Sul tema della fiscalità locale vi sono state delle rilevanti novità previste dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 commi da 738 a 783) e il riferimento va, in particolare, all’unificazione dell’IMU e della TASI.
La cosiddetta “Nuova IMU” conferma i presupposti dell’imposta municipale sugli immobili e le modalità di calcolo, ma la norma prevede alcune modifiche che apportano delle variazioni allo scenario operativo dell’imposta. Il presupposto rimane il possesso degli immobili e i soggetti passivi sono i possessori di immobili (proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi). Non varia l’esenzione per le abitazioni principali e la definizione di abitazione principale e di pertinenze dell’abitazione principale (queste comprendono al massimo un C/2, un C/6, un C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo).
Viene riservato allo Stato il gettito dell'IMU che deriva dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76%. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
Nessuna novità anche per la base imponibile della determinazione dell’imposta, costituita dal valore degli immobili che, per i fabbricati, è ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i terreni agricoli non esenti, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
Per le aree edificabili, il valore è costituito da quello in commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici).
Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando gli appositi coefficienti aggiornati annualmente con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (D.M. 10 giugno 2020).
La base imponibile è ridotta al 50%:
- per (alcune) unità immobiliari concesse in comodato (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
È prevista la riduzione al 75% per le abitazioni locate a canone concordato.
Per quanto riguarda le esenzioni, non pagano l’imposta i terreni agricoli:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, (comprese le società agricole) (recependo la disposizione del D.L. 34/2019 contenuta nell’art. 16-ter);
- ubicati nei Comuni delle isole minori;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva, indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993.
Il versamento dell’imposta
Relativamente al versamento, sono stati confermati i due consueti appuntamenti per il pagamento del saldo e dell’acconto in scadenza:
- la prima data è il 16 giugno;
- la seconda data è il 16 dicembre.
Il versamento continuerà ad essere effettuato con il modello F24 e, in più, si potrà pagare utilizzando la piattaforma PagoPA, a seguito di adozione di apposito decreto attuativo.
Per il calcolo dell’acconto, in scadenza il 16 giugno, è sufficiente considerare l’intero importo versato nel 2019, a titolo di IMU e TASI, e dividerlo a metà. La nuova IMU accorpa in un unico prelievo sia la vecchia IMU che la TASI e la Legge di Bilancio 2020 prevede che “in sede di prima applicazione dell’imposta”, la rata di acconto è (appunto) pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.
A dicembre, per il saldo si effettuerà il conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero anno, tenendo conto delle aliquote deliberate dai Comuni e pubblicate sul portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre 2020. Questa modalità di calcolo fa riferimento all’importo versato nel 2019 e non all’IMU dovuta per il primo semestre, da calcolarsi sulla base della sommatoria delle aliquote IMU e TASI 2019.
Chi ha venduto parte dei suoi immobili a dicembre dovrà corrispondere un acconto più elevato mentre, chi ha acquistato nel corso del primo semestre 2020, non dovrà versare nulla. La normativa consente di versare anche l’intero importo dovuto nell’anno con la rata di acconto, opzione questa che può essere utile se il Comune ha già deliberato le aliquote 2020. L’IMU è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; la nuova disciplina cambia le regole di calcolo del mese e mentre, se il possesso si era protratto per almeno quindici giorni, in passato il mese si considerava per intero, dal 2020 il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è calcolato per intero.
Anche le modalità di ripartizione dell’acconto e del saldo sono modificate. In passato, l’acconto era pari alla metà dell’imposta dovuta nell’anno, calcolata con riferimento alle aliquote dell’anno precedente, mentre, dal 2021, la rata di acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, sempre calcolata facendo riferimento alle aliquote dell’anno precedente. Il saldo è calcolato con riferimento agli immobili posseduti nel secondo semestre dell’anno in corso e include il conguaglio anche sulla prima rata, per tener conto delle aliquote deliberate nell’anno. Il calcolo dell’acconto deve tener conto anche di tutte le variazioni intervenute nell’anno, come acquisti o vendite. Inoltre, l’importo minimo di versamento è pari a 12 euro, ma il Comune può fissare importi minimi diversi.
