Tra le imprese che beneficiano della sospensione dei termini relativi al versamento di imposte e contributi derivanti da autoliquidazione, in scadenza tra l’8 e il 31 marzo 2020, vi sono anche quelle agricole.
L’articolo 62 del D.L. n. 18/2020 indica che, per tali versamenti, la sospensione operi a condizione che, nel periodo d’imposta 2019, l’impresa abbia realizzato ricavi per un ammontare non superiore a 2.000.000 di euro.
Il riferimento ai ricavi dell’anno precedente, se per la maggior parte delle imprese rappresenta un elemento ben definito, mal si concilia con le attività agricole.
Infatti, le imprese agricole individuali e le società semplici che svolgono unicamente le attività di cui all’art. 2135 del c.c., nei limiti dell’art. 32 del TUIR, non sono considerate attività produttive di redditi d’impresa: infatti, i redditi da esse prodotti rientrano nei redditi fondiari.
Evidentemente il legislatore non ha tenuto in considerazione le peculiarità contabili e fiscali delle attività agricole. Tuttavia, si ritiene che anche le suddette imprese agricole possano sospendere i versamenti derivanti da autoliquidazioni fino al 31 marzo 2020, qualora il loro volume d’affari relativo al 2019 sia inferiore a 2.000.000 di euro.
La ripresa dei versamenti, dovuti nel mese di marzo ed oggetto di sospensione, dovrà essere effettuata entro il 1° giugno, oppure in cinque rate mensili di pari importo, partendo dalla fine del mese di maggio.
Gli stessi soggetti, qualora abbiano avuto nel 2019 un volume d’affari superiore a 2.000.000 di euro, ricadono invece nella proroga generalizzata che ha rinviato al 20 marzo i versamenti in scadenza lunedì scorso (art. 60).
Vi è inoltre da rilevare che la Circolare 12/E del 18 marzo ha confermato che anche le attività agrituristiche rientrano tra i soggetti che beneficiano della sospensione, contenuta nell’art. 8, D.L. n. 9/2020, insieme alle altre imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e turismo e tour operator con sede in Italia.
L’articolo 61 del D.L. 18/2020, oltre ad estendere ad altre categorie di soggetti la sospensione del versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati ex artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973, dei versamenti ed adempimenti connessi, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi INAIL in scadenza nel periodo compreso tra il 2 marzo e il 30 marzo 2020, ha disposto la sospensione del versamento dell’IVA, in scadenza nel mese di marzo.
Per tali soggetti, i versamenti sospesi dovranno essere versati, alternativamente, senza applicazione di sanzioni o interessi:
- in unica soluzione entro il 1° giugno 2020;
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo (1° giugno, 30 giugno, 31 luglio, ecc.).
I suddetti termini, compresa la rateizzazione, decorrono dal 30 giugno 2020 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche.
Infine, è bene evidenziare come il Decreto “Cura Italia” abbia previsto una sospensione specifica per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, indipendentemente dal limite di ricavi o compensi.
Per tali soggetti, è prevista la sospensione del versamento dell’IVA in scadenza nel periodo 8 marzo 2020 - 31 marzo 2020. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in cinque rate mensili di pari importo, con la prima rata in scadenza il 31 maggio 2020.
Rag. Gian Paolo Tosoni
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