In caso di accertamento con adesione, l’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 6/2020, avrebbe riconosciuto l'applicabilità della sospensione dei termini, disciplinata dall'art. 83, c. 2, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (detto Decreto “Cura Italia”) e dal Decreto Liquidità.
Nonostante tale orientamento, l’interpretazione dell’Agenzia non sembra trovare riscontro nei citati Decreti e, quindi, occorre verificare le eventuali conseguenze derivanti dall’affidamento del contribuente al suddetto indirizzo interpretativo e dare rilievo alle criticità.
Secondo quanto riportato nella Circolare n. 6/2020, la sospensione dei termini, prevista dall’art. 83 del D.L. 18/2020, troverebbe applicazione anche in caso di accertamento con adesione e, conseguentemente, al termine di impugnazione (sessanta giorni) si applicherebbero, cumulativamente, 188 giorni di sospensione (diventati 213 a seguito del D.L. 23/2020), ossia:
- la sospensione del termine di impugnazione di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza;
- la sospensione di trentotto giorni (9 marzo-15 aprile 2020) prevista dall'art. 83 D.L. 18/2020. (A seguito del D.L. 23/2020 ricordiamo che tale sospensione è stata prorogata all’11 maggio e quindi i giorni di sospensione sono attualmente sessantatré).
La cumulabilità della sospensione da coronavirus con quella amministrativa prevista per valutare la attuabilità di un accordo deflattivo, però, non può dirsi di sicura applicazione.
I dubbi derivano da parte della dottrina che già in passato aveva sottolineato che, almeno prudenzialmente, non si dovesse tenere conto della suddetta sospensione dei termini processuali nel caso di accertamento con adesione, stante la natura amministrativa dell'istituto.
Sul punto, un orientamento della Cassazione (Sentenza 11632/2015) aveva escluso, in alcune situazioni, la cumulabilità della sospensione feriale con quella da adesione, proprio in ragione dell'impossibilità di “sovrapporre” una sospensione amministrativa con una squisitamente giudiziale.
Infatti, la disciplina contenuta dall’art 83, c. 2, riguarda esclusivamente termini di natura processuale e, quindi, se ne deve escludere l’applicazione all’accertamento con adesione, che ha natura amministrativa.
Nonostante i chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria, che ha espressamente richiamato la possibilità di cumulare la sospensione da adesione con quella da COVID-19, è il legislatore ad avere l’ultima parola.
Proprio per questo motivo è necessario che si intervenga con un chiarimento, che dovrà essere assolutamente inequivoco per assicurare che non “saltino“ molti accordi tra fisco e contribuenti e, soprattutto, per evitare che gli uffici sollevino questioni di tardività nel caso si decida di accedere al contenzioso.
Si auspica, quindi, che con il Decreto di aprile, si possa far chiarezza sull’argomento, in modo da rendere agevole il rapporto fisco-contribuente.
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