L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 11/E pubblicata il 6 maggio 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti alle domande pervenute a seguito dell’emanazione dei Decreti n. 18/2020 e n. 23/2020, per la gestione dell’emergenza determinata dalla pandemia da COVID-19.
La Circolare 11/E è il seguito di una serie di interventi dell’Agenzia per cercare di fornire gli orientamenti necessari ad una corretta applicazione dei provvedimenti emanati nelle scorse settimane.
Dichiarazione IVA e richieste di rimborso
Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia, oltre alla conferma che la Dichiarazione IVA potrà essere presentata entro il prossimo 30 giugno, è stato ribadito che beneficeranno della proroga nello stesso termine anche l’invio del modello TR, relativo al rimborso IVA del primo trimestre 2020, la presentazione del modello LIPE e dell’esterometro.
Per quanto riguarda il rinvio della presentazione della Dichiarazione IVA (in presenza di un saldo a credito) e del modello TR, è comunque interesse del contribuente anticiparne la trasmissione, per poter anticipare la richiesta di rimborso o la compensazione orizzontale del proprio credito.
La sospensione degli adempimenti, disposta dall’art. 62 del D.L. n. 18/2020, compreso il rinvio della presentazione della Dichiarazione IVA, si applica anche ai soggetti esteri.
Corrispettivi telematici
Ancora una volta, l’Agenzia ribadisce che la trasmissione telematica dei corrispettivi non rientra tra gli adempimenti sospesi, come pure l’emissione delle fatture, comprese quelle elettroniche.
Sospensione dei termini per l’invio del modello INTRA-12
Potrà essere trasmesso, entro il prossimo 30 aprile, senza applicazione di sanzioni, anche il modello INTRA-12.
Tale modello deve essere presentato dagli enti, le associazioni, le altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che non esercitano in maniera esclusiva o principale attività commerciali o agricole, e i produttori agricoli (art. 34, D.P.R. 633/1972), che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro oppure che hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia.
Inoltre, il modello INTRA-12 deve essere trasmesso dagli enti non commerciali e agricoltori esonerati, che sono tenuti ad assumere il ruolo di debitori dell’imposta mediante applicazione del meccanismo del reverse charge, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti. Infine, sono soggetti a tale adempimento anche gli enti non commerciali soggetti IVA, soltanto per le operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali.
L’invio del modello può avvenire utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
Acquisto di mascherine
Ai fini della detrazione in dichiarazione dei redditi, l’acquisto delle mascherine rientra tra le spese detraibili al 19% solo nel caso in cui si tratti di dispositivi medici con marcatura CE. Nello scontrino o nella fattura dovranno essere indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo, che potrà essere rilevata dall’indicazione del “codice AD - spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”. In mancanza di questa indicazione ci si dovrà attenere alle disposizioni generali.
Per agevolare l’individuazione dei prodotti che danno diritto alla detrazione e che rispondono alla definizione di dispositivo medico, in allegato alla Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, è stato pubblicato l’elenco non esaustivo, fornito dal Ministero della Salute, dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni. Per i dispositivi ricompresi in tale elenco è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE, mentre per quelli non compresi nell’elenco dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea.
Adempimenti connessi ai misuratori fiscali
L’Agenzia conferma la sospensione, fino al 30 giugno, degli adempimenti connessi alle verifiche periodiche dei misuratori fiscali in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 maggio.
I controlli di conformità per i nuovi misuratori e registratori telematici, che avrebbero dovuto effettuare gli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali, potranno essere eseguiti e autocertificati dalle aziende produttrici, con invio dell’autocertificazione via PEC alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle Entrate.
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