Il modello 730/2020, nella sua versione definitiva, è stato approvato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2020 con diverse novità, tra le quali menzioniamo (tra le più interessanti) quella relativa all’estensione dell’utilizzo del 730 agli eredi delle persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020.
Quest’anno, le istruzioni sono state aggiornate anche nella parte in cui sono illustrati i requisiti dei familiari a carico, per via dell’introduzione del nuovo limite di 4.000 euro del reddito complessivo riservato ai figli, di età non superiore a 24 anni, per essere considerati a carico.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha approvato:
- il modello 730/2020, per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale;
- il modello 730/1, da utilizzare per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
- il modello 730/2, relativamente alla ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
- il modello 730/3, concernente il prospetto di liquidazione;
- il modello 730/4 e 730/4 integrativo, relativi alla comunicazione del risultato contabile al sostituto d’imposta.
Viene anche approvata la busta da utilizzare per la consegna dei modelli 730 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica, nonché per la consegna del modello 730/1.
Modifica delle scadenze ordinarie
A seguito dell’emanazione del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, sono stati prorogati i termini di alcune scadenze fiscali in tutto il territorio nazionale.
Relativamente al modello 730, è stato prorogato al 5 maggio 2020 (dall’ordinaria data del 15 aprile) il giorno in cui sarà disponibile, per i contribuenti, la dichiarazione precompilata sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
È stata spostata dal 23 luglio al 30 settembre 2020 anche la scadenza per l’invio del 730. In concreto, viene anticipato al 2020 quanto già previsto a partire dal 2021 dal D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 (art. 16-bis comma 5).
Vediamo di seguito una rappresentazione delle nuove scadenze rapportandole alle vecchie.
Adempimenti |
Scadenze prima delle modifiche |
Scadenze dopo le modifiche |
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) |
28 febbraio |
31 marzo |
Trasmissione telematica Certificazione Unica all’Agenzia |
7 marzo |
31 marzo |
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata |
15 aprile |
5 maggio |
Termine di presentazione del modello 730 |
23 luglio |
30 settembre |
Chi può utilizzare il modello 730
Il contribuente può utilizzare il modello ordinario o, alternativamente, quello precompilato che viene messo a disposizione in una sezione dedicata del sito www.agenziaentrate.gov.it.
Chi ha percepito redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d’impresa), non può utilizzare il 730, ma deve utilizzare il modello redditi PF.
Possono utilizzare il modello 730 (precompilato o ordinario) i contribuenti che nel 2020 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti;
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato, oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2019 al mese di giugno dell’anno 2020;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 50, comma 1, lettera c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2020 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), IRAP e IVA.
Attenzione: I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Quando sono effettuati i rimborsi o le ritenute
Il datore di lavoro o l’ente pensionistico, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, deve effettuare i rimborsi relativi all’IRPEF e alla cedolare secca, o trattenere le somme o le rate (in caso di richiesta della rateizzazione).
Per i pensionati, queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).
Nel mese di novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute, a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’IRPEF e alla cedolare secca.
Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’IRPEF e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.
Utilizzo di alcuni quadri del modello Redditi PF
I contribuenti che presentano il modello 730, in alcuni casi, devono presentare dei quadri integrativi con il modello Redditi PF.
Dovranno, in particolare, presentare il Quadro RM del modello Redditi PF 2020, se nel 2019 hanno percepito:
- redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta, nei casi previsti dalla normativa italiana;
- interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva;
- indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta;
- proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva del 20%;
- redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.
Il Quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2019.
I contribuenti che presentano il modello 730, e che devono presentare anche il Quadro RM del modello Rdditi PF 2020, non possono però usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria, prevista per alcuni dei redditi indicati nel suddetto quadro.
I docenti, titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito nel 2019 compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, devono presentare anche il Quadro RM del modello Redditi PF.
Quadro RT
Nel modello Redditi PF vi è poi il Quadro RT da presentare (in aggiunta al modello 730) se nel 2019 si è in possesso di plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.
Possono presentare il Quadro RT anche i contribuenti che nel 2019 hanno realizzato solo minusvalenze da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.
Quadro RW - Monitoraggio fiscale
Il Quadro RW del modello Redditi PF 2020, si deve presentare se, nel 2019, il contribuente ha detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria. Il Quadro RW deve essere inoltre presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero, per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE).
