La bozza del Decreto Rilancio ripropone la rideterminazione del costo di acquisto di terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.
La disposizione è probabilmente pensata per far fronte al blocco delle attività, avvenuto dai primi di marzo, che potrebbe aver impedito le attività propedeutiche all’effettuazione delle rivalutazioni, consentendo così un’ulteriore opportunità per i contribuenti. Al tempo stesso, consente all’Erario di incamerare imposte che forse sarebbero slittate alla prossima Legge di Bilancio.
Una nuova rivalutazione che convive con quella precedente
Il Decreto, che oggi torna sul tavolo del Governo per essere discusso, prevede, all’articolo 144, la possibilità di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni posseduti al 1° luglio 2020.
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che effettuano la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili, nonché delle partecipazioni in loro possesso, attraverso il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’11%, possono neutralizzare le eventuali plusvalenze la cui tassazione è prevista dall’articolo 67, lettere a), b) e c) del TUIR.
L’attuale formulazione della norma non proroga né sostituisce la rivalutazione degli stessi beni, prevista dalla scorsa Legge di Bilancio.
Restano aperte entrambe le ipotesi di rivalutazione, pertanto:
- ai sensi della Legge 160/2019, commi 693 e 694, potranno essere rivalutati i valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2020;
- in base alla disposizione prevista dal Decreto Rilancio potranno essere rivalutati gli stessi beni posseduti alla data del 1° luglio 2020.
Adempimenti
Anche i relativi adempimenti seguono scadenze diverse.
Per chi effettua la rivalutazione ai sensi dei commi 693 e 694 della Legge di Bilancio 2020, è necessario che, entro il 30 giugno 2020, venga effettuata la redazione di una perizia giurata di stima, che dovrà essere conservata dal contribuente ed esibita o inviata all’Agenzia delle Entrate, qualora venga richiesta.
La perizia di stima può essere redatta da soggetti diversi, a seconda del bene oggetto di rivalutazione:
- da dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti, perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34 in caso di rivalutazione di una partecipazione;
- da ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario, perito industriale edile, perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34 per la rivalutazione di un terreno.
Entro la stessa data andrà versata l’imposta sostitutiva in un’unica rata, ma il versamento può anche essere rateizzato in tre rate annuali di pari importo, ossia 30 giugno 2020, 30 giugno 2021 (+ interessi del 3% calcolati dal 30 giugno 2020) e 30 giugno 2022 (+ interessi del 3% calcolati dal 30 giugno 2020).
Per coloro che effettuano la rivalutazione dei valori alla data del 1° luglio 2020, l’imposta sostitutiva dell’11% può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; sull’importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia, a cura dei soggetti sopra indicati, devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020.
I dati relativi alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, rispettivamente nei quadri RM e RT. L’omessa indicazione dei dati di rivalutazione non pregiudica gli effetti della stessa. Infatti, la rivalutazione si intende perfezionata con il versamento dell’intero importo o della prima rata dell’imposta sostitutiva.
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