Quello della lotteria degli scontrini è un dejà vu che lascia intendere l’interesse del legislatore a non cancellare questa misura volta ad incentivare i pagamenti con moneta elettronica.
In effetti, la lotteria degli scontrini rappresenta uno degli strumenti di collaborazione con il contribuente attraverso il quale, grazie alla concessione di premi in denaro, si tenta di contrastare l’omessa certificazione dei corrispettivi.
Pertanto, se lo scontrino fiscale è destinato ad andare definitivamente in pensione, in quanto sarà sostituito dal registratore telematico, la lotteria, abbinata alla certificazione degli acquisiti di beni e servizi, manterrà la propria ragione di esistere, quale valido strumento per il contrasto dell’economia sommersa.
Così, mentre con il D.L. 34/2019 si è attuata l’estensione del periodo di moratoria delle sanzioni relative all’introduzione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, portando la cosiddetta “fase transitoria” dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, il 26 maggio, l’Agenzia delle Entrate pubblicava la guida sulla lotteria degli scontrini.
Pare evidente che il percorso tracciato per la lotteria proseguirà, seppur con tempi diversi.
Cos’è la lotteria degli scontrini
La lotteria degli scontrini rappresenta un concorso a premi gratuito, collegato alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, riservato a tutti cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi di importo superiore a 1 euro.
Per partecipare alla lotteria occorre richiedere il “codice lotteria” tramite il portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it. Nel portale, attraverso l’inserimento del proprio codice fiscale nell’area pubblica, sarà possibile ottenere il suddetto codice alfanumerico, che potrà anche essere salvato sotto forma di barcode su smartphone, tablet oppure stampato su carta al fine di esibirlo agli esercenti.
La lotteria degli scontrini, il cui avvio è ora rinviato al 1° gennaio 2021, prevede che i soggetti che desiderano parteciparvi ne facciano espressa richiesta all’esercente.
Non sarà possibile partecipare alla lotteria tramite gli acquisti on-line e non saranno ammessi alla lotteria gli acquisti effettuati nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.
Nella prima fase di avvio saranno esclusi anche gli acquisti documentati da fatture elettroniche e quelli inviati al sistema tessera sanitaria. Sono altresì esclusi gli acquisti per i quali, ai fini dell’ottenimento di detrazioni fiscali, sia previsto l’obbligo di inserimento del codice fiscale sul documento commerciale.
Per ogni acquisto superiore ad 1 euro, i partecipanti riceveranno un numero di biglietti virtuali pari a un biglietto per ogni euro di spesa, con un limite massimo di 1.000 biglietti per ogni singolo acquisto.
Per l’assegnazione dei biglietti si applicherà l’arrotondamento all’unità superiore qualora la cifra decimale sia superiore a 49 centesimi (ad esempio 2,50 euro corrisponderà a tre biglietti; 1,49 euro corrisponderà ad un biglietto).
La lotteria prevede premi per le estrazioni ordinarie e ulteriori premi per quelle riservate a chi ha effettuato i pagamenti con moneta elettronica (comunque non in contanti).
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