L’articolo 31 del Decreto Rilancio, non ancora pubblicato in G.U., prevede l’istituzione di un credito d'imposta del 60% del canone mensile versato nei mesi di marzo, aprile e maggio per l'affitto di immobili non abitativi. Il beneficio è ridotto al 30% in caso di affitto d'azienda o qualora il canone sia corrisposto a fronte di contratti di servizi a prestazioni complesse.
La misura introdotta dal Decreto Rilancio va ad integrare quella disposta dal precedente Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, con cui si istituiva un bonus circoscritto ai soggetti esercenti attività d’impresa e limitatamente agli immobili C/1. Tale bonus era limitato al solo mese di marzo.
L’incentivo previsto dal Decreto Rilancio interessa, invece, tutti gli immobili a uso non abitativo ed è riconosciuto anche ai professionisti e agli Enti del terzo settore.
Soggetti beneficiari
Potranno fruire del suddetto credito d’imposta i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Per le strutture alberghiere, il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato.
Tra i soggetti ammessi sono inclusi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Dalla formulazione letterale della norma, il confronto del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di riferimento 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, potrebbe determinare l’accesso al credito anche solo in taluni dei mesi compresi tra marzo e maggio 2020. Pertanto, se ad esempio il fatturato di maggio 2020 di un’impresa non sarà inferiore di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, il credito potrebbe essere attivato per i soli mesi di marzo ed aprile, qualora in tali mesi sia rispettato il suddetto parametro.
Immobili interessati
Come anticipato, la norma non prevede una limitazione in ordine alla tipologia catastale degli immobili. Il bonus compete, pertanto, per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati:
- allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale,agricola, di interesse turistico;
- all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- allo svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Determinazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta si calcola nella misura del 60% dei canoni versati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Il bonus è ridotto al 30% dei canoni corrisposti in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo, destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Utilizzo
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
Oltre all’utilizzo diretto da parte del conduttore, sarà possibile optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente, a fronte di uno sconto sul canone di locazione, oppure ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva ulteriore cessione del credito.
Il credito d’imposta, ceduto al locatore o al concedente, potrà essere utilizzato da quest’ultimo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione.
Nell’ipotesi in cui i locatori o i concedenti siano esercenti attività d’impresa, arte o professione, il credito d'imposta è utilizzabile anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP, e non è soggetto ai limiti di compensazione.
Non rileva, inoltre, ai fini del rapporto di deducibilità, degli interessi passivi di cui all’articolo 61 TUIR e dei componenti negativi di cui all’articolo 109, comma 5, TUIR.
Cumulabilità
Il comma 10 dispone che il credito d’imposta del 60% (ovvero del 30%) non è cumulabile, per il mese di marzo, con il credito d’imposta del “bonus botteghe e negozi” di cui all’articolo 65 del Decreto “Cura Italia” convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020.
Entro venti giorni dell’entrata in vigore del Decreto Rilancio, con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere definite le modalità attuative del nuovo credito d’imposta.
©RIPRODUZIONE RISERVATA