Il D.L. n. 23, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2020, n. 94, c.d. Decreto Liquidità, interviene con una serie di misure tese all'ulteriore rafforzamento degli interventi di garanzia per l’accesso al credito delle imprese.
In particolare, le previsioni contenute nel Decreto vedono un potenziamento delle risorse destinate al Fondo di Garanzia per le PMI il cui utilizzo sarà consentito anche alle grandi imprese, ma fino a 499 dipendenti:
- garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;
- l'innalzamento delle percentuali di copertura previste dall'articolo 49 del Decreto Legge n. 18/2020 (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) al 100%;
- un nuovo intervento di garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi e fino a 800.000 euro, senza valutazione andamentale;
- garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale;
- la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre tre mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.
Per le imprese con ricavi non superiori a 3.200.000 euro, danneggiate dall'emergenza COVID-19, il fondo può concedere una garanzia del 90% cumulabile con un’altra garanzia (concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie) che copra il residuo 10% del finanziamento.
Tale garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo inferiore al 25% dei ricavi conseguiti.
Il soggetto finanziatore dovrà trasmettere al gestore del fondo una dichiarazione che attesti la riduzione del tasso di interesse applicata al soggetto beneficiario sul finanziamento garantito a seguito della sopravvenuta concessione della garanzia.
Si specifica che l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato deve risultare superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020.
Per quanto riguarda le garanzie concesse alla singola impresa, il Decreto Legge prevede tre parametri da rispettare ogni qual volta le operazioni finanziabili superino l’importo di 800.000 euro. Nello specifico, l’imposto totale concedibile non può superare uno dei seguenti limiti:
- il primo è calcolato sulla spesa salariale annua del beneficiario moltiplicata per 2. Nel calcolo devono essere compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora presso l'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. L'anno di riferimento può essere il 2019 o l'ultimo anno disponibile (nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività);
- il secondo parametro consiste nel considerare il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- il terzo parametro per le PMI è calcolato sul fabbisogno per i costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi diciotto mesi. Il calcolo viene fatto sui successivi dodici mesi nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
Il beneficiario deve attestare il fabbisogno tramite autocertificazione. Nel caso in cui il parametro utilizzato per le operazioni finanziarie sia quello del fabbisogno necessario nei successivi 12 o 18 mesi, la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del fondo di garanzia, al 100% dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia.
Tale operazione è possibile solo se le garanzie già rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%.
Questo intervento è sottoposto all’autorizzazione della Commissione Europea e al fatto che le garanzie non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della Commissione e successivamente alla predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo, le percentuali di copertura sono incrementate all'80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione.
Per i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario è possibile usufruire della garanzia del fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che:
- le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%;
- il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
Inoltre, sono ammesse alle garanzie del fondo anche le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari abbiano accordato:
- la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale (anche di propria iniziativa);
- l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19.
Ricordiamo infine che l’art. 13, comma g) del Decreto, prevede l’estensione della garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: “inadempienze probabili” nonché con presenza di operazioni classificate come “scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020.
Ultim’ora - Ecco l’ok della Commissione Europea
Nella giornata di oggi la Commissione Europea ha dato il via libera alle coperture assicurative indicate nel D.L. 23/2020 per gli interventi in favore del settore produttivo per fare fronte alle conseguenze dell'emergenza coronavirus.
La risposta è pervenuta con due distinte decisioni con cui la Commissione ha approvato le misure a sostegno dell'economia del valore di circa 200 miliardi e lo schema di garanzie destinato ai lavoratori autonomi e alle piccole e medie imprese.
Fonte MISE
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