. Le operazioni effettuate nel Modello IVA 2020, risultano pari alla somma del rigo VE20 e del rigo VE40. Assumono rilevanza anche le operazioni non soggette ad IVA evidenziate al rigo VE34;
- presenza di acquisti/importazione di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche;
- presenza di operazioni non soggette ad IVA per mancanza della territorialità, ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, del D.P.R. n. 633/1972, in misura superiore al 50% dell’ammontare complessivo delle operazioni effettuate;
- operatori non residenti identificati direttamente ai fini IVA, ovvero che hanno nominato in Italia un rappresentante fiscale.
Altri casi in cui è possibile la richiesta del rimborso
Il credito IVA può essere richiesto, a prescindere dal sussistere di previsti requisiti, in caso di cessazione dell’attività, ovvero per il minor importo risultante dalle dichiarazioni annuali di un triennio.
Si ricorda che il credito IVA deve essere superiore a 2.582,28 euro, ma il rimborso può essere richiesto anche solo per una parte del credito, ancorché inferiore al predetto importo minimo.
Un’altra categoria di soggetti che possono chiedere il rimborso è quella di coloro che nel 2020 passano dal regime ordinario al regime forfettario. In questo caso, il credito deve risultare dal Modello IVA 2020, relativo al 2019, a prescindere dai predetti requisiti.
Chi inoltre, dal 1° gennaio 2020, partecipa ad un gruppo IVA (ex art. 70-bis, D.P.R. n. 633/1972) può trasferire il proprio credito IVA 2019 al gruppo, per un importo pari ai versamenti effettuati con riferimento al 2019.
La parte del credito IVA 2019 non trasferita al gruppo può essere richiesta a rimborso nel Modello IVA 2020, sempre a prescindere dai predetti requisiti.
Anche nei casi di cessazione dell’attività è possibile richiedere il rimborso dell’IVA a credito, risultante dalla dichiarazione dell’anno di cessazione, in questo caso anche di importo inferiore a 2.582,28 euro e a prescindere dalla sussistenza dei già visti requisiti.
A prescindere dai requisiti esaminati, è possibile richiedere il rimborso limitatamente al minor credito IVA (anche di importo inferiore a 2.582,28 euro) che risulta dalle dichiarazioni annuali relative ad un triennio, per la parte non chiesta a rimborso, o non compensata nel modello F24.
Se non è stato richiesto a rimborso l’intero credito spettante, l’importo residuo (se non utilizzato in compensazione) concorre a formare la base di riferimento per il triennio successivo.
Conseguentemente, se i Modelli IVA 2018 - 2019 - 2020 presentano un credito, è possibile richiedere il rimborso in misura pari al minore degli importi relativi a tale triennio, considerati al netto di quanto già chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione.
L’importo rilevante per ciascun anno, da considerare nel triennio, è quindi così determinato: rigo VX5 (IVA a credito) - rigo VL9 (credito utilizzato in compensazione) del Modello IVA dell’anno successivo per la sola parte compensata.
IVA “teorica” per i produttori agricoli
L’art. 34, comma 9, del D.P.R. n. 633/1972, prevede una particolare fattispecie di rimborso a favore dei produttori agricoli che hanno effettuato esportazioni ed altre operazioni non imponibili di prodotti agricoli.
I soggetti in esame possono richiedere il rimborso:
- per l’importo corrispondente all’IVA “teorica” relativa alle operazioni non imponibili effettuate, calcolato applicando le relative percentuali di compensazione;
- se l’importo del credito è superiore a 2.582,28 euro.
Il rimborso può essere richiesto anche solo per una parte del credito (anche inferiore a 2.582,28 euro). Nel Modello IVA 2020, il rigo interessato fa riferimento al Quadro VF, rigo VF54, dove poter indicare l’importo detraibile (c.d. IVA “teorica”) a norma dell’art. 34, comma 9, da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato:
- cessioni non imponibili di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima - del D.P.R. 633/1972;
- cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli.
La detrazione o il rimborso dell’IVA “teorica” rappresenta un sistema di recupero dell’IVA assolta a monte da parte dei soggetti di cui all’art. 34, per i quali non è consentito acquistare senza applicazione d’imposta, mediante lettera d’intento, in relazione alle operazioni non imponibili effettuate.
L’importo da indicare nel presente rigo deve essere calcolato applicando le stesse percentuali di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero state effettuate nel territorio dello Stato.
La richiesta del rimborso
Per l’erogazione dei rimborsi fino a 30.000 euro non è necessaria la prestazione di alcuna garanzia e non è richiesto il visto di conformità.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 32 del 30 dicembre 2014, il limite va calcolato facendo riferimento alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero anno, e non alla singola richiesta.
Per i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro bisogna distinguere i casi in cui si è in presenza di un soggetto “non a rischio” da quelli in cui vi è un soggetto “a rischio”.
In caso di soggetto non a rischio, il rimborso è erogato alternativamente:
- previa prestazione di garanzia;
- senza garanzia, ma con la presentazione della dichiarazione annuale munita del visto di conformità (sottoscrizione dell’organo di controllo) e di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è necessaria per attestare le condizioni di solidità patrimoniale e di continuità aziendale, oltreché di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.
