È stata un’intensa giornata quella del Governo Conte, alle prese con la definizione delle misure a sostegno della liquidità delle imprese, oggetto del “Decreto Legge liquidità” varato ieri e, anche se sarà necessario aspettare la versione definitiva del Decreto prima di esprimere giudizi, riteniamo che le modalità di accesso al credito per le aziende non saranno affatto semplici in quanto, ancora una volta, sarà la burocrazia a farla da padrona.
Nella bozza del Decreto si legge che tramite la SACE, società controllata da Cassa Depositi e Prestiti dedita al sostenimento delle imprese nel processo di crescita e internazionalizzazione, saranno concessi fino a 200 miliardi di euro come garanzie al settore bancario per la concessione di finanziamenti, di cui 30 miliardi di euro destinati alla PMI.
Le garanzie saranno concesse entro il 31 dicembre 2020 per finanziamenti della durata non superiore a sei anni, con preammortamento fino a ventiquattro mesi, a condizione che le imprese richiedenti non rientrino tra quelle in difficoltà, ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, e che, alla data del 29 febbraio 2020, non risultino tra le esposizioni deteriorate della banca.
Le misure per le PMI
Per le PMI, anche in forma di imprese individuali, sono stati destinati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata dalla SACE sarà gratuito, ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.
Il Decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le PMI, aumentandone sia la dotazione finanziaria, sia la capacità di generare liquidità, anche per le aziende fino a 499 dipendenti e per i professionisti.
Ricordiamo che possono accedere al Fondo di Garanzia le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali, iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.
La garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per i finanziamenti fino a sei anni, in favore delle imprese fino a 499 dipendenti, può essere elevata a 5.000.000 di euro e coprire fino al 90% dell’importo finanziato.
La percentuale può salire al 100% in caso di riassicurazione con intervento del CONFIDI o di altro fondo di garanzia.
Per le operazioni d’investimento immobiliare nel settore turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di dieci anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.
I nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari alle PMI ed alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni danneggiate dall’emergenza COVID-19, possono essere attivati, previa autocertificazione, a condizione che i finanziamenti prevedano il rimborso non prima di diciotto/ventiquattro mesi dall’erogazione, abbiano una durata da ventuquattro a settantadue mesi e che l’importo concesso non sia superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, con riferimento all’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata oppure, in caso di attività avviate dopo il 1° gennaio 2019, da idonea documentazione autocertificata, e comunque per un importo non superiore a 25.000 euro.
Sono inoltre coperti da garanzia i nuovi finanziamenti concessi alle PMI, fino a 800.000 euro, in favore delle attività danneggiate dall’emergenza COVID-19, richiesti, previa autocertificazione del danno subito a seguito dell’emergenza epidemiologica, a condizione che i finanziamenti prevedano il rimborso non prima di diciotto/ventiquattro mesi dall’erogazione, abbiano una durata da ventiquattro a settantadue mesi e che l’importo concesso non sia superiore al 15% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, con riferimento all’ultimo bilancio depositato o all’ultima dichiarazione fiscale presentata oppure, in caso di attività avviate dopo il 1° gennaio 2019, a idonea documentazione autocertificata.
La copertura delle garanzie per le grandi imprese
Le garanzie saranno graduate in funzione delle dimensioni delle imprese. In particolare, sono previste le seguenti coperture:
- 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
Le suddette percentuali si applicano sull’importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.
In tal caso, la garanzia offerta dal SACE prevede il riconoscimento, da parte delle imprese beneficiarie, di commissioni in proporzione all’importo garantito:
- per le PMI, la commissione è pari a 25 punti base per il primo anno, 50 punti base per il secondo e terzo anno, 100 punti base per gli anni successivi fino al sesto anno.
- per le altre imprese, le commissioni sono raddoppiate (50 punti per il primo anno, 100 per il secondo e terzo anno e 200 punti base per gli anni successivi).
I finanziamenti oggetto di garanzia
L’importo massimo assistito da garanzia non potrà essere superiore al maggiore tra i seguenti valori:
- 25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio;
- il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dall’ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.
Ai fini della verifica del suddetto limite, gli importi dei finanziamenti garantiti da SACE si cumulano nel caso in cui la stessa impresa sia beneficiaria di più finanziamenti coperti anche da altra garanzia pubblica, oppure nel caso in cui gli stessi siano destinati a gruppi di imprese.
La garanzia è destinata ai nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all’impresa, successivamente all’entrata in vigore del Decreto.
I vincoli per le imprese
L’impresa beneficiaria della garanzia assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento.
L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante, impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
Per le banche
Le banche dovranno dimostrare che il ricorso alle suddette garanzie è rivolto alla concessione di finanziamenti ulteriori rispetto all’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato, con riferimento a quelle detenute alla data di entrata in vigore del Decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date, in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti, prima dell’entrata in vigore del presente Decreto, ovvero per decisione autonoma del finanziato.
Inoltre, le imprese finanziatrici dovranno fornire periodicamente un rendiconto a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti dal provvedimento. Le informazioni raccolte tramite tali rendiconti saranno oggetto di periodiche comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’efficacia della presente misura è tuttavia subordinata all’approvazione della Commissione Europea.
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