L’estensione e lo sviluppo delle attività connesse di prestazioni di servizi in agricoltura richiede alle aziende una grande attenzione, relativamente al loro corretto inquadramento ai fini fiscali.
}Ai sensi dell’art. 2135, comma 1, c.c., si qualifica imprenditore agricolo chi esercita attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali (c.d. attività principali), nonché chi esercita attività connesse, cioè quelle attività “dirette alla fornitura di beni o servizi svolte mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata (…)”.
Per quanto concerne l’attività di fornitura di servizi, dal punto di vista fiscale, l’art. 56-bis, comma 3, del TUIR, prevede che il reddito derivante da tale attività venga determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’IVA, il coefficiente di redditività del 25%.
I requisiti da rispettare per poter accedere alla predetta tassazione sono due: l’imprenditore che svolge la fornitura di servizi deve essere lo stesso soggetto che esercita l’attività principale (requisito soggettivo); la fornitura di servizi deve essere svolta utilizzando “prevalentemente” attrezzature o risorse “normalmente” impiegate nell’attività caratteristica, ossia quella agricola (requisito oggettivo).
Alla luce di ciò, stando anche a quanto chiarito dalla Circolare n. 44/E del 2002 dell’Agenzia delle Entrate, è opportuno verificare la sussistenza di due parametri: “normalità” e “prevalenza”.
La “normalità”
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 44/E/2002 ha precisato che il requisito della “normalità” è rispettato quando:
- le attrezzature e le altre risorse dell’azienda sono impiegate in modo sistematico, continuativo e in misura prevalente nello svolgimento dell’attività agricola principale;
- l’attività agricola principale mantiene il connotato della “essenzialità”.
La “prevalenza”
Quando l’imprenditore agricolo utilizza attrezzature destinate esclusivamente allo svolgimento dell’attività connessa, si pone il problema di verificare, oltre alla sussistenza del requisito della “normalità”, anche il requisito della “prevalenza”.
A tal fine è opportuno rifarsi ai chiarimenti della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E/2004 secondo cui il requisito della “prevalenza” è rispettato quando il fatturato derivante dall’impiego delle attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto attraverso l’utilizzo delle altre attrezzature.
Alla luce di quanto sopra esposto, l’attività agricola connessa di fornitura di servizi per conto terzi può beneficiare del regime fiscale previsto dall’art. 56-bis, comma 3 del TUIR, al rispetto di tutti i requisiti di cui sopra.
Per un maggior approfondimento dell’argomento si veda l’articolo “Ortofrutta: Lavorazioni conto terzi con o senza limiti?"
di Sauro Garavini, dottore commercialista e Massimiliano Mercuri, dottore commercialista, pubblicata sulla Rivista n. 4 -Aprile 2020 di ConsulenzaAgricola.it.
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