Entro il 30 di giugno bisognerà pubblicare, sul proprio sito internet, l’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa, nel corso dell’anno precedente, così come disposto dai commi da 125 a 129 della L. 124/2017.
Chi ha l’obbligo di pubblicazione
I soggetti che dovranno rispettare il suddetto obbligo sono i soggetti iscritti al Registro delle imprese e, pertanto:
- società di capitali (Spa, Srl, Sapa). Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (Spa e Srl di grandi dimensioni) possono assolvere all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa. Per le Srl che redigono il bilancio in forma abbreviata, secondo la relazione di accompagnamento della norma, sarebbe possibile indicare “volontariamente” i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa;
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali);
- gruppi di imprese che devono provvedere a pubblicare sia gli aiuti e i contributi pubblici erogati al gruppo sia quelli erogati alle singole imprese facenti parte del gruppo.
Sono esclusi i liberi professionisti.
Contributi e aiuti soggetti ad obbligo di pubblicazione
I contributi e gli aiuti soggetti all’obbligo di pubblicazione sono quelli erogati dalle seguenti amministrazioni pubbliche:
- Stato;
- Enti locali quali Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni;
- Istituzioni universitarie;
- Istituti autonomi case popolari;
- Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali;
- Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL);
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
- Agenzie fiscali;
- Società a controllo pubblico (secondo parte della dottrina).
Devono essere oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro; pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti i contributi sono soggetti all’obbligo pubblicitario.
Sono soggetti all’obbligo i seguenti vantaggi:
- sovvenzioni;
- sussidi;
- contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
- vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Non vanno invece pubblicati:
- le somme percepite da Pubbliche Amministrazioni, in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse;
- i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.
Come pubblicare gli aiuti
I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa e, quindi, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente. Non vanno invece pubblicati gli aiuti concessi ma non erogati.
Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.
Sanzioni
La norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro;
- la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA