Il Decreto Rilancio non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in quanto sono in corso le attività di rifinitura e coordinamento delle norme. Tra gli articoli oggetto delle ultime cesellature vi è quello che sospende il versamento del saldo IRAP 2019, nonché il relativo primo acconto.
Nell’ultima bozza del Decreto, messa a disposizione prima della sua approvazione, l’articolo 27 dispone che il versamento del saldo IRAP non è dovuto in relazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. La norma prosegue affermando che è comunque dovuto il versamento dell’acconto per il medesimo periodo di imposta, per poi evidenziare che “non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo […]”.
Già nelle prime ore successive all’approvazione del Decreto Rilancio, il Ministro dell’Economia e delle Finanze aveva ribadito che vi era l’intenzione di eliminare in via definitiva la prima rata di acconto e che avrebbe quindi provveduto a riformulare il testo del provvedimento.
Sembra pertanto che, nella versione che sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, sia stato inserito un inciso con cui è precisato che la sospensione del versamento dell’acconto IRAP di giugno sia “definitiva”, pertanto inciderà in diminuzione anche per saldo dell’IRAP 2020.
Soggetti interessati
In base all’attuale formulazione del Decreto, non saranno tenuti al versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata di acconto per il 2020 le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un equivalente volume di compensi.
Restano invece esclusi dalla suddetta disposizione le banche e gli altri enti e società finanziarie, nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.
Il problema dell’acconto “sospeso”
A seguito della diffusione delle prime bozze del Decreto, erano subito sorte delle perplessità sulla sospensione del primo acconto IRAP in quanto, il prossimo anno, in sede di determinazione dell’IRAP relativa al 2020, si sarebbe dovuto versare anche il valore corrispondente all’acconto sospeso.
Come detto, tale interpretazione era poi stata oggetto di un comunicato del MEF con cui veniva indicato che la sospensione dell’acconto IRAP di giugno 2020 sarebbe stata definitiva.
Lo stop definitivo anche al primo acconto IRAP è da leggere favorevolmente, indipendentemente dal fatto che potrà avere ricadute diverse sui contribuenti.
Infatti, nella pratica, potranno esservi soggetti che non devono affatto pagare il saldo IRAP 2019 e/o la prima rata di acconto, pertanto, nei loro confronti, l’agevolazione potrebbe anche non avere alcun effetto.
L’articolo 58 del D.L. 124/2019 ha disposto che, per i soggetti per i quali siano applicabili gli ISA, gli acconti di IRPEF, IRES ed IRAP sono ripartiti in due rate, ciascuna nella misura del 50%. Invece, i contribuenti non soggetti agli indicatori devono versare la prima rata pari al 40% del dovuto.
Ma i soggetti ISA beneficiano anche del fatto che, lo scorso novembre, con l’introduzione delle nuove modalità di versamento degli acconti, non hanno versato, al pari degli altri contribuenti, il 100% dell’IRAP relativa al 2018 ma solo il 90%. Pertanto, l’eliminazione del saldo IRAP 2019 per questi soggetti è più vantaggiosa rispetto agli altri contribuenti.
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