L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 185115/2020, ha ulteriormente prorogato, dal 4 maggio al 30 settembre 2020, il termine per aderire al servizio gratuito di consultazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dei contribuenti.
Con l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica, e a seguito di alcuni interventi del Garante della Privacy, è stato imposto all’Agenzia delle Entrate di cancellare dai propri sistemi i dati delle fatture, non appena il SDI avesse provveduto al recapito del documento elettronico.
A seguito del Provvedimento dell’AdE n. 89757/2018, poi modificato dal Provvedimento 524526 del 21 dicembre 2018, è stato disposto che solo gli operatori IVA ed i consumatori che aderiranno al servizio per la consultazione delle fatture elettroniche potranno continuare a consultare direttamente, oppure tramite soggetti opportunamente autorizzati, le proprie fatture emesse e ricevute sul portale “Fatture e Corrispettivi”.
Per i soggetti che non aderiranno, le fatture transitate tramite SDI e prese in carico dal destinatario, salvo adesione al servizio consultazione, non potranno più essere scaricate o visionate sul portale “Fatture e Corrispettivi”.
Invece, in caso di adesione al servizio consultazione, l’AdE garantirà la possibilità di consultare i dati fino al termine del secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura elettronica da parte del SDI, provvedendo alla loro materiale cancellazione entro i sessanta giorni successivi al termine di consultazione.
L’importanza dell’adesione a questo servizio è evidente, in particolare per quelle aziende che ricevono le fatture tramite hub della propria software house, tramite PEC, che scaricano in autonomia tali documenti, oppure nel caso in cui sia stato delegato un terzo alla contabilizzazione di tali documenti. In tutte queste ipotesi non sarà più possibile riscaricare i documenti, anche qualora si sia provveduto ad una semplice consultazione senza acquisizione del documento in formato .xml.
Il processo di definitiva cancellazione dei “dati fattura” potrà avvenire solo nel caso in cui entrambe le parti (cedente-prestatore o cessionario-committente) non abbiano aderito al servizio di consultazione. Ma, qualora solo una delle parti aderisca al servizio, il documento sarà visibile solo a tale soggetto.
L’Agenzia ricorda come l’art. 14 del D.L. n. 124/2019 abbia modificato l’art. 1 del D.L. 127/2015 recante la disciplina della “Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati”, prevedendo nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche e disponendo che i dati contenuti nelle fatture possano essere utilizzati anche dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia stessa per le attività di controllo.
Tale Decreto Legge prevede anche che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, sentito il Garante della Privacy, adottino idonee misure per garantire la protezione e la tutela dei dati, disposte dalla normativa sulla privacy.
A causa dell’attuale situazione emergenziale, dovuta all’epidemia da coronavirus, sono ancora in corso le attività di implementazione tecnica e amministrativa, volte ad attuare quanto richiesto dalla suddetta normativa sulla privacy.
Pertanto, con l’ennesima proroga, fino al 30 settembre 2020 sarà possibile l’adesione dei contribuenti al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.
©RIPRODUZIONE RISERVATA