Sarà firmato in giornata il Decreto Legge che rinvia i versamenti in scadenza il 16 marzo e introduce le misure economiche a sostegno delle imprese, dei lavoratori autonomi, oltre che a tutela dei dipendenti e delle famiglie in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La sospensione dei versamenti del 16 marzo
In attesa della pubblicazione del Decreto Legge, sulla base delle bozze del provvedimento fornite alla stampa specializzata e dai comunicati pubblicati sul sito del MEF, sembra che per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 2.000.000 di euro, con riferimento al periodo d’imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020.
Pertanto, rientrano tra i versamenti sospesi:
- la liquidazione dell’IVA relativa al mese di febbraio;
- il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Restano ferme le proroghe già stabilite nel Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2020 per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 del DPCM 2 marzo 2020 (c.d. “zona rossa”). Per tali soggetti è quindi confermata la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020.
Ripresa dei versamenti
Il versamento delle somme non corrisposte, a seguito del provvedimento in via di definizione, dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni o interessi.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Ampliamento dell’elenco delle categorie economiche in crisi
L’articolo 8 del D.L. n. 9/2020 ha disposto che le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, con domicilio fiscale o sede operativa in Italia, per il periodo compreso tra il 2 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, possono sospendere i versamenti in scadenza relativi alle ritenute operate in qualità di sostituti d’imposta. Inoltre, per tali soggetti e con riferimento alle scadenze comprese nello stesso periodo, sono sospesi gli adempimenti ed i relativi versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Il provvedimento in via di definizione dovrebbe estendere la sospensione anche ad altri contribuenti, ricomprendendo quindi i seguenti soggetti:
- associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
Per tali soggetti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 31 maggio 2020, con possibilità di effettuare anche il versamento in cinque rate mensili di pari importo.
Per le associazioni sportive e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche il versamento sarà ulteriormente posticipato al 30 giugno, con possibilità di rateizzazione delle somme dovute in cinque rate mensili.
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