Per quanto riguarda il versamento, nell'approssimarsi della scadenza di pagamento dell’acconto, i codici tributo da utilizzare per il pagamento tramite modello F24, sono quelli in uso per la vecchia IMU, con l’eccezione del codice relativo ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce), di cui all’articolo 1, comma 751, della Legge n. 160/2019, per il quale viene introdotto il codice “3939”, da utilizzare anche con riferimento ai fabbricati merce di categoria D, in quanto per questi il gettito è interamente riservato al Comune. Ai fini del pagamento dell’acconto 2020, non è necessario conoscere le disposizioni comunali aggiornate sulle aliquote applicabili.
Differimento del versamento dei tributi locali
Il Ministero delle Finanze ha fornito alcune indicazioni sul differimento dei termini di versamento dei tributi locali, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. I vari provvedimenti adottati a seguito dell’emergenza sanitaria, non hanno direttamente interessato l’imposta comunale, prevedendone ad esempio un differimento. Il MEF evidenzia che la riscossione non rientra fra le materie sottratte all’autonomia dei Comuni dall’art. 52, D.Lgs. n. 446/1997, per cui l’ente locale, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, quindi anche il differimento dei termini di versamento (ad esempio in presenza di situazioni particolari). Gli enti locali possono, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, stabilire il differimento dei termini di versamento entro certi limiti. Per le modalità è possibile ricorrere ad una delibera di Giunta, ma tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio comunale. Si fa presente che la Fondazione ANCI ha messo a disposizione dei Comuni uno schema di delibera, per esercitare la propria autonomia regolamentare e intervenire sui pagamenti dell’acconto IMU, a seguito delle difficoltà causate dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
Gli adempimenti dei Comuni
I Comuni avranno ancora un anno a disposizione per diversificare le aliquote entro i limiti previsti. Dal 2021 dovranno agire entro le fattispecie tassativamente tipizzate in un futuro decreto delle finanze, che metterà a disposizione un apposito applicativo, così da facilitarne la lettura e la comprensione da parte dei contribuenti. Per la determinazione delle aliquote, la nuova IMU prevede una “manovrabilità” al ribasso, con la facoltà per i Comuni di azzerare l'aliquota e una “manovrabilità” al rialzo identica a quella vigente (la somma delle aliquote IMU e TASI non può superare il limite massimo IMU previsto per ciascuna categoria di immobile).
L’aliquota massima della nuova imposta riflette i limiti già previsti a legislazione vigente. L’unificazione di IMU e TASI non incide sul potenziale fiscale dei Comuni che, disciplinando opportunamente le aliquote, potranno ottenere dalla nuova IMU, lo stesso gettito derivante dalla somma dell'attuale gettito, riscosso a titolo di IMU e TASI. Di seguito le aliquote previste a seconda della tipologia di immobile.
Immobili |
Aliquota Base |
Aliquota Massima |
Abitazione principale di lusso (Cat. A/1, A/8, A/9) |
0,50% |
0,60% |
Fabbricati rurali strumentali (Prima 0,2%) |
0,10% |
0,10% |
Fabbricati merce (Esenti dal 2022) |
0,10% |
0,25% |
Terreni agricoli |
0,76% |
1,06% |
Immobili ad uso produttivo Cat. D (Quota fissa 0,76% riservata allo stato) |
0,86% |
1,06% |
Altri immobili |
0,86% |
1,06% |
Vi è la possibilità di aumentare l’aliquota massima dell’1,06% fino all’1,14%, in sostituzione della maggiorazione TASI dello 0,8 per mille, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino al 2019, (è necessaria un’espressa deliberazione del Consiglio comunale).
La maggiorazione è applicabile solo alla categoria “altri immobili” (seconde case, ecc.). La riforma attribuisce ai Comuni la facoltà di prevedere il rimborso per l’imposta versata per aree successivamente divenute inedificabili, la determinazione dei valori venali delle aree edificabili, la possibilità di esonerare dal pagamento i proprietari che concedono immobili in comodato a Comuni, ad altri enti territoriali e ad enti non commerciali, purché siano utilizzati esclusivamente per gli scopi istituzionali o statutari.
Esenzione prima rata IMU per il settore turistico
In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) introduce, tra le varie disposizioni, alcune misure di sostegno per il turismo. Si segnala, nello specifico, la disposizione secondo la quale non è dovuto il versamento della prima rata IMU 2020, sia la quota statale che quella spettante ai Comuni, per le seguenti categorie di immobili:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari (marittimi, lacuali, fluviali) nonché per gli immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, campeggi, colonie (marine e montane), rifugi di montagna, affittacamere, bed&breakfast, residence, appartamenti/case vacanze a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
La disposizione agevolativa fa un esplicito riferimento ai proprietari degli immobili, non considerando che la soggettività passiva dell’IMU riguarda i possessori, ovvero una platea più ampia di soggetti costituita dal proprietario ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. In conseguenza di ciò, il beneficio è applicabile solo ad una parte dei possessori (i proprietari) escludendo tutti gli altri.
