Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 ha definito le condizioni per lo slittamento, al prossimo mese di settembre, dei versamenti dovuti nel periodo emergenziale, escludendo però quelli relativi alla dichiarazione dei redditi.
Pertanto, i contribuenti ed i loro consulenti dovranno procedere alacremente, nonostante le difficoltà ed i problemi derivanti dalla crisi da COVID-19, per redigere le prossime dichiarazioni dei redditi, al fine di calcolare le imposte ed effettuare tempestivamente tutti i versamenti entro il prossimo 30 giugno, ovvero entro i successivi trenta giorni con la maggiorazione dello 0,4%.
I redditi dei terreni nella dichiarazione dei redditi
Il reddito dei terreni va indicato nel quadro RA del modello Redditi 2020, riportando i redditi dominicali ed agrari. Tale quadro, rispetto allo scorso anno, non ha subito variazioni.
I redditi dominicali devono essere dichiarati dal proprietario del terreno o dal titolare di altro diritto reale (ad esempio l’usufruttuario), mentre il reddito agrario deve essere dichiarato dal titolare dell’impresa agricola, sia esso una ditta individuale o una società.
Le istruzioni del modello Redditi 2020 indicano che “il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola”, pertanto, si ritiene che anche i conduttori di terreni agricoli, ricevuti in comodato gratuito, debbano dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi la quota di reddito agrario corrispondente agli appezzamenti di terreni loro concessi.
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 32 del TUIR, rientrano nel reddito agrario, oltre alle attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura:
- l'allevamento di animali con mangimi potenzialmente ottenibili per almeno un quarto dal terreno coltivato;
- le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali.
Tra le attività connesse che rientrano nel reddito agrario vanno inoltre considerate le cessioni di:
- energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh/anno;
- energia elettrica e calorica prodotta da impianti fotovoltaico fino a 260.000 kWh/anno;
- prodotti chimici e carburanti derivanti da prodotti di origine agroforestale provenienti da materie prime ricavate in via principale dal fondo.
Non sono comprese nel reddito agrario le attività agrituristiche, enoturistiche e le attività connesse (art. 56-bis) di produzione di beni e prestazioni di servizi, i cui redditi andranno pertanto dichiarati negli appositi quadri.
Nel caso di società semplici, in nome collettivo o società di fatto e nel caso di imprese familiari, il reddito dei terreni andrà dichiarato dalla società mentre il socio o il partecipante all’impresa familiare dovrà dichiarare tali redditi nel quadro RH del proprio modello Redditi. Se i terreni sono di proprietà dei soci o dei singoli familiari dell’impresa, essi dovranno dichiarare nella propria dichiarazione il reddito dominicale (quadro RA), mentre il reddito agrario corrispondente alla loro quota sarà desumibile dalla compilazione del quadro RH.
Non vanno dichiarati in tale quadro i redditi dei terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli, in quanto rappresentano redditi diversi da indicare nel quadro RL.
Non producono redditi agrari e dominicali, e pertanto non devono essere dichiarati nel quadro RA, i terreni pertinenziali dei fabbricati urbani, quelli utilizzati come beni strumentali nell’esercizio di attività commerciali ed i terreni destinati all’utilità pubblica, purché tale circostanza sia comunicata all’Agenzia delle Entrate.
Alternatività IRPEF-IMU
In base all’articolo 8, comma 1 del D.Lgs. n. 23 del 2011, l’IMU sostituisce sia l’ICI che la componente immobiliare dell’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati. Materialmente, tale sostituzione avviene mediante l’esclusione, dalla base imponibile dell’IRPEF, del reddito fondiario prodotto dagli immobili non affittati o non locati soggetti a IMU.
I redditi dei terreni per i soggetti agricoli
I redditi dei terreni posseduti e condotti dagli imprenditori agricoli professionali e dai coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF.
Tale previsione, introdotta in via provvisoria dal comma 44, art. 1, L. 232/2016, in seguito modificato dalla L. 160/2019, art. 1 c. 183, lett. a) e b), cosicché, salvo ulteriori modifiche, tale esclusione opererà anche per l’anno 2020, mentre nell’anno 2021 l’esclusione opererà nella misura del 50%.
L’esclusione trova applicazione anche per i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto o dello IAP (art. 1, comma 705, della Legge 145/2018). Tale esenzione opera a condizione che i familiari coadiuvanti appartengano al medesimo nucleo familiare del titolare dell’impresa agricola; inoltre, devono essere iscritti alla previdenza agricola in qualità di coltivatori diretti, partecipando attivamente all’esercizio dell’impresa agricola.
In base alle istruzioni allegate al modello Redditi, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali e dei loro familiari, iscritti alla previdenza agricola, dovranno indicare nel quadro RA le tariffe d’estimo non rivalutate ai righi 1 e 3 e barrare la colonna 10 “coltivatore diretto o IAP”. In tal modo, i redditi non concorreranno alla formazione della base imponibile IRPEF.
L’esenzione si applica anche, nel caso di società semplici, ai soci CD o IAP. In particolare, nel modello Redditi delle società di persone, si potrà compilare la colonna 10 “IAP” del quadro RA e riportare i redditi dominicali ed agrari rivalutati ma non imponibili, rispettivamente in colonna 13 e 14. Il socio, invece, dovrà indicare i redditi fondiari derivanti dalla partecipazione nella società semplice nei righi da RH1 a RH4 alla colonna 13 (quota reddito non imponibile) della propria dichiarazione, riepilogandoli al rigo RH18 colonna 2 per poi riportarli al rigo RN50 colonna 2 (redditi fondiari non imponibili).
Non potrà applicarsi l’esclusione dal reddito nei confronti dei soci delle altre società di persone (Snc e Sas), in quanto, come chiarito nella Circolare 8/E del 2017, il reddito loro attribuito per trasparenza mantiene la natura di reddito d’impresa.
Segnaliamo che, stando al tenore letterale dell’art. 1 comma 44 della L. 232/2016, l’esenzione dall’IRPEF per coltivatori diretti e IAP parrebbe applicabile indifferentemente sia ai terreni da loro condotti che ai terreni eventualmente concessi in affitto a terzi. Riteniamo però che l’agevolazione sia da riconoscere esclusivamente per i terreni che siano anche condotti dal CD o IAP, in quanto le qualifiche professionali di CD e IAP vengono concesse in funzione della conduzione dei fondi agricoli.
Ai fini della determinazione del reddito, i redditi dominicali ed agrari dovranno essere rivalutati, rispettivamente del 80% e del 70%. Inoltre, detti redditi dovranno esser ulteriormente rivalutati del 30%. Tale ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola.
La rivalutazione dei redditi dominicali non si applica ai terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani agricoltori che, al momento della stipula del contratto, non avevano compiuto l’età di 40 anni ma erano in possesso della qualifica di CD o IAP (anche in forma associata). In tale ipotesi permane l’obbligo di rivalutare i redditi nella misura del 30%.
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