Nei giorni scorsi, ISMEA ha pubblicato la Circolare n. 2/2020 in cui illustrava l’attività di rilascio delle garanzie e le misure di sostegno alle imprese agricole e della pesca colpite dall’emergenza COVID-19.
Con il D.L. n. 23/2020 sono stati assegnati all’Istituto 100 milioni di euro per l’anno 2020 per il rilascio di garanzie di cui all’art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 102/2004, in favore di imprese agricole e della pesca.
Nella Circolare, ISMEA indica come il proprio sostegno in favore delle imprese del settore primario possa avvenire, in aggiunta all’ordinaria operatività, anche per le seguenti operazioni:
- finanziamenti destinati a liquidità e investimenti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c) del Decreto Liquidità;
- finanziamenti destinati alla rinegoziazione del debito ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera e) del Decreto Liquidità;
- finanziamenti destinati alla rinegoziazione di operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre tre mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera p) del Decreto Liquidità;
- garanzie per finanziamenti fino a 25.000 euro, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera m) del D.L. 23/2020, tramite una specifica operatività denominata “Liquidità 25”.
Nell’attesa dell’attivazione di tutte le formule di intervento, la Circolare n. 2/2020 ha illustrato in particolare le modalità di accesso alle garanzie oggetto dell’intervento “Liquidità 25” che, in base al Decreto Liquidità, consentiranno alle piccole medie imprese e alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, le cui attività sono state danneggiate dell’emergenza epidemiologica da coronavirus, l’accesso al credito con garanzia di ISMEA, nella misura del 100% del finanziamento, nel limite:
- del 25% dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data di richiesta della garanzia;
- fino ad un massimo di 25.000 euro.
Per tale operatività, l’intervento di ISMEA sarà gratuito e non soggetto a valutazione. Per rendere ulteriormente celeri tali pratiche, l’Istituto ha creato un portale dedicato all’indirizzo L25.ismea.it, tramite il quale le banche potranno inviare la documentazione richiesta per ottenere l’intervento della garanzia pubblica.
Finanziamenti per importi superiori a 25.000 euro
ISMEA può concedere la propria fideiussione a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine, a favore delle imprese agricole che svolgono le attività di cui all’articolo 2135 del Codice Civile così come modificato dalla Legge di Orientamento (D.Lgs. n. 228/2001 per l’agricoltura e D.Lgs. n. 226 per la pesca).
Per la concessione dei finanziamenti, e quindi delle garanzie, il limite è rappresentato dal maggiore fra il doppio del costo del lavoro, il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019, ovvero il fabbisogno per costi del capitale di esercizio.
Le garanzie non saranno concesse alle imprese agricole classificate “a sofferenza” presso il sistema bancario alla data del 31/12/2019; sono invece tollerate le posizioni di “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”. Il limite della garanzia per ogni singola impresa non può superare l’importo di 5 milioni di euro e la percentuale massima è fissata all’80%. La durata massima è di sei anni comprensiva del periodo di preammortamento.
Cambiale agraria e della pesca. Finanziamento rapido fino a 30.000 euro
Accanto alle misure introdotte dal Decreto Liquidità, ISMEA ha recentemente destinato 30 milioni di euro per la concessione di un credito immediato e a tasso zero, per aiutare le aziende agricole e della pesca colpite dalla crisi per la elevata deperibilità del loro prodotto e per la chiusura dei normali canali commerciali.
Il credito è erogato tramite mutui di importo fino a 30.000 euro a tasso zero, con una durata di cinque anni, di cui i primi due anni di preammortamento.
Tale intervento si caratterizza per la semplicità delle procedure e per le tempistiche estremamente ridotte, attraverso lo strumento della cambiale agraria e della cambiale della pesca.
I chiarimenti forniti nelle FAQ sulle garanzie introdotte dal Decreto Liquidità
Dalle FAQ pubblicate da ISMEA si ricava che possono accedere alla garanzia ISMEA le imprese con i seguenti requisiti:
- piccole e medie imprese agricole, così come definite dalla normativa europea e che rientrano nella definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 228/2001;
- che alla data del 31 gennaio 2020 non presentino esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore, classificate come “inadempienze probabili” o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi del paragrafo 2, parte B della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni;
- che non presentino esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria e che, al 31 dicembre 2019, non fossero in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione per categoria).
Ovviamente, devono essere rispettate anche le altre condizioni da autocertificare con l’apposito modulo istituito da ISMEA (non essere destinatario di provvedimenti giudiziari, ecc.).
Per quanto concerne le garanzie per finanziamenti nel limite del 25% dei ricavi, dato che gran parte delle imprese agricole non ha l’obbligo di rilevazione dei ricavi, ISMEA ha confermato che le imprese potranno presentare, in alternativa, l’ultima Dichiarazione IVA presentata e che il calcolo di tale limite potrà essere effettuato sul fatturato.
Inoltre, alla richiesta di chiarimenti su come effettuare il calcolo del 25% del fatturato nel caso di soccida o di produttori agricoli esonerati (con volume d’affari non superiore a € 7.000) e, pertanto, in assenza di valori esposti nella Dichiarazione IVA o in assenza della stessa dichiarazione, ISMEA ha indicato che, “se non ci sono documenti formali, si acquisisce un’autocertificazione”.
Qualora le imprese svolgano ulteriori attività oltre a quella agricola, per le quali sia possibile presentare domanda anche al Fondo di Garanzia PMI, i ricavi vanno considerati separatamente come pure i rispettivi aiuti, fermo restando il limite massimo finanziabile di 25.000 euro per azienda.
Pertanto, ad esempio, un professionista che esercita, oltre alla propria attività professionale, anche un’attività agricola, avendo due posizioni con diversi codici ATECO, egli potrà richiedere la garanzia al Fondo PMI per la prima attività e ad ISMEA per quella agricola.
Se, oltre all’attività agricola, l’impresa esercita anche delle attività agricole connesse, quali ad esempio l’agriturismo o prestazioni di servizi per conto terzi, si dovrà prendere in considerazione il solo fatturato relativo all’attività per la quale è richiesta la garanzia. La documentazione dei rispettivi fatturati può essere di immediata lettura nella Dichiarazione IVA solo qualora le attività siano tenute con contabilità separata, ai sensi dell’art. 36 del Decreto IVA.
Sarà possibile richiedere un micro-finanziamento fino a 25.000 euro ai sensi dell’art. 13, lett. m), D.L. 23/2020 e, successivamente, richiedere le altre garanzie previste dalle disposizioni che agevolano il credito per l’emergenza COVID-19, ovviamente nel rispetto del limite degli aiuti di Stato pari a 100.000 euro. Tale limite si calcola sull’importo della garanzia per quanto concerne la misura “Liquidità 25” e negli altri casi sull’importo della commissione di garanzia abbattuta dall’Istituto.
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