A fronte di fattura emessa indicante la Partita IVA sbagliata è sufficiente l’autofattura rettificativa trasmessa al sistema di interscambio. Questo, quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate.
Nella risposta ad Interpello n. 133 del 18 maggio 2020, l’Agenzia fornisce chiarimenti ad un contribuente che aveva erroneamente indicato, su una fattura emessa a novembre 2019, il numero di Partita IVA del committente in luogo di quello del Gruppo IVA al quale questi ha aderito.
Il contribuente aveva riscontrato nel cassetto fiscale che il cliente aveva provveduto a formare e trasmettere l'autofattura per correggere l'errore.
Al fine di recuperare l'IVA addebitata nella fattura errata, nella corrispondente dichiarazione annuale, il contribuente proponeva di emettere, a sua volta, una nota di variazione datata 31 dicembre 2019, seguendo quanto indicato nella Risoluzione n. 72/2019.
L’Agenzia delle Entrate ha disatteso questa soluzione, affermando che se la correzione della Partita IVA è già stata effettuata dal cliente mediante autofattura rettificativa, trasmessa al sistema di interscambio, non bisogna emettere alcuna nota di variazione in diminuzione.
L'Ufficio, nella risposta all’Interpello, ha precisato che la corretta indicazione della Partita IVA del committente è uno dei requisiti richiesti affinché la fattura sia regolare (articolo 21 comma 2, lettera f), del Decreto IVA) e che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un Gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte, si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA (articolo 70-quinquies, commi 3 e 4 del Decreto IVA).
Inoltre, l’Agenzia ha chiarito che la procedura di regolarizzazione indicata nella Risoluzione n. 72 presuppone “che il committente/cessionario abbia preventivamente comunicato, ove possibile, al prestatore/cedente l'errore commesso, affinché quest'ultimo proceda alla sua correzione mediante emissione di una nota di variazione ex articolo 26 del Decreto IVA a storno della fattura errata ed emissione di una nuova fattura corretta".
Perciò, solo qualora il fornitore non proceda in tal senso, il cessionario, al fine di non incorrere nelle sanzioni, deve emettere l'autofattura ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, provvedendo contestualmente anche al versamento dell'eventuale maggiore imposta.
Nel caso specifico, avendo il committente già regolarizzato, mediante autofattura, l'errata indicazione in fattura della sua Partita IVA anziché quella del Gruppo, senza preventivamente comunicare all’altra parte l'errore commesso, quest'ultima non ha più necessità di emettere una nota di variazione che corregga lo stesso errore, ma è sufficiente che annoti sul registro IVA vendite che la regolarizzazione è avvenuta tramite emissione di autofattura da parte del committente.
Tale documento dovrà essere conservato agli atti, senza alcuna annotazione, nel registro IVA vendite.
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