Il Decreto “Cura Italia” ha previsto che lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati, danneggiati dall’emergenza sanitaria da COVID-19, possano chiedere all'INPS un bonus di 600 euro. Nei giorni scorsi l’INPS ha comunicato che le domande per richiedere tale indennità potranno essere presentate a partire dal 1° aprile 2020.
L’Istituto, con la Circolare n. 49 del 30 marzo, ha fornito le istruzioni amministrative, le eventuali incompatibilità con l’erogazione di altre prestazioni previdenziali, nonché le istruzioni relative alla proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione.
Nel suddetto documento sono riportati i beneficiari delle indennità, ossia:
- liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori del settore agricolo;
- lavoratori dello spettacolo.
Per quanto riguarda le figure impiegate nel settore dell’agricoltura, l’INPS fa riferimento agli autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO e ai lavoratori del settore agricolo prevedendo quanto segue.
Autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO
Il Decreto “Cura Italia”, all’art. 28, introduce un’indennità (con un limite di spesa di 2.160 milioni di euro) per i soggetti iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, Coltivatori Diretti, coloni e mezzadri.
Stando ai chiarimenti dell’INPS, tra i beneficiari sono compresi anche:
- gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola;
- i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome (ad esempio i soci);
- i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’ENASARCO.
Tali lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata.
Lavoratori del settore agricolo
Secondo le disposizioni dell’art. 30 del D.L. 18/2020, è previsto il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro e nel limite di spesa di 396 milioni di euro, per i lavoratori del settore agricolo. In particolare, i beneficiari di tale misura sono gli operai agricoli a tempo determinato con i seguenti requisiti:
- abbiano svolto, nell’anno 2019, almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo;
- non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.
Tra i beneficiari rientrano anche le figure equiparate, di cui all’articolo 8 della Legge 12 marzo 1968, n. 334, ossia piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Incumulabilità ed incompatibilità
L’articolo 31 del Decreto Legge n. 18/2020 dispone che le indennità, di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del medesimo Decreto, non sono cumulabili tra loro e non sono riconosciute ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza. Sono inoltre incompatibili con:
- le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza privati (D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103);
- l’APE sociale (articolo 1, comma 179, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 e successivi);
- l’assegno ordinario di invalidità (L. 12 giugno 1984, n. 222).
Tutte le indennità sono compatibili e cumulabili con:
- le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali;
- i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
- i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
- le prestazioni di lavoro occasionale,nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
Presentazione della domanda
La Circolare 49 dell’INPS chiarisce che i soggetti potenzialmente beneficiari delle indennità dovranno richiedere la prestazione di interesse, presentando domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica.
A tal fine, considerando la situazione di emergenza, è stata data la possibilità a tali soggetti di accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i soliti canali telematici messi a disposizione per i cittadini.
Attualmente, le credenziali per accedere ai servizi per richiedere le indennità sono le seguenti:
- PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Qualora non si abbiano le predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, inserendo solo la prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.
In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in tale ipotesi occorrerà comunicare la prima parte del PIN all’operatore INPS.
La presentazione delle domande tramite il portale web dell’INPS potrebbe determinare un sensibile rallentamento del sito. Già in questi giorni, coloro che hanno provato a consultare il portale dell’Istituto hanno incontrato difficoltà dovute sia alla lentezza che al blocco del sito stesso.
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