Con l’Interpello n. 137 del 22 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla cessione del credito, derivante da detrazione per interventi finalizzati, congiuntamente, alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
L’interpello riguarda un intervento di demolizione e costruzione di un immobile di tre unità immobiliari, distintamente accatastate, su cui il contribuente aveva intenzione di effettuare interventi di recupero del patrimonio edilizio, ossia:
- adozione di misure antisismiche;
- adozione di misure di efficientamento energetico.
L’istante intendeva fruire delle detrazioni c.d. "sisma + ecobonus" e di ristrutturazione edilizia, con la possibilità di cedere il credito, corrispondente alle detrazioni spettanti alle imprese che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati, e chiedeva se l'importo della cessione fosse limitato alla sola cessione della detrazione spettante per gli interventi ecobonus.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito richiamando le disposizioni di cui all'art. 16-bis del TUIR chiarite, da ultimo, con la Circolare 31 maggio 2019, n. 13/E che precisa che, qualora l'intervento di recupero del patrimonio edilizio avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione", salvo che non dipenda all'adeguamento della normativa antisismica.
Per quanto riguarda gli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, l'art. 14, comma 2-quater.1, del D.L. 63/2013 dispone che l’importo massimo delle spese ammesse alla detrazione lavori per interventi abbinati di sismabonus ed ecobonus è pari a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Il successivo comma 2-sexies del citato art. 14 prevede che "in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, [...], possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito".
La possibilità di cedere il credito d'imposta spetta solo per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici, considerando che la locuzione "parti comuni" richiede la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome.
Laddove un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.
In merito alla cessione del credito in oggetto, la Circolare n. 11/E del 2018 individua i seguenti soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito:
- fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
- altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società ed enti), o anche soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;
- banche e intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.
Con la successiva Circolare n. 17/E del 2018 è stata estesa, anche alle fattispecie previste dal citato articolo 16 (c.d. sismabonus), la valenza interpretativa della precedente Circolare n. 11/E del 2018.
I chiarimenti forniti con le citate circolari valgono anche relativamente alla cessione della detrazione (sisma + ecobonus) di cui al richiamato comma 2-quater.1 dell'articolo 14, trattandosi di una detrazione alternativa a quelle previste dagli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63 del 2013, avendone analoghi presupposti applicativi e la medesima funzione incentivante.
Alla luce di quanto detto, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l'istante potesse cedere l'intero credito, corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ad interventi sisma + ecobonus, alla società che fornisce "beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili".
Resta inteso che la detrazione in questione (sisma + ecobonus), in quanto alternativa alla fruizione delle detrazioni distintamente previste per ciascuna categoria di intervento, competerà in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini della spettanza delle due detrazioni che sostituisce.
In particolare, con riferimento agli interventi ecobonus, gli edifici interessati dall'agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche ed essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile.
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