In particolare, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, chiuso anteriormente alla presentazione della dichiarazione, ancorché il bilancio non sia stato ancora approvato, bisogna dichiarare che:
- il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%;
- la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività;
- l’attività non è cessata, né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami d’aziende.
Nella dichiarazione, bisognerà inoltre attestare che:
- nell’anno precedente alla richiesta non sono state cedute azioni/quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, qualora la richiesta di rimborso sia presentata da una società di capitali non quotata. Ai fini del computo dell’anno precedente va fatto riferimento alla data di richiesta del rimborso;
- sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Nota bene: con riferimento al Modello IVA 2020, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è resa barrando la relativa casella, apponendo la sottoscrizione nell’apposito riquadro presente nel Quadro VX (rigo VX4). La dichiarazione sostituiva, assieme alla copia del documento d’identità del sottoscrittore, deve essere consegnata al soggetto che provvede all’invio della dichiarazione IVA. In caso di dichiarazione correttiva/integrativa, la dichiarazione potrà essere prodotta successivamente.
Rimborso per i soggetti a rischio
Il rimborso di importo superiore a 30.000 euro richiede invece l’obbligo di prestare apposita garanzia quando si è in presenza di soggetti “a rischio”.
Sono considerati a rischio i soggetti per i quali ricorrono le seguenti condizioni:
- esercizio dell’attività d’impresa da meno di due anni (requisito che non vale per le start up di cui all’art. 25, D.L n. 179/2012, e non interessa i lavoratori autonomi). Per individuare il periodo di due anni, si rileva l’effettivo esercizio dell’attività che ha inizio con la prima operazione effettuata;
- notifica, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento/rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al:
- 10% degli importi dichiarati, se questi non superano 150.000 euro;
- 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro, ma non superano 1.500.000 euro;
- 1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
- presentazione della dichiarazione a rimborso priva del visto di conformità (sottoscrizione dell’organo di controllo) o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- richiesta di rimborso a seguito di cessazione dell’attività.
Per i rimborsi richiesti in presenza di liquidazione ordinaria, è stato chiarito dall’Agenzia che non è necessario prestare la garanzia, a condizione che tale soggetto possa dichiarare la presenza delle condizioni di cui al predetto comma 3 dell’art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972 (mancata riduzione del patrimonio netto, consistenza immobiliare, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, ecc.).
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32 del 30 dicembre 2014, ha chiarito che:
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Nota bene: nella Circolare n. 33 del 22 luglio 2016, l’Agenzia ha evidenziato che l’integrale soddisfacimento della pretesa erariale nei termini di legge, da parte del soggetto passivo, il quale non abbia reso necessaria alcuna ulteriore attività di riscossione da parte dell’Amministrazione ed abbia spontaneamente versato quanto richiesto, anche a seguito di istituti di definizione agevolata, si può considerare idoneo a rimuovere gli effetti pregiudizievoli dell’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento, ai fini dell’erogazione del rimborso IVA. In questo modo, l’Agenzia specifica che se nel periodo di osservazione, il contribuente soddisfa integralmente le proprie pendenze, tramite uno degli istituti di definizione a disposizione, lo stesso si può considerare reintegrato tra i contribuenti non a rischio con le relative conseguenze.
Costituzione della garanzia
La garanzia ha validità di tre anni dall’erogazione del rimborso o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione ed il termine per l’accertamento ex art. 57, D.P.R. n. 633/1972.
La garanzia può essere costituita da:
- cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
- fideiussione rilasciata da una banca o un’impresa commerciale ritenuta affidabile da parte dell’Amministrazione finanziaria;
- polizza fideiussoria rilasciata da un’assicurazione.
Se successivamente alla corresponsione del rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento, il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare le somme che risultano indebitamente rimborsate o compensate oltre ai relativi interessi.
È possibile, alternativamente, presentare ricorso assistito dalla suddetta garanzia, fino a quando l’accertamento non sia divenuto definitivo.
Osserva: il modello di fideiussione bancaria-polizza fideiussoria è stato approvato con il Provvedimento del 26 giugno 2015 dell'Agenzia delle Entrate assieme al modello per la costituzione della cauzione, mediante deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, per il rimborso del credito IVA, alternativo alla fideiussione.
Termine per l’esecuzione dei rimborsi
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972, i rimborsi IVA sono ordinariamente eseguiti, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Il termine per l’esecuzione del rimborso decorre dalla data di effettiva presentazione della dichiarazione e, in caso di presentazione di più dichiarazioni riferite allo stesso anno (correttive nei termini, integrative), il termine di tre mesi inizia a decorrere nuovamente dall’ultima dichiarazione presentata.
