L’articolo 65 del Decreto “Cura Italia” prevede un’importante agevolazione in favore delle attività d’impresa che, a seguito delle misure restrittive prese dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, si sono viste costrette a sospendere la propria attività.
L’agevolazione in esame, il c.d. bonus affitti, non prevede una sospensione dei pagamenti dei canoni di locazione, ma consiste in un credito di imposta pari al 60% del canone versato o da versare nel mese di marzo.
Il credito d’imposta
Il bonus affitti consiste in un credito d’imposta pari al 60% dell’importo del canone d’affitto dovuto, nel mese di marzo, da negozianti ed esercenti commerciali costretti alla chiusura delle attività per l’emergenza Coronavirus.
In sostanza, non vi sarà uno stop ai pagamenti del canone, che dovrà essere regolarmente versato al proprietario dell’immobile, seguendo le disposizioni contenute nel contratto di locazione.
I beneficiari
I soggetti che potranno beneficiare di tale agevolazione sono tutti gli affittuari di immobili accatastati come C1, ossia:
- negozi;
- botteghe.
È importante evidenziare che non tutti i soggetti potranno usufruire del credito di imposta: sono infatti esclusi dal bonus affitti gli esercenti attività di impresa che, sulla base delle disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo scorso, hanno tenuto aperte le loro attività in quanto considerate essenziali.
La detrazione compete esclusivamente per gli affitti di immobili corrispondenti alla categoria catastale C/1. Qualora nel contratto d’affitto siano compresi anche altre unità immobiliari (es. uffici A/10), ai fini del calcolo del credito d’imposta, si dovrà scomputare la quota d’affitto afferente tali unità.
Compensazione in F24
Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 13/E del 20 marzo, l’agevolazione potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
A partire dal 25 aprile, il bonus affitti potrà essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24 indicando quale codice tributo “6914”.
Sospensione degli sfratti a causa del Coronavirus
Sempre riguardo agli affitti, nel Decreto "Cura Italia" è prevista anche la sospensione degli sfratti. Il comma 6 dell’art. 103 del D.L. 28/2020 dispone infatti che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.
Pertanto, fino a tale data, non si potrà imporre lo sgombero dell’immobile per il tramite dell’ufficiale giudiziario.
Questo non comporterà la cancellazione della morosità e la relativa procedura forzata sarà rinviata a luglio.
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