Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, definito “Cura Italia”, ha introdotto una serie di provvedimenti rivolti al sistema imprenditoriale, attraverso misure che hanno l’obiettivo di sostenere e dotare le imprese della liquidità necessaria per far fronte agli impegni assunti che, a causa della crisi generata dell’emergenza sanitaria, non sarebbero in grado di onorare.
Prima di analizzare nel dettaglio i singoli provvedimenti, a nostro avviso, è opportuno sottolineare un aspetto, forse scontato, ma che è opportuno tenere bene in considerazione: l’obiettivo principale di tali misure è quello di evitare assolutamente di interrompere la catena dei pagamenti nei confronti dei fornitori. Se ciò avvenisse, infatti, si innescherebbe un effetto domino che avrebbe delle conseguenze devastanti per il tessuto imprenditoriale italiano, caratterizzato prevalentemente da micro, piccole e medie imprese.
Proprio per evitare questo rischioso fenomeno, oltre alle misure previste nel Decreto, già molti dei principali istituti bancari italiani hanno deliberato ingenti somme (plafond) da riservare ai propri clienti, a condizioni particolarmente vantaggiose e di facile accesso.
Anche la BCE, nonostante i primi tentennamenti, ha lanciato un chiarissimo messaggio alle banche, annunciando misure straordinarie (forse mai viste prima) a sostegno delle stesse, in modo che possano assistere le imprese e scongiurare un ulteriore aggravarsi della crisi, dovuto all'interruzione della catena dei pagamenti nei confronti dei fornitori.
Una delle misure che può dare immediati vantaggi alle imprese, e che è stata introdotta dal Governo per scongiurare che si creino i meccanismi appena descritti, è contenuta nel art. 56 del Decreto “Cura Italia”; di seguito si riassumono le misure volte a migliorare la “liquidità” delle imprese che possono essere attuate attraverso il sistema bancario.
L’art. 56 del Decreto n. 18 del 17 marzo 2020 prevede che le attività imprenditoriali svolte da microimprese, piccole e medie imprese, che hanno subito in via temporanea una riduzione della liquidità dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, possono presentare una domanda di “moratoria straordinaria".
La domanda di moratoria può essere presentata:
- per aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente Decreto; gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30 settembre 2020, è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
L’unica condizione richiesta dal Decreto per poter accedere alla richiesta di moratoria è che le imprese richiedenti non presentino esposizioni c.d. “deteriorate”, e che pertanto non abbiano segnalazioni presso la Centrale Rischi. In pratica, dal tenore letterale della norma si evince che la banca può non concedere la sospensione dei pagamenti solo nel caso in cui le imprese non siano in regola con i pagamenti dei finanziamenti in essere, mentre nel caso in cui non emergano irregolarità saranno costrette ad accettare la richiesta di moratoria.
Si ricorda infine che anche l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), in accordo con tutte le banche aderenti, ha previsto apposite misure (moratorie) per sostenere le imprese che però si differenziano da quella del c.d. “Cura Italia”; infatti nella moratoria prevista dal Decreto, se vi sono le condizioni sopra esposte, c'è l'obbligo di accettazione da parte della banca, mentre per quella ABI non vi è nessun obbligo da parte dell’istituto di credito di accettarla, lasciando a quest’ultima un potere discrezionale. Va inoltre evidenziato che mentre vi è certezza che la moratoria ex art. 56 non incida sul merito creditizio (rating), non è chiaro se per la moratoria ABI avvenga lo stesso; l’unico vantaggio, se così lo si può chiamare, della moratoria ABI consiste nella durata che, ad oggi, è prevista fino al 31 dicembre 2020. Si ritiene comunque che, qualora la situazione di emergenza si dovesse prolungare oltre il previsto, il Governo metterà in campo ulteriori misure e molto probabilmente, tra di esse, vi sarà anche la proroga della scadenza del 30 settembre 2020. Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che, almeno in questa fase, sia più conveniente aderire alla moratoria del “Cura Italia”; nulla vieta che una volta decorsi i termini si possa concordare, in caso di necessità, un'ulteriore moratoria direttamente con il proprio istituto di credito.
Nell’attesa che vengano forniti ulteriori chiarimenti con l’emanazione degli appositi decreti attuativi, si allega alla presente un fac-simile di richiesta di moratoria straordinaria che può essere inoltrato, via PEC, alla banca.
Dott. Massimiliano Mercuri
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