Il termine per il computo degli interessi (2%) sulla somma da rimborsare decorre dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Soggetti con esonero del visto o della garanzia
I soggetti sottoposti agli ISA (Indici di Affidabilità Fiscale) che hanno ottenuto un determinato punteggio, possono beneficiare di alcune premialità. L'art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017, prevede l'esonero dall'apposizione del visto di conformità/prestazione della garanzia per i rimborsi IVA, per un importo non superiore a 50.000 euro annui, per i soggetti che dall'elaborazione dell'indice ISA 2018 hanno ottenuto un punteggio almeno pari a 8.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, nella Circolare n. 18 del 2 agosto 2019, che il beneficio in esame riguarda il rimborso del credito IVA risultante dal Modello IVA 2020, relativo al 2019, ovvero del credito IVA dei primi tre trimestri 2020.
L’Agenzia ha puntualizzato che l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50.000 euro, si riferisce alle richieste di rimborso effettuate nel corso dell’anno 2020.
La sussistenza dell'esonero si dovrà evidenziare nel Modello IVA 2020 barrando la casella nuova "Esonero dall’apposizione del visto di conformità" presente nella sezione "Firma della dichiarazione” del frontespizio.
Erogazione del rimborso (ordinaria e semplificata)
Per quanto concerne il rimborso del credito IVA annuale, questo è effettuato, in conto fiscale, tramite una:
- procedura ordinaria, entro tre mesi dalla richiesta. Il rimborso è erogato dall’Agente della Riscossione entro venti giorni dal ricevimento della disposizione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate;
- procedura semplificata, direttamente dall’Agente della Riscossione, nel limite massimo di 700.000 euro (per i subappaltatori nel settore edile, con un volume d’affari 2019 costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il predetto limite massimo è elevato a 1.000.000 euro). L’erogazione avviene entro sessanta giorni, sulla base di apposita richiesta sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso.
Per i rimborsi in procedura semplificata sono applicabili le disposizioni previste dall’art. 38-bis del D.P.R. 633/1972.
Se viene scelta tale procedura:
- l’Agenzia delle Entrate, entro dieci giorni dalla trasmissione del Modello IVA, trasmette all’Agente della Riscossione i dati relativi alla richiesta di rimborso;
- l’Agente della Riscossione, entro dieci giorni dal ricevimento dei dati relativi alla richiesta di rimborso, richiede al contribuente la garanzia (se prevista) o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
L’Agente della Riscossione provvede al rimborso tramite accredito dell’importo sul c/c bancario o postale all’uopo comunicato.
Se non viene effettuata alcuna scelta relativa alla modalità di rimborso, (nel Quadro VX del Modello IVA) con riferimento alla procedura semplificata (rigo VX4 campo 2), il rimborso è disposto direttamente dall’Ufficio che invia all’Agente della Riscossione un ordinativo di pagamento a favore del contribuente.
Per velocizzare l’erogazione del rimborso del credito IVA, l’art. 1, comma 4-bis, del D.L. n. 50/2017, ha disposto che i rimborsi da conto fiscale, ex art. 78, Legge n. 413/1991, sono pagati direttamente dall’Agente della Riscossione, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio”.
Rimborsi in via prioritaria
L’erogazione del rimborso può essere riconosciuta anche in via prioritaria a determinati soggetti quali:
- subappaltatori operanti nel settore edile che effettuano prestazioni di servizi con applicazione del reverse charge;
- soggetti esercenti le attività individuate dal codice ATECO 2007 - 38.32.10, (attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici);
- soggetti esercenti le attività individuate dal codice ATECO 2007 - 24.43.00, (produzione di zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi);
- soggetti esercenti le attività individuate dal codice ATECO 2007 - 24.42.00 (produzione di alluminio e semilavorati);
- soggetti che svolgono attività individuate dal codice ATECO 2007 - 30.30.09, (fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi);
- soggetti che hanno effettuato operazioni con applicazione dello split payment, (l’erogazione prioritaria è riconosciuta per un importo non superiore all’IVA relativa a tali operazioni);
- soggetti esercenti l’attività individuate dal codice ATECO 2007 - 59.14.00, ossia di proiezione cinematografica;
- soggetti che hanno effettuato prestazioni di servizi relative a edifici (pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento) con applicazione del reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter).
L’effettuazione del rimborso del credito IVA in via prioritaria spetta nel rispetto dei precisi requisiti contenuti nel D.M. del 22 marzo 2007, ossia:
- esercizio dell’attività da almeno tre anni;
- credito richiesto a rimborso pari ad almeno 3.000 euro (per il rimborso trimestrale) o 10.000 euro (per il rimborso annuale);
- credito richiesto a rimborso almeno pari al 10% dell’importo complessivo dell’IVA a credito degli acquisti/importazioni effettuati nel periodo (trimestre o anno) di riferimento.
L’erogazione prioritaria del rimborso presuppone che sia soddisfatto il requisito dell’aliquota media di cui all’art. 30, comma 3, lett. a) del D.P.R. 633/1972.
Si fa presente che la parte del credito IVA rimborsabile dall’Ufficio può essere oggetto di cessione a terzi. Tale possibilità non può essere rappresentata dal frazionamento della stessa tra più acquirenti, in quanto è ammessa la sola cessione unitaria.
Dott. Giuseppe Moschella
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