L’emersione di un’eccedenza a credito nella Dichiarazione IVA annuale fa sì che sia possibile richiedere la stessa, a rimborso o in compensazione orizzontale, al verificarsi di determinate condizioni.
L’utilizzo in compensazione del credito IVA 2019, risultante dal Modello IVA 2020, fino a 5.000 euro non richiede adempimenti preventivi. Per l’utilizzo di importi superiori a 5.000 euro, è invece necessaria l’apposizione del visto di conformità al modello.
Coloro che sono soggetti agli indicatori di affidabilità fiscale (ISA) e hanno ottenuto un punteggio almeno pari a otto, beneficiano dell’esonero dal visto per un importo non superiore a 50.000 annui. Si ricorda che la compensazione può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e l’utilizzo del credito (in compensazione) può essere di tipo verticale o orizzontale.
Si fa presente che a seguito dell’emergenza sanitaria, il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha ridefinito una serie di scadenze e adempimenti fiscali, tra cui sono ricomprese quelle relative alla trasmissione della Dichiarazione IVA 2020 (relativa all’anno d’imposta 2019). Il nuovo termine di scadenza della Dichiarazione IVA è stato prorogato al 30 giugno 2020.
Tipologie di compensazione (verticale e orizzontale)
Con la compensazione verticale, il credito IVA viene utilizzato per compensare un debito della stessa imposta (ad esempio, credito IVA 2019 con liquidazione IVA gennaio 2020). Tale compensazione non è soggetta ad alcun limite.
Con la compensazione orizzontale, il credito IVA viene utilizzato per compensare un debito relativo ad altre imposte, contributi previdenziali, premi o altri versamenti.
La compensazione orizzontale del credito IVA annuale (o anche trimestrale) incontra dei limiti, collegati all’ammontare che il contribuente intende utilizzare per il versamento di imposte, contributi, ecc., con un limite massimo di 700.000 euro annui.
Alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con riferimento alla compensazione, l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 1 del 15 gennaio 2010) ha precisato che costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del credito (IVA) che deve necessariamente essere esposto nel modello F24, ovvero la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’IVA.
Sempre la stessa Agenzia, con la Circolare n. 29 del 3 giugno 2010, ha specificato che le compensazioni per le quali non sono previste delle limitazioni sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito.
Ad esempio, un saldo IVA 2019 a debito (codice tributo 6099) compensato con il credito IVA del primo trimestre 2020 (codice tributo 6036).
In tale circostanza, il credito si riferisce ad un periodo successivo a quello del debito da “estinguere” e, pertanto, considerato che per tale tipo di compensazioni non esiste la possibilità di esposizione in dichiarazione, la stessa va necessariamente effettuata con il modello F24.
L’apposizione del visto di conformità
Nel caso in cui il contribuente voglia utilizzare in compensazione orizzontale il credito annuale per importi superiori a 5.000 euro, questi deve presentare la dichiarazione IVA munita del visto di conformità.
Se il credito viene utilizzato in compensazione, in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità (sottoscrizione dell’organo di controllo) o con visto di conformità apposto da soggetti non abilitati, verrà attuato il recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, con l’irrogazione delle sanzioni.
Il visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 241/1997, può essere rilasciato esclusivamente dai soggetti abilitati, dotati di una specifica copertura assicurativa e iscritti in un apposito elenco dei soggetti abilitati presso la Direzione Regionale delle Entrate.
Il professionista assevera la conformità dei dati delle dichiarazioni e la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. In alternativa, all’apposizione del visto di conformità, è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.
Divieto di compensazione
La Legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) prevede il divieto di compensazione nei casi di iscrizione a ruolo, a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute, relative all’utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente.
La compensazione orizzontale, di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/97, dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento, e, comunque, fino a quando non viene effettuato il pagamento del debito.
Utilizzo in compensazione del credito IVA 2019 |
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Utilizzo fino a 5.000 euro |
Non sono previsti limiti alla compensazione. Devono essere sempre rispettate le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari/previdenziali. Non è necessario presentare preventivamente la dichiarazione annuale. |
Utilizzo superiore a 5.000 euro
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La compensazione orizzontale, nel modello F24, può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. La dichiarazione annuale va presentata munita del visto di conformità (salvo gli esoneri per i soggetti ISA “meritevoli”). Il modello F24 va inviato all’Agenzia almeno dieci giorni dopo la presentazione della dichiarazione. |
L’importo è aumentato a 50.000 euro per le “start up” innovative. |
Esonero del visto per i soggetti ISA
Per i contribuenti soggetti agli indicatori di affidabilità fiscale ISA, qualora abbiano ottenuto una votazione per l’anno di imposta 2018 almeno pari a otto, il legislatore ha previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA, di importo fino ad un massimo di 50.000 euro annui.
Nella dichiarazione si dovrà evidenziare tale beneficio barrando la nuova casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” presente nel riquadro “Firma della dichiarazione” del Modello IVA 2020.
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 17 del 2 agosto 2019, ha specificato che “l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti Iva infrannuali, limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nel corso dell’anno 2020”.
La presentazione del modello F24
Per la presentazione dei modelli F24 che espongono una compensazione del credito IVA annuale (trimestrale), è necessario utilizzare esclusivamente i servizi telematici, messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), a prescindere dall’importo del credito utilizzato.
Regole per la presentazione del modello F24 |
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Saldo a debito (NO compensazione) |
Servizi telematici Agenzia delle Entrate o servizi bancari |
Saldo a debito (SI compensazione) Saldo a zero (SI compensazione) |
Esclusivamente servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate |
L’elenco dei codici tributo, relativi ai crediti per i quali i titolari di Partita IVA sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, è stato reso noto dalla Risoluzione n. 68 del 9 giugno 2017.
