Il Decreto Rilancio ha ulteriormente reso appetibile il credito d’imposta per investimenti pubblicitari, già modificato dal D.L. 18/2020. Ora, il credito d’imposta, limitatamente agli investimenti fatti nel 2020, si applica nella misura del 50% e sull’intero ammontare dell’investimento.
È evidente che, anche in questa nuova disposizione, vi è l’intento del legislatore di mantenere viva la domanda in un mercato che sicuramente mostrerà, nel breve-medio periodo, una contrazione dei consumi, specie per i beni ed i servizi non ritenuti indispensabili, dovuta all’istinto ed alla prudenza dei consumatori (e delle imprese) che attendono di vedere gli orizzonti della crisi, inattesa, appena iniziata.
Le novità al credito d’imposta pubblicità
Prima, l’art. 98 del D.L. 18/2020 ha introdotto una modifica in base alla quale, limitatamente ai costi sostenuti nel 2020, il credito d’imposta per investimenti pubblicitari si applica, non all’incremento degli investimenti ammessi rispetto all’anno precedente, ma all’intero ammontare degli investimenti effettuati e nella misura del 30%.
Ora l’articolo 186 del D.L. 34/2020, incrementa ulteriormente la percentuale del credito d’imposta portandola al 50%, in ogni caso nei limiti previsti dai Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.
Il credito d’imposta pertanto potrà essere richiesto, per il 2020, anche da tutti i soggetti che effettuano:
- investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici, anche online;
- investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
In base alla nuova formulazione della disposizione, l’accesso al credito d’imposta non interesserà solo coloro che avranno dimostrato un incremento degli investimenti nelle suddette forme pubblicitarie, bensì potranno beneficiarne anche i soggetti che effettuano investimenti inferiori rispetto allo scorso anno, non essendo temporaneamente necessario il requisito incrementale.
Pertanto, la platea dei potenziali soggetti interessati si amplia notevolmente.
Va detto però che le risorse destinate a finanziare questo incentivo ammontano complessivamente a 60 milioni di euro (di cui 40 milioni per gli investimenti rappresentati al punto 1).
Soggetti ammessi e investimenti ammissibili
Per la definizione dei soggetti e degli investimenti ammessi occorre fare riferimento al regolamento appositamente istituito con il DPCM n. 90 del 16 maggio 2018.
Pertanto, il credito d’imposta per investimenti pubblicitari spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia, nonché quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ed è fruibile nel rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti “de minimis”.
Presentazione delle domande
La presentazione delle domande resta confermata tramite presentazione in via telematica della domanda di prenotazione, a partire dal 1° settembre 2020 ed entro il 30 settembre dello stesso anno.
La disposizione, modificata dal Decreto Rilancio, indica che, comunque, le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano valide. Alle stesse si applicheranno i nuovi parametri.
Inoltre, i soggetti interessati, che intendono ulteriormente ampliare gli investimenti pubblicitari per il 2020, potranno sostituire la prenotazione già inviata a marzo con una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 30 settembre 2020.
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