A fronte di operazioni effettuate nei confronti di paesi dell’UE, gli imprenditori agricoli, che vendono o acquistano prodotti agricoli, possono essere soggetti a differenti trattamenti fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto.
Cessioni intracomunitarie
Per quanto riguarda le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli da parte di agricoltori in regime speciale, è bene evidenziare che la vendita avviene in regime di non imponibilità IVA, ma in sede di liquidazione dell’imposta tali cessioni concorrono, sulla base delle loro percentuali di compensazione, a generare un credito IVA così come previsto dal regime speciale.
Ciò significa che la cessione di prodotti agricoli in paesi dell’Unione Europea rappresenta l’unica casistica, per i produttori agricoli in regime speciale, che prevede la possibilità di una liquidazione IVA a credito.
Acquisti intracomunitari
Gli imprenditori agricoli, che acquistano prodotti da Paesi dell’Unione Europea, godono di un particolare trattamento qualora si avvalgano del regime speciale IVA ex art. 34 D.P.R. 633/1972.
Tali soggetti sono esonerati dall’assolvimento di adempimenti e versamenti IVA in Italia se, oltre ad essere, come detto, in regime IVA speciale, rispondono ad uno dei seguenti requisiti:
- hanno effettuato acquisti intracomunitari per importo complessivo inferiore a 10.000 euro nell’anno precedente;
- hanno effettuato acquisti intracomunitari per importo complessivo inferiore a 10.000 euro in corso d’anno.
Se non sono stati raggiunti i suddetti limiti, per gli acquisti effettuati in altri Paesi della Comunità Europea si applica l’imposta del Paese d’origine.
L’IVA estera, ovviamente, non è in alcun modo detraibile in Italia anche se, occorre ricordare, che il regime speciale IVA già di per sé non prevede la detrazione dell’imposta per gli acquisti in generale.
Tuttavia, tale regime può essere vantaggioso qualora l’IVA del Paese d’origine sia inferiore di quella applicata in Italia.
Al superamento delle predette soglie, ovviamente, l’imprenditore dovrà assolvere l’IVA in Italia, procedendo con i regolari versamenti e le periodiche dichiarazioni IVA.
Ai sensi del comma 6, art. 38 del D.L. 331/1993, le imprese agricole in regime speciale IVA possono optare per l’applicazione dell’IVA negli acquisti intracomunitari. L’opzione può essere esercitata nei seguenti modi:
- nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo di imposta in cui ci si è optato per l’assolvimento dell’IVA italiana compilando il rigo V08;
- nella dichiarazione di inizio attività;
- tramite comunicazione mezzo lettera all’Agenzia delle Entrate, prima dell’effettuazione dell’acquisto. Tale modalità può essere adottata dai produttori agricoli esonerati.
L’opzione, se effettuata nella dichiarazione IVA relativa all’anno precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cu è esercitata. L’opzione vincola l’imprenditore per l’anno in corso e per tutto il biennio successivo ed è valida sino a revoca.
Il regime IVA ordinario (facoltativo)
Anche se il regime IVA è considerato regime naturale per gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui all’art. 34 del D.P.R. 633/1972, in base a quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, è sempre possibile optare per l’applicazione dell’IVA secondo i metodi ordinari e, conseguentemente, gli acquisti intracomunitari dovranno essere trattati come di seguito:
- la fattura estera di acquisto andrà integrata con l’IVA italiana ordinaria;
- tale fattura dovrà essere poi annotata sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite;
- in sede di liquidazione andrà versata l’imposta all’Erario.
Esercitare l’opzione o superare la soglia, comporta il rispetto dei medesimi adempimenti previsti per altri soggetti IVA, compreso, quindi, l’obbligo di trasmissione degli elenchi INTRASTAT, qualora si superino i limiti di esonero per la comunicazione.
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