I quadri RM e RT e RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del modello Redditi PF 2020, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso modello Redditi. I contribuenti possono, in alternativa, presentare integralmente il modello Redditi PF. |
Novità del modello 730/2020
Una delle principali novità del modello 730/2020 prevede che gli eredi potranno presentare la dichiarazione dei redditi, relativa all’anno d’imposta 2019, delle persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020, laddove queste possedessero i requisiti per presentare il modello 730. Il modello 730, che non potrà essere consegnato al sostituto d’imposta né del contribuente né dell’erede, dovrà essere consegnato ad un CAF o ad un professionista abilitato.
Per le persone decedute successivamente al 23 luglio 2020, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2019 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello Redditi PF.
Come anticipato in premessa, è stato elevato, a decorrere dall’anno d’imposta 2019, il limite del reddito per essere considerato fiscalmente a carico.
Nello specifico, per i figli di età fino a 24 anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è adesso di 4.000 euro al lordo degli oneri deducibili e, superati i 24 anni, il limite rimane di 2.840,51 euro.
Chi ha trasferito la residenza in Italia a partire dal 30 aprile 2019, si vedrà concorrere i redditi da lavoro dipendente e assimilati alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%.
La misura di partecipazione al reddito complessivo è ridotta al 10% se la residenza è trasferita in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.
Inoltre, i redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti, che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%, purché sia effettuato il versamento di un contributo dello 0,5% della base imponibile, secondo le modalità individuate con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Novità in materia di detrazioni
Il tema delle detrazioni è stato sempre un tema fondamentale per quanto concerne la dichiarazione dei redditi, tema che ogni anno è soggetto a novità ed integrazioni previste dal legislatore.
Per quanto concerne il comparto sicurezza e difesa, al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta, sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La riduzione d’imposta è determinata dal datore di lavoro (punto 381 della Certificazione Unica 2020). La Sezione da utilizzare è la VI del Quadro C (Rigo C15) dove dovrà confluire quanto specificamente riportato nella Certificazione Unica. Se il sostituto non ha riconosciuto tale detrazione al percipiente, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle annotazioni della Certificazione Unica 2020 è presente il codice BO.
È prevista una detrazione per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva). L’onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione può essere portato in detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 50%, ripartito in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi. In questo caso, l’importo andrà indicato nella Sezione III-C del Quadro E (Rigo E56, indicando il codice 1).
Per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, è previsto che l’onere sostenuto possa essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% dell’ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a 3.000 euro, ripartiti in dieci rate annuali di pari importo. Anche in questo caso, la spesa andrà indicata nella Sezione III-C, del Quadro E (Rigo E56, indicando questa volta il codice 2).
Altre novità riguardano:
- le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del Sistema Nazionale di Istruzione, per le quali, per il 2019, l’importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione è pari a 800 euro (Quadro E, Rigo da E8 a E10 inserendo il codice 12);
- l’acquisto di alimenti a fini medici speciali la cui detrazione non è stata prorogata per l’anno 2019, pertanto la spesa non dovrà più essere indicata tra le spese detraibili di cui al Rigo E1 del Quadro E;
- le spese per il mantenimento dei cani guida spettante ai non vedenti, la cui detrazione (forfettaria) è stata aumentata dal 2019 ad 1.000 euro (in precedenza era 516,47 euro) da indicare nel Quadro E, Rigo E81.
Novità per i crediti d’imposta
Ai contribuenti indicati nella tabella A allegata al Decreto del 23 dicembre 2019 spetta un credito d’imposta in misura pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro, effettuate nel corso del 2019, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il credito d’imposta spettante (sport bonus) è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Il quadro interessato nel modello 730/2020 è il Quadro G, Sezione XIII - Altri crediti d’imposta (Rigo G15 - Codice 3).
Per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Anche in questo caso, il quadro interessato è il Quadro G, Sezione XIII - Altri crediti d’imposta (Rigo G15 - Codice 4).
In ultimo, si segnala che per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF, il contribuente può destinarlo allo Stato indicando una specifica finalità tra cinque distinte opzioni (fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati, beni culturali).
Dott. Giuseppe Moschella
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