L’acconto IMU, in scadenza il 16 giugno 2020, non rientra tra i versamenti sospesi dai provvedimenti introdotti per fronteggiare l’emergenza COVID-19. Pertanto, anche quest’anno, il debutto della nuova super IMU, riscritta dalla Legge di Bilancio 2020, seguirà i tempi ordinari.
Va comunque segnalato che le amministrazioni locali possono prorogare il pagamento della prima rata dell’IMU con una delibera consiliare. Nei giorni scorsi, l’IFEL, su sollecitazione delle stesse amministrazioni comunali, ha ricordato come, in materia di differimento dei termini di pagamento, i Comuni possano disporre autonomamente, in relazione alle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. L’Istituto ha quindi pubblicato uno schema di delibera consiliare, che permette di intervenire sui termini di pagamento dell'IMU. Lo schema di delibera è corredato dei riferimenti normativi essenziali, applicabili a questo delicato argomento. Il termine per il differimento, nonché le modalità di certificazione dei requisiti richiesti in capo ai contribuenti, dovranno essere definiti dalle singole amministrazioni (ad esempio il 30 settembre 2020).
La nuova IMU 2020
Le disposizioni relative alla nuova imposta municipale sugli immobili sono contenute nei commi da 738 a 782, dell’articolo 1, della Legge n. 160/2019.
Circa le modalità di versamento del primo acconto, ai sensi del comma 762 della L. 160/2019, è precisato che in “sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.”
L’indicazione fornita dal Legislatore ha creato fin da subito dei dubbi, in quanto non tiene conto delle possibili novità intervenute nel 2020, in materia di immobili, per i soggetti obbligati al pagamento dell’IMU, rispetto all’anno precedente. In particolare, ciò che destava perplessità era il fatto di dover calcolare comunque l’acconto per degli immobili non più posseduti, ovvero l’omesso versamento dello stesso in caso della disponibilità di immobili solo a partire dai primi mesi del 2020. Il comma 761 della L. 160/2019 precisa, infatti, che l’IMU “è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso”.
La nuova IMU si applica in tutti i Comuni, ad eccezione delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia. Tuttavia, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, fino a quando non eserciterà la propria potestà legislativa, si applicano le norme nazionali.
Con la Circolare 1/DF del 18 marzo 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito la propria interpretazione relativa alla nuova disposizione in tema di acconto IMU, precisando, con alcune esemplificazioni, le possibili modalità di applicazione delle disposizioni inerenti il conteggio degli acconti dovuti.
Acconto IMU in caso di cessione dell’immobile nel costo del 2019
Secondo il MEF, nel caso in cui nel corso dell’anno 2019 si sia provveduto alla cessione di un immobile, l’acconto IMU 2020 non è dovuto, sulla base di quanto corrisposto nell’anno precedente, dato che, in questa ipotesi, per tale immobile non vi è più il presupposto impositivo.
Quindi, se l’immobile ceduto nel corso del 2019 era l’unico immobile posseduto dal contribuente in un determinato Comune, non si dovrà versare alcun acconto. In caso contrario, l’importo dell’acconto potrà essere ricalcolato, escludendo i valori corrispondenti all’immobile ceduto.
Acconto IMU in caso di acquisto dell’immobile nel costo del 2020
Il MEF ha chiarito che, nel caso di un immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020, in base al tenore letterale del comma 762, ai fini dell’acconto IMU per l’anno 2020, è possibile non versare alcun acconto per tale immobile.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato un’ulteriore facoltà per il contribuente, ovvero quella di versare l’acconto IMU sulla base dei mesi di possesso del primo semestre 2020, applicando l’aliquota IMU stabilita per l’anno precedente. Circa l’applicazione delle aliquote, il MEF suggerisce di applicare quelle vigenti nel 2019, indipendentemente dal fatto che siano già state approvate le aliquote per l’anno 2020.
Nell’ipotesi in cui vi sia la contemporanea presenza di immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020, qualora gli stessi insistano nello stesso Comune, il contribuente avrà la facoltà di scegliere tra le seguenti ipotesi:
- versare l’acconto IMU 2020 nella misura del 50% di quanto corrisposto per l’anno 2019 per IMU e TASI (comprensivi dei valori relativi all’immobile ceduto), non calcolando alcun acconto per l’immobile acquistato;
- escludere dal calcolo dell’acconto le somme corrisposte per l’anno 2019 per IMU e TASI e i valori corrispondenti all’immobile ceduto, calcolando l’acconto sull’immobile acquistato, in funzione dei mesi di possesso.
Non è ammesso combinare i due suddetti criteri al fine di non versare alcun acconto
Qualora, invece, gli immobili si trovino in Comuni diversi, il contribuente potrà applicare, per ciascun immobile, il criterio che riterrà più opportuno.
I suddetti criteri trovano applicazione anche nel caso di cambio di destinazione d’uso nel corso del 2019 o nei primi mesi del 2020.
In particolare, qualora un immobile sia destinato ad abitazione principale entro il 15 gennaio 2020, si potrà non pagare alcun acconto IMU. Viceversa, se l’immobile ha perso i requisiti di abitazione principale nel corso del primo semestre 2020, si potrà scegliere di non pagare l’acconto o pagarlo in funzione dei mesi per i quali è sorto il presupposto impositivo.
Il calcolo dell’acconto IMU per i fabbricati rurali strumentali
In base all’interpretazione offerta dal MEF, dato che tali fabbricati nel 2019 non erano soggetti all’IMU (ma solamente alla TASI), i contribuenti potranno non pagare l’acconto per il 2020.
I contribuenti che vorranno comunque versare l’acconto IMU 2020 sui fabbricati rurali strumentali, dovranno applicare l’aliquota dello 0,1% prevista dai commi 750 e 751.
Il MEF ha inoltre precisato che, per i fabbricati rurali strumentali non classificati in categoria D/10, è possibile applicare la disciplina, attuata con il Decreto 26 luglio 2012, che prevede l’annotazione di ruralità, per il riconoscimento della sussistenza di tale requisito per gli immobili diversi da quelli censibili in categoria D/10.
Novità del Decreto Rilancio - Esenzione IMU per il settore turistico e per l’agriturismo
L’articolo 177 del D.L. n. 34, pubblicato in G.U. il 19 maggio 2020, ha disposto che, per le imprese del settore turistico, non è dovuta la prima rata dell’IMU 2020.
Pertanto, per gli immobili di categoria catastale D/2, gli immobili destinati alle attività agrituristiche e alle attività dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per alloggi brevi, delle case e appartamenti per vacanze, di bed&breakfast e dei residence per campeggi non è dovuta la prima rata IMU 2020, a condizione che i soggetti passivi dell’imposta municipale siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
L’esclusione dal pagamento della prima rata IMU 2020 compete anche per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari (marittimi, fluviali e lacustri) oppure a stabilimenti termali, indipendentemente dal fatto che i soggetti passivi siano anche gestori in proprio delle suddette attività.
Dichiarazione IMU e delibere per le aliquote 2020
Le delibere adottate dai Comuni devono essere pubblicate entro il 28 ottobre 2020 sul sito www.finanze.gov.it. Se ciò non avviene, come previsto dal comma 767, si applicano le aliquote e le detrazioni IMU vigenti nel Comune per l’anno 2019.
La dichiarazione IMU, di norma, deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso di immobili o in cui sono intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Tuttavia, con riferimento agli obblighi dichiarativi per il periodo 2019, a seguito dell’art. 3-ter del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, il termine per la presentazione delle dichiarazioni è fissato al 31 dicembre 2020.
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