L’esonero riguarda la prima rata dell’IMU, che è pari alla metà di quanto versato nel 2019 a titolo di TASI ed IMU (comma 762 L. 160/2019). Ne consegue che non si ha diritto ad alcuna esenzione se uno degli immobili in questione è stato acquistato nel 2020, mentre si ha diritto ad un’esenzione più limitata se l’immobile è stato acquistato nel corso del 2019.
Chiarimenti ministeriali sulla “Nuova IMU”
La Circolare del MEF del 18 marzo 2020 fornisce anche una serie di chiarimenti in ordine all’applicazione della Nuova IMU introdotta dalla Legge n. 160/2019. Tra le questioni che sono state affrontate, in questa sede evidenziamo:
- il computo dell’acconto 2020 in casi particolari (cessione o acquisito dell’immobile, destinazione dell’abitazione ad altro uso, fabbricati rurali strumentali, immobile per il quale nel 2020 è mutata la quota di possesso);
- le aliquote e i regolamenti applicabili per il saldo IMU 2020 in caso di mancata pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti;
- la dichiarazione IMU.
In merito al corretto computo dell’acconto, il soggetto passivo dell’IMU corrisponde, in sede di acconto, la metà dell’importo versato nel 2019, che ai fini della TASI coincideva ovviamente con la sua sola quota. In caso di cessione dell’immobile nel 2019, l’applicazione letterale della disposizione, prevista al comma 762 art. 1 della Legge di Bilancio 2020, porterebbe a dover versare l’acconto 2020, sebbene in tale anno non si manifesti il presupposto impositivo.
Al fine di evitare il verificarsi di una simile situazione, è stato chiarito che deve ritenersi più razionale la soluzione che tenga conto della condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire l’assenza del presupposto impositivo.
In caso di acquisto dell’immobile nel primo semestre del 2020, è percorribile la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell'aliquota dell’IMU stabilita per l'anno precedente (il contribuente potrebbe anche non versare la prima rata di acconto, in quanto nel 2019 non è stata versata alcuna IMU, non esistendo il presupposto impositivo).
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia al contempo venduto un immobile nel 2019 e acquistato un altro immobile situato nel territorio dello stesso Comune, nel primo semestre del 2020, egli dovrà comunque versare l’acconto 2020, scegliendo tra il metodo individuato dal comma 762 per l’acconto 2020 e quello previsto dalla stessa norma a regime.
Quindi, nel primo caso verserà l’acconto 2020 per l’immobile venduto nel 2019, calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di IMU e di TASI, mentre non verserà nulla per quello acquistato nel 2020. Nel secondo caso, il contribuente verserà l’acconto 2020 per l’immobile acquistato nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell'aliquota dell’IMU vigente per l’anno 2019, mentre non corrisponderà l’IMU per l’immobile venduto nel 2019.
Fabbricati rurali strumentali e fabbricati merce
Gli immobili in questione, nel 2019, erano esenti dall’IMU ma assoggettati alla TASI. In seguito all’abolizione di quest’ultimo tributo, si ritiene che il contribuente non dovrebbe versare alcunché in occasione della prima rata. Sembra percorribile anche la possibilità, per il contribuente, di versare l’acconto. Qualora si vada a versare l’acconto, occorre applicare l’aliquota di base pari allo 0,1%, stante la non imponibilità delle fattispecie in esame nella previgente disciplina IMU.
Aliquote e regolamenti applicabili per il saldo IMU 2020
In caso di mancata pubblicazione delle delibere entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e le detrazioni IMU vigenti nel Comune per l’anno 2019. Tale principio vale anche nel caso in cui il Comune non abbia mai deliberato in materia di aliquote IMU, il che comporta che trovino applicazione l’aliquota dello 0,76%. Relativamente all’acconto 2020, per le fattispecie impositive non assoggettate all’IMU nell’anno 2019, quali i fabbricati rurali strumentali e i fabbricati merce, occorre applicare l’aliquota di base pari allo 0,1%.
Dichiarazione IMU
La dichiarazione IMU deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Limitatamente ai casi in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020.
Dott. Giuseppe Moschella
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