Il Decreto Rilancio ha previsto degli speciali incentivi per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, destinate all’efficientamento energetico, alla sicurezza sismica degli edifici e al l’installazione di pannelli fotovoltaici e di sistemi di accumulo.
L’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 offre una straordinaria opportunità per coloro che intendono avviare interventi migliorativi sugli immobili, attraverso un credito d’imposta del 110%, quindi superiore alle spese effettivamente sostenute.
Ma non è tutto: il credito, fruibile dai beneficiari in cinque rate annuali, potrà anche essere ceduto ad altri soggetti, con le modalità che dovranno essere definite con un apposito provvedimento, oppure si potrà richiederne lo sconto in fattura per il corrispondente importo al fornitore. Ipotesi, quest’ultima, che potrebbe produrre delle criticità finanziarie al fornitore.
Le operazioni agevolabili al 110%
Intervento | Limite di spesa |
1. Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali esterne con un’incidenza di almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio. I materiali isolanti devono rispettare i criteri minimi di cui al D.M. 11/10/2017. |
60.000 euro per unità immobiliare Ripartizione del credito in cinque rate annuali |
2. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento e raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (di cui ai punti seguenti). Sono agevolabili anche le spese di smaltimento e bonifica degli impianti sostituiti. |
30.000 euro per unità immobiliare
Ripartizione del credito in cinque rate annuali |
3. Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e degli impianti di accumulo (di cui ai punti seguenti) oppure con impianti di microgenerazione. Sono agevolabili anche le spese di smaltimento e bonifica degli impianti sostituiti. |
30.000 euro per unità immobiliare
Ripartizione del credito in cinque rate annuali |
La detrazione al 110% spetta anche agli altri ulteriori interventi di efficientamento energetico, diversi da quelli sopra rappresentati, previsti dall’art. 14 del D.L. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ogni intervento, purché effettuati in abbinamento ai suddetti interventi (ad es. la sostituzione di finestre o l’installazione di pannelli o schermature solari). | |
N.B.: Per beneficiare del superbonus del 110% occorre che i suddetti interventi determinino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica e asseverazione di un professionista abilitato). | |
4. Per gli interventi di miglioramento della resistenza sismica degli edifici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013. Sono ammissibili gli interventi in edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003). Il superbonus si può fruire sia nel caso di lavori in edifici singoli che in condominio e spetta anche per l’acquisto di case antisismiche (di cui all’articolo 16, comma 1-septies del D.L. 63/2013). N.B. In caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per quest’ultima, prevista dal TUIR all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis, spetta nella misura del 90%, anziché del 19%. |
96.000 euro per unità immobiliare
Ripartizione del credito in cinque rate annuali |
6. Installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) D.P.R. n. 412/1993. Il superbonus del 110% spetta a condizione che l’intervento sia effettuato congiuntamente agli interventi previsti per il risparmio energetico o la messa in sicurezza sismica sopra citati. L’agevolazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata insito e non è cumulabile con altri incentivi nazionali o comunitari, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’art. 11, c. 4, del D.Lgs. 28/2011, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25-bis, del D.Lgs. 91/2014. |
48.000 euro e, comunque nel limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto Il limite è ridotto a 1.600 euro/kW nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo, nuove costruzioni, ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere d) e) ed f) dell’art. 3, c. 1, D.P.R. 80/2001 Ripartizione del credito in cinque rate annuali |
7. Installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al punto precedente.Il credito d’imposta al 110% spetta anche se l’installazione del sistema di accumulo è effettuata successivamente all’installazione dell’impianto fotovoltaico. L’agevolazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata insito e non è cumulabile con altri incentivi nazionali o comunitari, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’art. 11, c. 4, del D.Lgs. 28/2011, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25-bis, del D.Lgs. 91/2014. |
48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni Kw di capacità di accumulo del sistema. Ripartizione del credito in cinque rate annuali |
8. Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. |
3.000 euro Ripartizione del credito in cinque rate annuali |
I suddetti interventi beneficiano della detrazione del 110% nel caso di interventi effettuati:
- dai condomini;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni. Tuttavia, per gli interventi di cui ai punti 1, 2 e 3 è richiesto che l’immobile oggetto dei lavori sia adibito ad abitazione principale;
- dagli istituti autonomi case popolari (IACP) e dagli enti, istituiti in forma societaria, aventi le medesime finalità sociali;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Cessione del credito e asseverazione per ecobonus e sismabonus
L’articolo 121 del D.L. 34/2020, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di cessione del credito e di sconto in fattura (articoli 14 e 16, D.L. n. 63/2013), prevede la possibilità, per il contribuente che ha diritto ad alcune detrazioni fiscali per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di optare, alternativamente, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo.
Per gli interventi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 (ecobonus e sismabonus), ai fini dell’opzione per la cessione del credito o ai fini dello sconto in fattura, è richiesto l’asseveramento del rispetto dei requisiti previsti dalle rispettive norme ad opera di professionisti abilitati.
Per gli interventi relativi al risparmio energetico (punti 1,2,3), copia dell’asseverazione rilasciata dai professionisti andrà trasmessa all’ENEA per via telematica. Le modalità saranno definite con un apposito Decreto ad opera del MISE.
Nei confronti dei tecnici abilitati e dei professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini dell’ecobonus e del sismabonus, è prevista, in caso di accertata infedeltà degli stessi, una sanzione pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 15.000 euro per ogni documento non veritiero, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, laddove il fatto costituisca reato.
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