Il Fondo di garanzia per le PMI ha pubblicato il nuovo modello per la richiesta del finanziamento garantito al 100%, oltre alla Circolare n. 12/2020 che approfondisce le modifiche intervenute in sede di conversione del Decreto Liquidità.
Il modello per fare domanda è stato aggiornato proprio a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di conversione del Decreto 23/2020, che ha allargato la platea dei soggetti beneficiari e ha reso la procedura più snella.
Il nuovo modello per la richiesta della garanzia è disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it, sezione “modulistica”, e contiene nuovi campi da compilare:
- i nuovi parametri utili per il calcolo dell’importo massimo garantibile (il 25% del fatturato oppure il doppio della spesa salariale annua del beneficiario, riferiti all'anno 2019);
- il riferimento alla possibilità di autocertificare i dati in assenza di bilancio o dichiarazione dell’anno precedente.
Alla luce delle nuove disposizioni introdotte in sede di conversione del Decreto, ora è possibile ottenere un finanziamento garantito dell’importo massimo di 30.000 euro (a fronte dei 25.000 della norma originaria) rimborsabile in dieci anni (invece che sei come previsto inizialmente).
In merito agli obblighi documentali dei soggetti che intendono adeguare una richiesta di finanziamento inoltrata con le vecchie regole alle nuove e più favorevoli condizioni, sono stati forniti chiarimenti con la Circolare n. 12/2020.
Nel documento pubblicato dal Fondo di garanzia per le PMI, vengono esposte tre ipotesi per adeguare la vecchia domanda:
- soggetto che ha presentato domanda con le vecchie regole ed è stato ammesso alla garanzia del fondo, ma non ha ancora ricevuto le somme del finanziamento: in questo caso l’adeguamento alle nuove condizioni non prevede l’invio del nuovo modulo “allegato 4-bis”, ma la banca dovrà solo inviare al Fondo una richiesta di conferma della garanzia già concessa;
- soggetto che ha presentato domanda con le vecchie regole, è stato ammesso alla garanzia del fondo ed ha ricevuto l’erogazione delle somme: se si stipula un finanziamento “integrativo”, distinto dal precedente, allora andrà inviato al fondo un nuovo modulo per la richiesta di garanzia. Se invece si stipula un nuovo finanziamento che estingue il precedente, allora non è necessario avanzare una nuova richiesta al fondo;
- il terzo scenario riguarda chi ha ricevuto l’erogazione di un finanziamento senza chiedere la garanzia del fondo (pur integrando i parametri secondo le vecchie regole): in questo caso, per l’accesso alla garanzia, con contestuale aumento del finanziamento fino a 30.000 euro, è sempre necessaria una richiesta al fondo, ma se l’aumento dell’importo avviene con un finanziamento “integrativo” del precedente dovranno presentarsi al fondo due moduli “allegato 4-bis” (uno per ogni contratto).
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