Nel Decreto Rilancio è stato previsto un contributo a fondo perduto per gli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di Partita IVA, al fine di sostenere le attività più gravemente colpite dalla crisi causata dalla sospensione delle attività ed alle misure di contenimento dovute alla pandemia da COVID-19.
La misura è rivolta ad un ampio spettro di beneficiari di piccole e medie dimensioni, compresi i soggetti che esercitano attività agricole, titolari di reddito agrario.
Quindi, potranno accedere al contributo tutte le imprese agricole con “volume d’affari” inferiore a 5 milioni di euro e ne beneficeranno, in particolare, quelle dei settori maggiormente colpiti quali il florovivaismo, gli agriturismi ed il settore lattiero caseario.
Soggetti esclusi
Restano invece esclusi:
- i soggetti che hanno cessato l’attività alla data del 31 marzo 2020;
- gli enti pubblici e gli intermediari finanziari e le holding di partecipazione;
- i soggetti che, nello scorso esercizio, hanno registrato ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.
Il contributo a fondo perduto non spetta a coloro che hanno diritto all’indennità di 600 euro, prevista dall’articolo 27 del D.L. 18/2020 (professionisti), convertito, con modificazioni dalla Legge n. 27/2020; a coloro che hanno diritto all’indennità di 600 euro prevista dall’art. 38 dello stesso Decreto (lavoratori dello spettacolo); a coloro che hanno diritto all’indennità concessa dal Fondo per il reddito di ultima istanza prevista dall’art. 44 del D.L. 18/2020.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile per le imposte sui redditi e dell’IRAP.
Quantificazione del contributo
Il contributo a fondo perduto è calcolato sul minor fatturato e sui corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, a condizione che la diminuzione effettivamente rilevata sia almeno pari ai due terzi.
Le imprese ed i lavoratori autonomi che hanno avviato un’attività a partire dal 1° gennaio 2019 ed i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni maggiormente colpiti dalla pandemia da COVID-19 potranno beneficiare del contributo indipendentemente dalla verifica del calo di fatturato di almeno i due terzi.
Il contributo, calcolato sulla differenza del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, è determinato nelle seguenti misure:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- 15% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro fino a 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro fino a 5 milioni di euro.
Per le imprese agricole che determinano il proprio reddito su base catastale, il limite dei ricavi si presume possa coincidere con il volume d’affari.
Esempio Impresa individuale con ricavi 2019 pari a 100.000 euro. Fatturato aprile 2019 pari a 15.000 euro e fatturato ad aprile 2020 pari a 1.000 euro. Base imponibile del contributo = 15.000 - 1.000 = 14.000 euro Determinazione del contributo 14.000 --> 20% = 2.800 euro |
L’importo minimo del contributo a fondo perduto non è comunque inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per gli altri soggetti.
Domanda e accredito su conto corrente
Nonostante per molte imprese i dati siano noti all’Agenzia delle Entrate a seguito dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi e della fatturazione elettronica, per accedere al beneficio occorrerà presentare un’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate avvalendosi, se necessario, di un intermediario.
Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sarà definita la procedura telematica per l’invio delle istanze. La presentazione potrà avvenire entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica da parte dell’Agenzia.
All’istanza andrà allegata l’autocertificazione di regolarità antimafia, per tutti i soggetti, da sottoporre a controllo.
Il pagamento del contributo a fondo perduto avverrà con accredito diretto su conto corrente ad opera dell’Agenzia delle Entrate.
Controlli e sanzioni
I beneficiari dovranno conservare la documentazione per gli eventuali successivi controlli, anche nel caso di cessazione dell’attività successivamente all’erogazione del contributo. In tal caso, il soggetto firmatario dell'istanza telematica è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'Amministrazione finanziaria, rendendosi responsabile in prima persona per l’eventuale atto di recupero.
In caso di indebita percezione del contributo statale, anche parziale, trova applicazione la sanzione prevista dall’articolo 316-ter del Codice Penale.
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