Si evidenzia che il D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 (art. 3, comma 2), collegato alla Legge di Bilancio 2020, ha esteso la presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), anche per l’utilizzo in compensazione di crediti maturati dai sostituti d’imposta, e dai soggetti non titolari di Partita IVA (cosiddetti privati).
Il Decreto estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. In precedenza, tale obbligo era previsto solo per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA.
Con la Risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito l’elenco dei codici tributo, che richiedono l’utilizzo dei predetti servizi telematici per la presentazione del modello F24, contenente la compensazione dei relativi crediti.
Compensazioni a rischio
L’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni “a rischio”, sulla base dei criteri definiti dal Provvedimento del 28 agosto 2018, ossia in base:
- alla tipologia del debito pagato;
- alla tipologia del credito compensato;
- alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria/resi disponibili da altri Enti pubblici, afferenti al soggetto indicato nel modello F24;
- ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel modello F24;
- al pagamento di debiti iscritti a ruolo ex art. 31, comma 1, D.L n. 78/2010.
L’Agenzia ha definito anche la procedura di sospensione, che si articola in diverse fasi, con riferimento ai modelli F24 presentati telematicamente.
La stessa Agenzia comunica, con apposita ricevuta, al soggetto che ha inviato il modello F24, se la delega di pagamento è stata sospesa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 37, comma 49-ter, D.L. n. 223/2006, indicando anche la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24.
Durante il periodo di sospensione:
- se non viene effettuato l’addebito, sul conto indicato nel file telematico, dell’eventuale saldo positivo del modello F24, può essere richiesto l’annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
- se in esito alle verifiche effettuate, l’Agenzia rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. I pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.
Nota bene: la ripetizione del pagamento, se successiva alla scadenza prevista, è sanzionata, se non accompagnata dal ravvedimento.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche, il credito risulti correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e:
- in caso di modello F24 a saldo zero, con apposita ricevuta, l’Agenzia comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
- se il modello F24 presenta saldo positivo, l’Agenzia invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.
In assenza di comunicazione di scarto del modello F24 entro il periodo di sospensione dei trenta giorni, l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.
Durante il periodo di sospensione, e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare all’Agenzia delle Entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Tali elementi sono utilizzati per controllare l’utilizzo del credito compensato.
Presentazione della Dichiarazione IVA
L’utilizzo in compensazione del credito IVA 2019 per importi superiori a 5.000 euro, può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello IVA 2020 e richiede l’apposizione del visto di conformità, salvo come detto l’esonero per i soggetti ISA.
Osserva: l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2019, per importi fino a 5.000 euro, può essere effettuato a partire dal 1° gennaio 2020.
Se dal Modello IVA 2020, risulta un credito 2019 pari a 8.000 euro: · fino a 5.000 euro, il contribuente può utilizzarlo in compensazione orizzontale, senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale; · per compensazioni superiori a 5.000 euro, queste potranno avvenire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello IVA 2020, e la dichiarazione dovrà essere dotata del visto di conformità (salvo l’eventuale esonero per i soggetti ISA). |
Dichiarazione integrativa e tardiva
Una dichiarazione annuale presentata senza visto di conformità, ovviamente, limita l’utilizzo del credito in compensazione a 5.000 euro. Questa può essere “sostituita” da una dichiarazione integrativa, munita di visto, al fine di poter compensare un importo superiore.
Con riferimento alla “nuova” dichiarazione, valgono sempre i dieci giorni per utilizzare il credito in compensazione.
Se ad esempio, entro il termine di scadenza viene presentato il Modello IVA 2020 (da cui risulta un credito 10.000 euro) senza visto di conformità e il contribuente ha già utilizzato il credito IVA per 4.500 euro, prevedendo la necessità di utilizzare il credito per un importo superiore a 5.000 euro, se sono scaduti i termini di presentazione (che ricordiamo sono stati posticipati al 30 giugno), si potrà presentare un Modello IVA 2020 integrativo munito del visto di conformità.
Anche in questo caso, trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione, il contribuente potrà utilizzare il credito IVA in compensazione senza limitazioni.
È anche considerata valida la c.d. dichiarazione tardiva, cioè presentata (per la prima volta) entro novanta giorni dal termine di scadenza previsto.
La presentazione della dichiarazione tardiva richiede il versamento della sanzione ridotta pari a 25 euro (250 x 1/10) ex art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/1997 (codice tributo 8911).
Alla dichiarazione tardiva risultano applicabili le limitazioni sopra esaminate in merito all’utilizzo del credito IVA.
Credito IVA residuo
L’eventuale credito residuo IVA 2018, risultante dal Modello IVA 2019, può essere utilizzato nel 2020 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2018) fino a quando non confluirà nel Modello IVA 2020. È da tale momento che il credito IVA è riferibile al 2019.
Considerato un credito IVA 2018 di 60.000 euro, utilizzato in compensazione orizzontale nel 2019 per 40.000 euro.
Essendo il Modello IVA 2019 presentato con il visto di conformità, è possibile continuare ad utilizzare nel 2020 il rimanente credito IVA 2018 di euro 20.000 (cod. tributo 6099, anno 2018) fino a quando confluirà nel Modello IVA 2020, ossia fino a quando non viene “rigenerato” come credito IVA 2019.
Da tale momento (presentazione Modello IVA 2020), le limitazioni all’utilizzo del credito IVA saranno riferite all’importo risultante dal Modello IVA 2020.
La “rigenerazione” del credito in dichiarazione annuale, si verifica anche per i crediti IVA relativi al primo, secondo e terzo trimestre 2019 (codici tributo 6036, 6037 e 6038) che risulteranno dai Modelli IVA TR presentati nel corso dello stesso anno, relativamente all’importo “residuo” non utilizzato.
Dott. Giuseppe Moschella
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