banner-stampe Determinati i nuovi interessi di mora per l’applicazione dell’art. 62


Forlì, 07/03/2014
Prot. n. 47/2014

Determinati i nuovi interessi di mora per l’applicazione dell’art. 62


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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2014 il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi di mora da applicare per il periodo 01/01/2014 - 30/06/2014. 

Il nuovo tasso di riferimento è stato ridotto, passando dallo 0,50% allo 0,25%.

Pertanto,  sulle  cessioni  di  prodotti  agricoli  e  alimentari,  regolate dall’art. 62, la percentuale dello 0,25% va incrementata di 10 punti percentuali  per  poter  determinare  il  tasso  annuale  di  mora  da applicare nel caso di ritardati pagamenti.

Tale incremento si applica decorso il sessantesimo giorno (trentesimo per i prodotti deteriorabili) dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura (art. 62 D.L. 1/2012).

Tale maggiorazione, inoltre, si applica  alle transazioni commerciali tra imprese ovvero imprese e pubblica amministrazione, ai contratti di subfornitura  ed  ai  contratti  di  trasporto  su  strada  e  prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi da vettori, che partecipano al servizio di trasporto. In questi casi, la percentuale dello 0,25% deve essere maggiorata dell’8%. 

Allegato: Saggio di Interesse - Tassi di Riferimento



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