La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 4693/2020, torna ad esprimersi sull’obbligo di inserire nelle dichiarazioni fiscali le fatture emesse a seguito di abbattimento di pregresse situazioni debitorie, poiché le stesse costituiscono comunque elementi positivi di reddito nell’anno in cui sono state emesse.
Il caso
Il legale rappresentante di una Srl era stato accusato di evasione fiscale per omessa dichiarazione dei redditi e dichiarazione IVA per l’anno di imposta 2011, così evadendo IVA ed IRES in misura tale da superare la soglia di punibilità, individuata dall’art. 5 D.Lgs. n. 74/2000.
La norma in esame prevede che “è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila”.
L’imprenditore condannato eccepiva che, nel caso di specie, non dovesse ritenersi superata la soglia di punibilità perché le fatture, la cui inclusione nell’anno 2011 incideva sul superamento dei 50.000 euro, risultavano emesse a compensazione di debiti maturati in esercizi contabili precedenti.
Tali fatture di vendita, secondo il ricorrente, si riferivano ad importi che avevano concorso, quali elementi negativi, alla formazione del reddito relativo agli esercizi precedenti il 2011 e, quindi, non avrebbero dovuto essere inserite nelle dichiarazioni fiscali relative a tale periodo di imposta.
In altre parole, la questione su cui verte la Sentenza della Suprema Corte è la seguente: le fatture emesse, costituendo, a seguito dell’abbattimento di pregresse situazioni debitore, elementi positivi di reddito, devono essere inserite nelle dichiarazioni fiscali relative all’anno di emissione?
La pronuncia dei Giudici
Secondo i Giudici di legittimità, nonostante le fatture fossero relative ad importi che avevano concorso come costi alla formazione del reddito negli esercizi precedenti, esse risultavano emesse nell’anno di imposta 2011 e andavano inserite nelle dichiarazioni IVA e IRES relative all’anno di emissione.
La Suprema Corte ribadisce, nella Sentenza, un principio già precedentemente espresso in tema di compensazioni: il pagamento o l’estinzione di un rapporto debitorio attraverso una diversa modalità quale la compensazione, coincidente con il momento di emissione della fattura, si è tradotto in un arricchimento del patrimonio per la società, con conseguente aumento del reddito imponibile in misura corrispondente all’importo in fattura, ascrivibile all’anno di imposta in cui la fattura risulta emessa.
In conclusione, per non essere accusati di reato per omessa dichiarazione, ex art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000, bisogna inserire nelle dichiarazioni fiscali gli elementi positivi inerenti al periodo di imposta di riferimento, tra cui le fatture emesse in compensazione di debiti maturati in esercizi pregressi.
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